• Home
  • News
  • Esportazione beni dual use: cambiano le regole sui controlli. Come devono prepararsi le imprese

Esportazione beni dual use: cambiano le regole sui controlli. Come devono prepararsi le imprese

Potranno entrare in vigore dal mese di maggio le nuove regole relative ai controlli sui prodotti a duplice uso, i software e le tecnologie utilizzati nei settori dell’automotive e dell’informatica. Il regolamento UE, approvato a fine marzo 2021, rinnova l’attuale disciplina unionale ed estende i controlli a nuovi beni e tecnologie, con la previsione di presidi di controllo anche per ulteriori tipologie di operazioni. Il regolamento prevede, altresì, un’attenuazione degli oneri per le PMI mediante l’introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali aggiuntive per ridurre gli adempimenti amministrativi. Infine, viene data maggiore rilevanza all’adozione dei programmi interni di conformità. La complessità della materia impone, quindi, alle aziende di agire preventivamente per valutare l’impatto della nuova disciplina sul proprio business.

Il 25 marzo 2021 il Parlamento UE ha approvato il testo di un nuovo regolamento che rinnoverà l’attuale disciplina unionale dei controlli sui prodotti a duplice uso prevista dal regolamento (CE) n. 428/2009.

Le nuove regole, che potranno entrare in vigore già da maggio 2021, mirano ad estendere i controlli in materia di dual use a nuovi beni e tecnologie con la previsione di presidi di controllo anche per ulteriori tipologie di operazioni (es. assistenza tecnica), adattando l’attuale disciplina ai mutamenti sociali e tecnologici occorsi nell’ultimo decennio.

Il Legislatore unionale, peraltro, si è posto l’obiettivo di rafforzare le indicazioni per tutti gli esportatori con un particolare riguardo alle piccole e medie imprese, da sempre meno strutturate rispetto agli adempimenti imposti dall’export control.

Si amplia anche il novero delle persone potenzialmente incise dagli adempimenti della nuova disciplina che si rivolge anche alle persone fisiche come fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che “trasmettono” items a duplice uso per via elettronica. Parimenti, la definizione del termine "intermediario" dovrebbe essere rivista per includere le persone giuridiche e le società di persone non residenti o stabilite in uno Stato membro, che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione.

I prodotti a duplice uso (o dual use) sono quei beni, software o tecnologie spesso utilizzati in settori quali l’automotive, l’aeronautica e l’informatica, che si possono prestare ad impieghi sia in campo civile che militare.

Per questo motivo, il controllo sulle particolari transazioni rappresenta uno strumento cruciale per gli Stati membri nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo internazionale, la proliferazione degli armamenti e la violazione dei diritti umani.

A livello unionale, il regolamento (CE) n. 428/2009 ha previsto finora uno strutturato sistema di controllo che - a determinate condizioni - subordina al rilascio di un’autorizzazione (specifica, globale o generale) l’esportazione, il trasferimento intra-unionale, l’intermediazione ed il transito di beni, materiali, software o tecnologie a duplice uso.

I prodotti qualificabili “a duplice uso” sono elencati nell’allegato I il quale, usualmente soggetto ad annuale revisione, sarà riproposto ed aggiornato con la nuova normativa. In aggiunta il Legislatore unionale ha da tempo previsto l’applicabilità di una clausola catch-all che consente alle autorità di vincolare ad autorizzazione anche prodotti non inclusi nell’allegato I, per dispiegare una maggiore tutela rispetto ad operazioni ritenute meritevoli di attenzione.

Ebbene, tra le novità più rilevanti è prevista un’armonizzazione della catch-all con la previsione - per gli Stati membri - di condividere le informazioni localmente acquisite, per rendere più efficace l’attività di controllo. Ne discende la necessità per le aziende di adottare una organizzata “compliance unionale”.

Il nuovo regime di controllo approvato dal Parlamento europeo prende le mosse dall’attuale sistema e lo rafforza, attraverso l’estensione dei controlli a nuovi beni e tecnologie (i.e. rinnovando il contenuto dell’allegato I dell’attuale regolamento), nonché a nuove operazioni, imponendo altresì obblighi aggiuntivi.

