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Divieto di licenziamento: l’esodo incentivato non esclude la NASpI

Tra le deroghe al divieto di licenziamento, il decreto Sostegni ha confermato anche la stipula di un accordo collettivo aziendale che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La deroga è applicabile limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, dalle quali scaturisce comunque per il lavoratore l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI. Il tema sarà al centro dei dibattiti della XII edizione del Festival del Lavoro, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e organizzata dalla Fondazione Studi, che si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2021.

Al fine di dare continuità ai rapporti di lavoro durante la crisi pandemica, il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha esteso, prorogando le disposizioni da ultimo previste nella legge di Bilancio 2021, il divieto per i datori di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. In proposito sono state dichiarate sospese di diritto, sempre con talune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti all’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. In merito a tale fattispecie è inoltre utile rammentare che il legislatore ha confermato le deroghe introdotte in materia di licenziamento, di cui all’art. 14 comma 3 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020), poi richiamate dalla successiva normativa emergenziale. Pertanto, le sospensioni e le preclusioni precedentemente richiamate non si devono applicare in specifiche ipotesi, tra cui quelle di accordo collettivo aziendale, che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, dalle quali scaturisce comunque per il lavoratore il riconoscimento del trattamento di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 22/2015. Il tema sarà al centro dei dibattiti della dodicesima edizione del Festival del Lavoro, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e organizzata dalla Fondazione Studi, che si svolgerà dal 28 al 29 aprile 2021. Accordo collettivo aziendale La disciplina commentata in premessa, dunque, consente l’interruzione del rapporto di lavoro qualora si riscontri l’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In proposito è importante evidenziare come tale previsione non rappresenti una procedura di licenziamento collettivo, bensì una modalità di adesione volontaria da parte dei lavoratori ad un accordo collettivo aziendale, con relativo incentivo, da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal senso è evidente la natura consensuale della disposizione, che prevede un interesse volontario del lavoratore all’esodo a fronte di un incentivo contrattato dalle organizzazioni sindacali e incluso nell’accordo collettivo aziendale. L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, dunque, si produce soltanto per i lavoratori aderenti e secondo le modalità previste dall’accordo stesso. Benché il legislatore sia stato piuttosto moderato nelle indicazioni, limitandosi al contenuto essenziale, è importante sottolineare che all’interno dell’accordo le parti avranno l’onere di stabilire numerose fattispecie, quali i reparti aziendali ed i profili dei soggetti in esubero, le spettanze economiche, la data entro la quale ricevere e sottoscrivere le adesioni dei lavoratori.

Sul tema è altresì utile precisare che l’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, ha chiarito che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 22/2015. La disposizione in argomento prevede espressamente che ai lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo all’accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennitàdi disoccupazione NASpI di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 22 del 2015.
Accesso all’indennità NASpI Per poter accedere all’indennità di disoccupazione NASpI condizione necessaria è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che pertanto l’assicurato possa far valere lo stato di disoccupazione involontario. Stante tale principio, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso all’indennità che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato, quali le ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione, il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione etc. In aggiunta a quanto appena argomentato, l’articolo 14, comma 3, del decreto Agosto, ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI, che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro intercorso. In merito all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al predetto decreto, da ultimo richiamate all’articolo 8 comma 11 del decreto Sostegni, l’INPS nel messaggio n. 4464 del 26 novembre 2020, richiamando quando espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che la norma in commento ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In ragione di quanto sopra, ferma la portata della disposizione normativa sopra richiamata, l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Si rammenta, infine, che l’Istituto previdenziale, con la circolare n. 111/2020, ha precisato che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI. Ticket di licenziamento Con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha chiarito che tenuto conto che il comma 3 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 e il comma 311 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedono che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro “è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”, per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
N.B. Si ritiene che tale interpretazione debba essere estesa anche alla disposizione di cui al comma 11, articolo 8, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41
Tale valutazione si ricava in quanto, in applicazione dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa (circolari Inps n. 140/2012, n. 44/2013 e n. 40/2020). Da ultimo, si ricorda che il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/27/divieto-licenziamento-esodo-incentivato-non-esclude-naspi

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