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Ispezioni del lavoro: quali tutele per le aziende in caso di contenzioso

La legge Semplificazione del 2020 e la successiva emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 hanno contribuito a rivoluzionare l’organizzazione e la gestione del contenzioso ispettivo in materia di lavoro. Come possono ora tutelarsi le aziende rispetto ai nuovi poteri di diffida accertativa e di disposizione esercitati dagli ispettori del lavoro? Quando è possibile ricorrere alla conciliazione monocratica? Se ne parlerà nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 22 giugno 2021.

L’emergenza Covid-19 e il D.L. n. 76/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020, hanno notevolmente impattato sul contenzioso ispettivo in materia di lavoro, sia per quel che concerne la tutela delle aziende rispetto ai poteri di diffida accertativa e di disposizione riformati dal legislatore sia per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle conciliazioni monocratiche.

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Diffida accertativa Anzitutto, in base all’art. 12, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, con la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” (circolare INL 5 ottobre 2020, n. 6; nota INL n. 326 del 23 febbraio 2021; circolare Ministero del Lavoro 8 gennaio 2013, n. 1) il personale ispettivo dell’INL diffida, in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultano accertate come crediti patrimoniali, anche non di natura strettamente retributiva, in qualsiasi modo derivanti dalla corretta applicazione delle norme e degli istituti contrattuali, nei limiti dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi ovvero dell’ambito di operatività del singolo contratto individuale. La diffida accertativa riguarda direttamente anche l’obbligato in solido (nota INL n. 441 del 17 marzo 2021), infatti, si applica a quanti “utilizzano le prestazioni di lavoro” e non soltanto al datore di lavoro: gli utilizzatori (comunque qualificati giuridicamente) devono ritenersi “solidalmente responsabili dei crediti accertati”. L’INL, con nota n. 62 del 14 gennaio 2021, ha chiarito che la diffida accertativa può essere adottata anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sia in qualità di datori di lavoro sia quali responsabili solidali. L’Ispettore del lavoro procede ad impartire la diffida accertativa, dopo avere valutato le circostanze del caso e la situazione complessiva in concreto sottoposta alla sua indagine, potendo diffidare il datore di lavoro, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 1/2013, per: · crediti retributivi da omesso pagamento; · crediti di tipo indennitario, da maggiorazioni, TFR; · crediti legati al demansionamento o alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi legalmente previsti; · crediti derivanti dall’accertamento di lavoro sommerso. Si ritiene esclusa l’adozione della diffida accertativa per crediti legati a scelte discrezionali del datore di lavoro (retribuzioni di risultato, premi di produzione), mentre con riferimento ai crediti retributivi derivanti da riqualificazione del contratto a fronte di una esclusione totale contenuta nella Circolare n. 1/2013, si è ammessa la diffidabilità per i crediti derivanti dalla riqualificazione di un fittizio rapporto in apprendistato (circolare Ministero del Lavoro n. 5/2013) e in collaborazioni continuative (circolare INL n. 7/2020 e Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 17/2020). Il datore di lavoro diffidato che non ritenga di dover adempiere, può promuovere, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto, un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro (INL, Circolare n. 5066 del 30 maggio 2019), sul quale peserà il valore della diffida accertativa come accertamento tecnico riguardo alle possibilità di accordo fra le parti su dati retributivi o sostanziali differenti. In caso di conciliazione, la diffida accertativa “perde efficacia”, mentre se il termine per esperire la conciliazione è decorso inutilmente oppure se l’accordo fra le parti non viene raggiunto in sede conciliativa, la diffida accertativa “acquista valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo” (anche in caso di avvenuto pagamento parziale della somma; Nota INL n. 400 dell’8 marzo 2021). Peraltro, il datore di lavoro, nel medesimo termine di 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, in alternativa alla conciliazione monocratica, può promuovere ricorso avverso il provvedimento al direttore dell’ITL che ha adottato l’atto. Il ricorso amministrativo va notificato, oltreché all’ITL, anche al lavoratore e sospende l'esecutività della diffida accertativa; l’impugnazione deve essere decisa entro 60 giorni dalla presentazione e in caso di mancata decisione nei termini s’intende respinto (circolare INL n. 6/2020, note 7 ottobre 2020, n. 811 e 11 dicembre 2020, n. 1107). La diffida accertativa anche in caso di rigetto del ricorso amministrativo acquista “efficacia di titolo esecutivo” e il lavoratore sulla base di essa potrà comunque adire l’Autorità giudiziaria per la rapida soddisfazione dei crediti accertati. Disposizione Con riferimento alla disposizione, l’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, stabilisce che il personale ispettivo dell'INL ha la facoltà di adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e di legislazione sociale non risultano soggette a specifiche sanzioni penali o amministrative (circolare INL n. 5 del 30 settembre 2020; nota INL n. 4539 del 15 dicembre 2020; circolare Ministero del Lavoro n. 24/2004). La nota INL n. 4539 del 15 dicembre 2020 evidenzia che “l’utilizzo della disposizione deve comportare una valutazione complessiva della fattispecie concreta oggetto di accertamento, finalizzata a fornire al lavoratore una effettiva tutela”, in questo senso l’ispettore del lavoro deve evitare di adottare la disposizione se “pur consentita in astratto” essa “determini in concreto possibili effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori”. La disposizione esecutiva in materia di lavoro e legislazione sociale è impugnabile entro 15 giorni, mediante apposito ricorso al Direttore dell’ITL, che deve essere deciso in 15 giorni. La mancata ottemperanza alla disposizione in materia di lavoro è punita con sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, senza applicazione della diffida a regolarizzare (circolare INL n. 5/2020). Conciliazione monocratica Da ultimo, l’art. 11, D.Lgs. n. 124/2004 (circolare 26 novembre 2009, n. 36 e lettera circolare 16 aprile 2012, n. 7165) sancisce che se emergono elementi per una soluzione conciliativa della controversia, l’ITL competente può avviare un tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate con richiesta di intervento (conciliazione monocratica preventiva) o su quelle emerse in sede di ispezione (conciliazione monocratica contestuale). Si tratta di una procedura conciliativa che si svolge dinanzi ad un funzionario dell’ITL, al termine della quale si consacra in un verbale di accordo la manifestazione di volontà, comune e consensuale, del datore di lavoro e del lavoratore, riguardo alla natura, alla durata, alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento di un rapporto di lavoro che è intercorso fra gli stessi. Sul piano procedurale opera la possibilità di attivazione dell’istituto da remoto in modalità telematica attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma digitale (art. 12-bis, D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020; D.D. n. 56/2020; INL, circolare n. 4/2020).
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2021/06/14/ispezioni-lavoro-tutele-aziende-contenzioso

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