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Il Decreto Sostegni-bis D.L. n. 73/2021

Con il DL 25.05.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.05.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure a favore di imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito, vengono analizzate le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

L’art. 1 del decreto in esame prevede il riconoscimento di tre distinte nuove tipologie di contributo.

1) Contributo “automatico”

L’art. 1, commi da 1 a 3, dispone il riconoscimento, in “automatico”, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

  • con partita IVA attiva al 26.05.2021;
  • che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al precedente “Decreto Sostegni” n.41/2021.

Il “nuovo contributo a fondo perduto”:

  • è riconosciuto:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del “contributo Decreto Sostegni” e

- automaticamente, ossia senza necessità di presentare un’ulteriore domanda da parte del soggetto interessato;

  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario/postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

2) Contributo “alternativo”

L’art. 1, commi da 5 a 15, introduce un’alternativa al contributo “automatico”, per il quale è possibile beneficiare di un CFP considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato/corrispettivi.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo;
  • titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR;

L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari/minimi.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del CFP “alternativo” è richiesta la sussistenza delle due seguenti condizioni:

  • ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 10 milioni;
  • ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.

Misura del contributo

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 e quello relativo al periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

  • 90% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000 e 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Richiesta di riconoscimento contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate di un’apposita domanda:

  • da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
  • da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto Fiscale.

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Modalità di fruizione

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”.

3) Contributo per i soggetti con peggioramento economico

L’art. 1, commi da 16 a 24, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19.

Tale contributo è subordinato all’autorizzazione dell’Unione Europea.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del CFP è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

  • ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 10 milioni;
  • peggioramento del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare contributo

Il CFP sarà determinato applicando la specifica percentuale (individuata dal MEF) alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 (al netto dei contributi a fondo perduto ricevuti in precedenza).

Richiesta contributo

Il riconoscimento del CFP è vincolato alla presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle entrate di un’apposita domanda, la quale:

  • va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
  • può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto Fiscale.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (Modello Redditi 2021 – anno d’imposta 2020), è presentata entro il 10.09.2021.

Art. 4 – Credito d’imposta canoni di locazione ad uso non abitativo

L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo mediante:

  • la proroga per altre 3 mensilità (fino al 31.07.2021) a favore dei soggetti cui già spettava il beneficio fino al 30.04.2021, ai sensi dell’art. 28, comma 5 del DL 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;
  • l’ulteriore estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 previo il rispetto di nuove determinate condizioni.

Proroga credito d’imposta fino al 31.07.2021

Il credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 viene esteso fino al 31.07.2021, per:

  • le imprese turistico-ricettive;
  • le agenzie di viaggio;
  • i tour operator;

Il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator).

L’agevolazione viene concessa:

  • prescindere dal volume di ricavi e compensi del periodo d’imposta 2019;
  • a condizione che i soggetti beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (mese nel quale è stato effettuato il versamento del canone) dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Estensione del credito d’imposta gennaio – maggio 2021

Viene introdotto una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021.

Ambito soggettivo

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni riguarda:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori ad € 15 milioni nel 2019 (in precedenza questo limite era fissato in € 5 milioni);
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ambito oggettivo

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle medesime attività;
  • 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Condizione richieste

Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato. Il “nuovo” credito d’imposta sui canoni riferiti al periodo da gennaio a maggio 2021, spetta infatti ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.

Rispetto al precedente credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020 sono, in sostanza, variati i seguenti parametri:

  • ammontare minimo calo di fatturato richiesto, passato dal 50% al 30%;
  • periodo temporale di riferimento costituito ora dal c.d. “anno pandemico” rispetto al precedente periodo “pre-pandemia”;
  • metodo di calcolo applicato; in precedenza veniva verificato il calo del fatturato mese per mese, ora su un ammontare medio mensile di fatturato.

Art. 9 – Proroga periodo di sospensione attività dell’agente della riscossione

Il decreto in esame modifica nuovamente l’art. 68, comma 1, del DL 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, prorogando dal 30.04.2021 al 30.06.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme (nei precedenti richiami normativi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.05.2021) derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali.

I versamenti in scadenza, quindi, nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 30.06.2021 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.07.2021.

Così come evidenziato dall’Agenzia delle entrate e riscossione sul proprio sito internet, il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 02 agosto 2021 in quanto la scadenza fissata dal decreto in oggetto coincide con il sabato.

Art. 16 – Proroga moratoria finanziamenti PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal Covid-19, il c.d. decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), all’art. 56, ha introdotto una serie di misure di sostegno finanziario a favore della PMI, le quali hanno potuto richiedere alle banche e alle società di leasing, la sospensione del pagamento delle rate e dei canoni, inizialmente fino al 30 settembre 2020.

Successivi provvedimenti normativi, hanno prorogato la moratoria fino al 31 gennaio e fino al 30 giugno 2021, in maniera automatica, ovvero senza bisogno di ulteriori comunicazioni da parte delle imprese.

