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Danno biologico: prestazioni con rivalutazione allo 0,5%

Con decorrenza dal 1° luglio 2020, su proposta del Presidente dell’INAIL, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati nella misura dello 0,5%. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 60 del 25 marzo 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il D.M. n. 60 del 25 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti, concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2020, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 31 del 25 giugno 2020.

In base al decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2020 sono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dello 0,5%.

Il danno biologico indica la quota di integrità fisica che l’organismo perde a causa di un evento e che viene risarcita dall’INAIL attraverso l’erogazione di una prestazione che si differenzia in base al grado di danno subito. Qualora la misura del danno biologico sia compresa da 6 a 15 punti, si prevede che venga erogata una prestazione una-tantum, quantificata anche in base all’età del soggetto che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale.

Ministero della Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto ministeriale 25/03/2021, n. 60

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2021/04/14/danno-biologico-prestazioni-rivalutazione-0-5

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