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Il Modello 231 secondo il Codice di Corporate Governance

Se la locuzione “Modello 231”, così come è scritta, si può comprendere solo nel contesto italiano, è comunque evidente, ad esempio, la forte analogia del Modello 231 nazionale con le norme anti-corruzione del Bribery Act del 2010, che detta gli standard mondiali della lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, a riprova del carattere internazionale che ha determinato appunto la genesi del Modello 231.

Nel ventennale di uno dei provvedimenti che, più di tutti, ha sensibilmente innovato il sistema di diritto e procedura penale - il D.Lgs. n. 231/2001 - e che ha trovato, tra l’altro, l’approvazione e il richiamo anche nel codice di corporate governance italiano fin dal 2006, si è deciso di richiamare l’attenzione del lettore sul carattere internazionale che ha determinato sia la genesi del Modello 231, le cui origini si possono ricondurre, di fatto, alla Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali redatta dall’OCSE a Parigi nel 1997, sia le interconnessioni con il mondo anglosassone, fonte storicamente ispiratrice di adeguati modelli di governance e di gestione dei rischi societari. La pandemia, che continua a “sferzare colpi” nel panorama italiano e internazionale anche da un punto di vista economico, nonché le recenti evoluzioni che la corporate governance sta subendo, per via di una accresciuta consapevolezza di tutti gli attori coinvolti nella vita sociale, anche in tema di successo sostenibile, hanno comportato la necessità di riflettere su come in contesti differenti si decida di affrontare il tema dell’adeguata gestione dei rischi aziendali. Infatti, a seguito della pandemia da Covid-19, e in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, l’univocità dei problemi e il bisogno di trovare soluzioni efficaci e condivise sono sempre più evidenti. Nel “villaggio globale”, anche il sistema di governo societario italiano viene osservato e influenzato da pratiche e prassi ormai ispirate a ciò che avviene prevalentemente nel panorama internazionale. È in questa ampia cornice che si innesta il presente contributo, che ha l’obiettivo di inquadrare, nell’ambito dei princìpi che ispirano i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (“SCIGR”), così come definiti nel codice di corporate governance recentemente innovato, il Modello 231. In effetti, il Modello as is è di matrice italiana, trovando fondamento nel D.Lgs. n. 231/2001, che lo ha introdotto ma, volendo qui svolgere qualche riflessione su tale Decreto secondo il codice di corporate governance italiano, a sua volta fortemente ispirato, com’è noto, a quello britannico, è necessario - e, per certi versi, dovuto - è anche il parallelo con il “Bribery Act” del 2010, che presenta, infatti, analogie vivide col Modello in questione. È ovvio che ciascun sistema economico affronti problematiche anche per certi versi simili attraverso gli strumenti e gli approcci formatisi nel relativo contesto di riferimento. Tuttavia, quello che affiora da una rapida panoramica dei trend emergenti di carattere globale, è che tali strumenti e approcci pare stiano via via allineandosi al fine di rendere armonizzate e uniformi le linee guida da adottare in un mondo sempre più complesso ed esigente, nel quale i problemi hanno ricadute sia dirette che indirette, e che coinvolgono la realtà circostante - a prescindere dal loro specifico e particolare legame e rapporto con determinati soggetti economici. Se, dunque, è vero che si possa comprendere la locuzione “Modello 231”, così come è, solo nel contesto italiano, sarebbe errato affermare che non vi siano (stati) esempi cui tale decreto abbia, nei fatti, attinto nella forma e nella ratio, e il cui carattere di novità non può certo imputarsi al nostro Paese. Nel Regno Unito Per restare sul parallelo che si porgeva poc’anzi, con riguardo a quanto è stato disposto su questi temi, ad esempio, nel Regno Unito - ma molti altri se ne potrebbero fare in territorio europeo - preme portare alla mente del lettore il fondamentale Cadbury Report (pubblicato in prima bozza nel maggio 1992), nonché il sopracitato Bribery Act 2010: il primo si è, sin dalla sua