Ora, l’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie, ma limitatamente alla sola quota capitale. Inoltre, la nuova proroga non opera in maniera automatica, bensì su richiesta dell’impresa beneficiaria, da effettuarsi entro il 15 giugno 2021.

Art. 18 – Note di variazione procedure concorsuali

Con una modifica apportata all’art. 26 del DPR 633/1972, si dà la possibilità di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente / committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale, ovvero dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), ovvero dalla data di pubblicazione nel registro imprese, di un piano attestato (art. 67 L.F.).

Il debitore si considera assoggetto a procedura concorsuale, dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In caso di successivo pagamento, in tutto o in parte del corrispettivo è ovviamente richiesta l’emissione di una nota di debito.

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure avviate a partire dal 26 maggio 2021.

Art. 19 – ACE innovativa 2021

L’art. 19 del “c.d. Decreto Sostegni-bis” introduce una versione innovativa dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per il solo anno d’imposta 2021.

L’ACE fu introdotta per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano dal “Decreto Salva Italia” n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011 e dal DM 03 agosto 2017 (legge di stabilità 2017). L’obiettivo è quello di incentivare le imprese che si finanziano con mezzi propri (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva), dando loro la possibilità di ridurre la base di calcolo delle imposte sui redditi.

Si tratta quindi, di una deduzione dal reddito d’impresa, in misura pari al rendimento figurativo del capitale proprio (versamenti in denaro e accantonamento di utili a riserva) immesso nell’azienda o non prelevato.

La nuova disposizione prevede che gli incrementi del capitale proprio realizzati nel periodo d’imposta 2021:

  • in luogo dell’ordinario coefficiente dell’1,3%, beneficino di un coefficiente di remunerazione pari al 15%;
  • abbiano un limite pari a € 5 milioni, a prescindere dall’importo risultante dal bilancio.

In questo caso, in deroga al principio di rilevanza pro rata temporis, gli incrementi relativi all’anno 2021 assumono rilevanza già a partire dal primo giorno del periodo d’imposta (ad esempio, un versamento eseguito il 30 dicembre 2021 potrà essere computato per l’intero anno, anziché nella misura limitata di 2 giorni (30 e 31 dicembre).

Esempio

Una S.r.l. provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l’utile del 2020, pari a € 500.000 o riceve nel 2021 dai soci, conferimenti in denaro per identico ammontare:

  • il reddito detassato è pari a € 75.000 (€ 500.000 x 15%);
  • a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari ad € 18.000 (€ 75.000 x 24%).

Conversione in credito d’imposta

In alternativa all’ordinaria fruizione dell’agevolazione in parola, la deduzione può essere convertita in credito d’imposta, calcolato applicando alla stessa, le ordinarie aliquote ai fini IRES (riprendendo l’esempio precedente, il credito d’imposta ammonterebbe a € 18.000). Tale credito d’imposta può essere utilizzato dall’impresa, oppure ceduto ad altri soggetti, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile dell’esercizio (previa comunicazione all’Agenzia delle entrate).

In ultimo si segnala che in caso di trasformazione del beneficio in credito d’imposta, quest’ultimo:

  • non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap;
  • può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo.

Art. 20 – Credito d’imposta beni strumentali nuovi

Per gli investimenti in beni strumentali materiali non rientranti nella categoria Industria 4.0 (ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge n.232/2006) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il credito d’imposta:

  • potrà essere utilizzato in compensazione in un’unica quota annuale (in luogo delle ordinarie tre quote annuali di parti importo);
  • sarà indipendente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario (nella precedente versione normativa, la facoltà di fruizione in un’unica rata era prevista per i soli soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni).

L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione resta precluso per le seguenti tipologie di investimenti:

  • beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1 gennaio 2022;
  • beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a € 5 milioni;
  • beni materiali e immateriali Industria 4.0, a prescindere dal momento di effettuazione dell’investimento e dal volume di ricavi dell’impresa beneficiaria.

Art. 22 – Aumento limite annuo crediti compensabili in F24

Per il solo anno 2021 è aumentato a 2 milioni di euro, il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili mediante mod. F24.

Art. 64 – Agevolazioni acquisto “prima casa”

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, sono introdotte agevolazioni ai fini delle imposte indirette, per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti:

  • che non hanno ancora compiuto 36 anni, al momento del rogito;
  • che hanno un ISEE non superiore a Euro 40.000 annui.

Tali soggetti sono esonerati dal pagamento, sia dell’imposta di registro, che delle imposte ipo-catastali.

L’agevolazione si applica agli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case”, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico);

- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione, delle stesse.

Nel caso di acquisti soggetti ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’Iva pagata, che può essere utilizzato:

  • in diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastali, successione o donazione, dovute su atti / denunce, presentato dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali:

- ricorrono le predette condizioni (non avere compiuto 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000);

- la sussistenza delle stesse risulti nell’atto di finanziamento;

sono esenti dall’imposta sostitutiva, attualmente prevista in ragione dello 0,25%.

Le sopracitate disposizioni, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26/5/2021 – 30/6/2022

Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

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