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Sgravio contributivo giovani 2021: quando e a chi spetta

Con la circolare n. 56 del 2021, l’INPS approfondisce l’aspetto operativo legato alla legittima fruizione dell’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’Istituto, dopo aver esaminato le regole generali introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, si sofferma sul coordinamento di altri incentivi con la misura in esame e sui requisiti di spettanza da verificare in capo sia al datore di lavoro che al lavoratore. Confermata l’esclusione dei rapporti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

L’INPS, nella circolare n. 56 del 12 aprile 2021, fornisce le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile. L'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

E’ riconosciuto per un periodo agevolato massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano escluse le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Oltre che alle regole generali in materia di regolarità contributiva e ai principi generali previsti dal Jobs Act, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

1) il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni. Ciò vuol dire che possono accedere all’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro che assumano giovani con un’età massima di trentacinque anni e 364 giorni;

2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4) i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di Bilancio 2021.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:

- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di cinquanta anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne svantaggiate;

- la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987;

- la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

- la Decontribuzione sud.

Inps, circolare 12/04/2021, n. 56

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/13/sgravio-giovani-2021-coordinamento-altri-incentivi-criteri-spettanza

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