introduzione, occupato di definire quelle raccomandazioni sull’organizzazione e sulla composizione dei board e sull’adeguatezza dei sistemi contabili e di controllo, al fine di mitigare, appunto, i rischi inerenti alle attività di corporate governance e di fallimento degli stessi; il secondo, invece, pur non essendo mai esplicitamente richiamato nel codice di corporate governance britannico, è altrettanto rilevante e pertinente con riguardo, appunto, allo “schema” sulla responsabilità degli enti introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001. Il Bribery Act 2010 Il Bribery Act è descritto come una delle norme anti-corruzione più severe nel panorama legislativo mondiale, dettando standard della lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, sia pubblica che privata e fondamentali al fine di prevenire offerte e/o pretese di tangenti che sono via via diventate delle “leading practice” di riferimento. Tale normativa, applicata a tutte quelle “commercial organization”, sia locali che straniere, che operano o pongono in essere attività i cui effetti si riversano nel Regno Unito, in presenza di reati di corruzione compiuti nell’interesse dell’organizzazione stessa, o di chi a questa fosse riconducibile, ne imporrebbe la responsabilità della medesima, salvo che non si provi che venivano preventivamente adottate procedure adeguate finalizzate alla prevenzione del reato stesso. Nel caso in cui la “commercial organization” non fosse, infatti, in grado di dimostrare di aver adottato tali adeguate procedure, sarebbe passibile di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, senza contare le pesanti ricadute reputazionali e, alle persone coinvolte, potrebbero essere comminate persino pene detentive: evidente è, dunque, la forte analogia di questa norma con il Modello 231, sia con riferimento alla natura dei reati perseguiti, che ai presupposti di applicabilità e/o di esonero dalla responsabilità degli enti che dovessero ritrovarsi esposti a tale rischio di reato. Molto altro potrebbe, naturalmente, dirsi con riguardo alle percettibili interrelazioni esistenti tra i due corpi normativi in raffronto - ferme restando, chiaramente, le diversità di fondo negli schemi di governance nei due contesti oggetto di confronto, da cui, tuttavia, per dovuta brevità, in questa sede si prescinde. Pertanto, si lascia al lettore l’investigazione di questi ulteriori, importanti aspetti, giacché ciò esula, infatti, dagli scopi del presente scritto. Ciò detto, come già si scriveva in un recente articolo del 2021 - “Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (“SCIGR”) secondo il Codice di Corporate Governance” (per approfondimenti sull’articolo di P. Tettamanzi, G. Venturini, M. Murgolo v. www.aodv231.it) si conclude con una necessaria provocazione: “diversi - anzi, parecchi - anni sono ormai passati dalla prima diffusione di tutte queste esortazioni nel panorama internazionale e nell’arena economica più all’avanguardia - che cosa frena ancora gli operatori economici dal cercare di mettere in atto e in pratica tutti e tali accorgimenti?” Call for papers È sulla base di queste considerazioni che si coglie, anche, l’occasione di porgere all’attenzione del lettore la call for papers in tema di responsabilità degli enti e del “Modello 231”, in occasione del ventennale dall’emanazione del decreto già menzionato, presentata dalla rivista Bilancio e Revisione (IPSOA - Wolters Kluwer), i cui dettagli sono, tra l’altro, già meglio specificati sul sito dell’Università Cattaneo - LIUC (una delle università promotrici dell’iniziativa) e che vede coinvolte diverse associazioni e personalità del mondo accademico e della professione. Chi volesse contribuire scientemente alla discussione sul tema, potrà porgere all’attenzione del Comitato Scientifico (l’invio degli abstract deve essere effettuato entro il 13 giugno 2021 all’indirizzo redazione.bilancioerevisione@wolterskluwer.com) il proprio manoscritto che, se selezionato, formerà oggetto di un fascicolo speciale monografico edito da IPSOA - Wolters Kluwer stessa Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/05/13/modello-231-secondo-codice-corporate-governance

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