La nuova normativa si pone, infatti, l’obbiettivo dichiarato di “rafforzare ulteriormente l'azione dell’Unione in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario” (cfr. il comunicato stampa del Consiglio europeo del 9 novembre 2020).

A questo fine, il Legislatore unionale ha esteso i controlli con particolare riguardo ai sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica), estendendo altresì la definizione di “esportazione”, che includerà, tra l’altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche.

Inoltre, il nuovo regolamento aggiungerà alle operazioni attualmente soggette a controllo (i.e. esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di “assistenza tecnica”. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, saranno soggetti alla nuova disciplina anche i fornitori unionali che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

Nonostante l’introduzione di nuovi e più severi adempimenti, il nuovo regolamento si prefigge altresì una attenuazione degli oneri per le PMI.

Infatti, proprio per le PMI, è prevista l’introduzione di autorizzazioni generali di esportazione unionali aggiuntive per ridurre gli oneri amministrativi, garantendo nel contempo un adeguato livello di controllo per talune destinazioni. Sarà, inoltre, prevista un'autorizzazione per i grandi progetti per adattare le condizioni di licenza alle particolari esigenze eventualmente rappresentate dagli operatori.

In ogni caso, gli esportatori di prodotti a duplice uso saranno tenuti a conservare (per almeno cinque anni) dettagliati registri delle loro esportazioni, conformemente alla legislazione o prassi nazionale in vigore nel singolo Stato membro.

Tali registri comprendono in particolare i documenti commerciali quali fatture, manifesti e documenti di trasporto e altri documenti di spedizione con informazioni sufficienti per consentire alle Autorità di conoscere:

a) la descrizione dei prodotti a duplice uso;

(b) la quantità dei prodotti a duplice uso;

c) il nome e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;

d) se noto, l'uso finale e l'utente finale dei prodotti a duplice uso.

Il nuovo regolamento darà, infine, maggiore rilevanza ai Programmi interni di conformità (PIC), prevedendo che le autorità di uno Stato membro possano imporne l’adozione ai soggetti che richiederanno il rilascio di un’autorizzazione globale (i.e. i soggetti che vorranno effettuare più esportazioni di un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso verso utilizzatori finali stabiliti in uno o più Paesi terzi) ovvero di una delle nuove autorizzazione generali (in particolare dell’autorizzazione generale che potrà essere concessa per il trasferimento di software e tecnologia tra Società di un medesimo gruppo).

L’adozione dei PIC è stata finora solamente “suggerita” dalla Commissione europea che - con Raccomandazione n. 1318/2019 - ne ha tratteggiato le caratteristiche principali.

A tal riguardo, è bene precisare che i PIC sono l’insieme di tutte quelle politiche aziendali, procedure interne e misure di salvaguardia standardizzate che un operatore economico dovrebbe implementare per assicurare l’adempimento agli obblighi imposti dalla normativa dual-use, in una prospettiva di armonizzazione unionale.

Per raggiungere tale obiettivo, saranno introdotte specifiche linee guida per l’adozione dei PIC per garantire il raggiungimento di condizioni di parità tra gli esportatori unionali e migliorare l’efficacia dei controlli delle diverse autorità. Tali linee guida terranno conto delle differenze di dimensioni, risorse, settori di business ed altre caratteristiche e peculiarità degli esportatori e delle loro filiali. Si eviterà così l’approccio "un modello per tutti" per aiutare ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività.

Dunque, la maggiore rilevanza data ai PIC rende fondamentale l’adozione di tali presidi anche per chi già oggi effettua con continuità operazioni aventi rilevanza duale beneficiando di autorizzazioni globali.

Ne discende che tutti gli esportatori che si avvarranno di alcune autorizzazioni dovrebbero prudentemente implementare i PIC, a meno che non sia l'autorità competente a ritenere che ciò non sia necessario in ragione di altre circostanze rilevate nel corso l'elaborazione della domanda per un'autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.

In definitiva, la rinnovata complessità e tecnicità della materia impone alle aziende di agire preventivamente, effettuando una gap analysis volta a valutare l’impatto della nuova disciplina sul proprio business e, nel caso, ridefinendo le procedure interne costituendo tutti i presidi necessari per una adeguata compliance con la nuova normativa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/04/10/esportazione-beni-dual-use-cambiano-regole-controlli-devono-prepararsi-imprese

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble