• Home
  • News
  • DECRETO "SOSTEGNI-BIS": PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO "SOSTEGNI-BIS": PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

D.L. 25 maggio 2021, n. 73 in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021

in vigore dal 26 maggio 2021

Il Decreto Legge n. 73 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è in vigore dal 26 maggio 2021.

Si riepilogano le principali disposizioni di interesse.

Art. 40, commi 1, 3- ULTERIORI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il decreto definisce le alternative a disposizione dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG Ordinaria (aziende del settore industria) che si trovino a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa e abbiano la necessità di accedere agli ammortizzatori sociali dopo la Cassa Integrazione Ordinaria per emergenza COVID-19.

I datori di lavoro in questione risultano coperti fino al 30 giugno 2021 grazie alle 13 settimane previste dal c.d. “Decreto Sostegni 1” – vedi nostra circolare del 28 marzo 2021), da collocarsi a decorrere dal 1° aprile 2021 per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Con il prossimo 30 giugno si chiude, per la suddetta categoria di datori di lavoro, la possibilità di avvalersi della integrazione salariale COVID-19: dal 1° luglio, a fronte di richieste finalizzata a situazioni contingenti (CIG Ordinaria) o situazioni più complesse come la crisi aziendale o la riorganizzazione (CIGS) è necessario far ricorso alla casistica ed alle procedure “tradizionali” del D.Lgs. n. 148/2015, con la sola eccezione del pagamento del contributo addizionale che è pari al 9% - 12% - 15% della retribuzione che sarebbe spettata al singolo lavoratore per le ore di lavoro non prestate, a seconda della durata di utilizzo: rispettivamente fino a 52 settimane, oltre 52 e fino ad un massimo di 104 settimane; oltre 104 settimane in un quinquennio mobile. L’esonero dal contributo addizionale cesserà il 31 dicembre 2021.

In alternativa ai trattamenti di cui sopra, le aziende del settore industriale, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, possono utilizzare un nuovo strumento di integrazione salariale. Si tratta di un contratto di solidarietà “rivisitato” riservato alle aziende che possono dimostrare, nel 1° semestre 2021, un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.

Si tratta di una particolare tipologia di CIG Straordinaria in deroga, concessa per una durata massima di 26 settimane, previo accordo collettivo sindacale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica, in deroga al limite massimo di durata e alle normali causali della riorganizzazione, della crisi e dei contratti di solidarietà.

Il nuovo ammortizzatore si differenzia da quelli disponibili dalla legislazione ordinaria per tre aspetti caratterizzanti:

  • la misura massima della riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore in media all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. E’ tuttavia ammesso ridurre l’orario fino al 90% nell’arco dell’intero periodo di validità dell’ammortizzatore per ciascun lavoratore;
  • l’intervento di integrazione salariale è pari al 70% della retribuzione perduta senza applicazione del massimale INPS;
  • il contributo addizionale (del 9% - 12% -15%) non è dovuto.

Per le aziende industriali che ricorrono a questo ammortizzatore non sarà possibile sospendere i lavoratori a zero ore.

Art. 40 commi 4, 5- BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E DEROGHE

Fino al 30 giugno 2021, rimane in vigore il divieto di licenziamento generalizzato per tutte le aziende.

Dal 1° luglio 2021 occorre compiere la seguente differenziazione:

1) Per i datori di lavoro del settore industriale che presentano domanda di CIGO e CIGS con procedura “tradizionale”, resta il divieto di procedere a licenziamenti collettivi o individuale per giustificato motivo oggettivo, per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito, con esonero del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

In sostanza da tale data le aziende si troveranno di fronte a due alternative:

• utilizzare la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria senza poter licenziare, oppure

• non richiedere l’integrazione salariale e poter licenziare.

2) Per i datori di lavoro, diversi dal settore industriale, che presentano domanda di Assegno ordinario e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga le regole restano immutate e prevedono il divieto di licenziare fino al 31 ottobre 2021 a prescindere dalla fruizione degli ammortizzatori sociali.

Non si applica il blocco dei licenziamenti nelle seguenti ipotesi:

• licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possono configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;

• ipotesi da un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

• fallimento.

Art. 41- CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Tale contratto ha natura temporanea ed eccezionale e può essere stipulato nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

L’obiettivo di questo strumento è quello di favorire la rioccupazione di chi, già dipendente o lavoratore autonomo, ha perso il lavoro.

Il contratto di rioccupazione, di natura subordinata e a tempo indeterminato, riguarda soltanto chi ha già lavorato, sia esso titolare o meno di un trattamento di NASPI o di DIS-COLL (disoccupazione per gli autonomi) e si trova in stato di disoccupazione iscritti al Centro per l’Impego.

La condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine dei sei mesi (periodo di inserimento) le parti potranno recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione, è riconosciuto per un periodo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione, vista la durata di sei mesi, non potrà pertanto superare i 3.000,00 euro.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Al termine di sei mesi di beneficio, il datore di lavoro potrà fruire per il periodo successivo di eventuali ulteriori esoneri previsti dalle disposizioni vigenti nel rispetto delle condizioni ivi indicate (ad esempio esonero per assunzione con il primo contratto a tempo indeterminato di giovani).

Se il datore di lavoro recede dal rapporto al termine del semestre incentivato, è prevista la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito. In caso di dimissioni da parte del lavoratore, l’incentivo è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

La piena operatività della disposizione è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 43 - DECONTRIBUZIONE PER TURISMO E COMMERCIO

Viene introdotta una nuova forma di decontribuzione, rivolta esclusivamente ai datori di lavoro dei settori del turismo e del commercio, che consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a decorrere dal 26 maggio 2021 e fruibili entro il 31 dicembre 2021.

L’esonero spettante è previsto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed è riparametrato e applicato su base mensile.

Ai datori di lavoro che accedono alla decontribuzione in esame, fino al 31 dicembre 2021, si applica il divieto di licenziamento per motivi economici. La violazione del suddetto divieto comporta la revoca dell’esonero contributivo, con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19, qualora ne avessero bisogno.

Al momento il beneficio non è operativo in quanto necessita dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea e si attendono le istruzioni da parte dell’INPS.

Art. 39 - IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Si tratta di un nuovo strumento sperimentale, originariamente previsto solo per gli anni 2019-2020 ma poi prorogato anche per il 2021 di carattere gestionale, per imprese che, dando vita a un processo di rinnovamento e innovazione tecnologica, combinino insieme un piano di assunzioni e una intensa attività formativa resa meno costosa dal supporto di una particolare forma di Cassa Integrazione Straordinaria, unitamente a una nuova forma di flessibilità in uscita, che consentirà alla società coinvolta di accompagnare alla pensione i lavoratori che riescano a maturarne i requisiti entro 60 mesi dalla data della chiusura del rapporto di lavoro.

A partire dal 26 maggio 2021, con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, il pieno utilizzo del contratto di espansione è stato ampliato alle aziende con almeno 100 dipendenti. In particolare, le citate aziende possono attivare, sia lo strumento per la riqualificazione dei lavoratori finanziato dalla Cassa Integrazione Straordinaria, sia lo strumento del prepensionamento.

Fino al 2020 il contratto di espansione era accessibile alle sole aziende che avessero più di 1.000 unità lavorative, poi la soglia di accesso è stata ridotta a 500 unità, per accedere a tutti gli strumenti (prepensionamento + riduzione di orario per riqualificazione con intervento della CIGS) e a 250 unità, per accedere solo allo strumento di esodo incentivato.

I limiti dimensionali delle 100 unità, sono calcolati complessivamente, nelle ipotesi di aggregazioni di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi (ad esempio contratti di rete).

Per l’attivazione è previsto l’avviamento di una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- il numero dei lavoratori da assumere con l’indicazione dei profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione;

- programmazione temporale delle assunzioni;

- indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;

- relativamente alla professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati.

Parte integrante del contratto di espansione è un progetto di formazione e riqualificazione rivolto a quel personale che – a causa delle modifiche dei processi aziendali, del progresso e dello sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa, risulti in possesso di conoscenze ed abilità operative (know-how) non più adeguate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa.

Il programma di formazione deve essere certificato da organismi terzi, pubblici o privati.

Il contratto di espansione si concretizza attraverso due strumenti:

• Scivolo pensionistico – Prepensionamento

Il prepensionamento con il contratto di espansione è consentito a condizione che il rapporto di lavoro venga risolto entro il 30 novembre 2021 e potrà quindi decorrere da ultimo a partire dal 1° dicembre 2021; potrà accompagnare a pensione quei lavoratori che si trovino a NON più di SESSANTA mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, (con requisito minimo contributivo di 20 anni), o della pensione anticipata (basata sulla sola anzianità contributiva senza legami con l’età anagrafica), nell’ambito di accordi di non opposizione e previa esplicita adesione in forma scritta dei lavoratori interessati al programma di esodo.

All’interno del periodo di prepensionamento, della durata massima di 60 mesi, l’INPS corrisponderà, previo versamento mensile a carico dell’impresa della provvista per la prestazione nonché della contribuzione correlata (ove dovuta), a tutti i lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro, un assegno mensile, pari alla pensione maturata al momento della chiusura del rapporto e che li accompagnerà fino alla decorrenza della vera pensione.

L’importo a carico del datore di lavoro sarà diverso a seconda del tipo di pensione cui il lavoratore sarà destinatario;

- in caso di pensione di vecchiaia, l’azienda sosterrà la spesa del solo assegno pensionistico mensile per 13 mensilità ridotto dell’importo equivalente alla somma dovuta a titolo NASPI (indennità di disoccupazione) che sarebbe spettata al lavoratore;

- in caso di pensione anticipata oltre alla prestazione sopra evidenziata il datore di lavoro dovrà sostenere l’onere della contribuzione correlata (aliquota IVS del 33% nella generalità dei casi), ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.

• accesso alla Cassa Integrazione Straordinaria

Ai lavoratori che, in carenza dei requisiti richiesti, non possono aderire allo scivolo pensionistico e che non abbiano le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie all’implementazione delle modifiche dei processi aziendali, al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa possono, essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione. A tali lavoratori si applica una riduzione oraria con trattamento di integrazione salariale straordinaria (fino ad un massimo di 18 mesi e con esonero dal contributo addizionale). La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario complessivo dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Art. 32 - CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

• la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute, calzari, etc.);

• l’acquisto di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori (termoscanner, termometri, tappeti e vasche decontaminanti);

• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione;

• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 a coloro che prestano la propria attività lavorativa.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel mod. F24. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 42 – PROROGA INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Il Decreto Sostegni bis, proroga le indennità COVID-19 per i soggetti già beneficiari delle indennità previste dal decreto Sostegni 1 (DL n. 41 del 22.03.2021 convertito in legge n. 69/2021) con l’erogazione, una tantum, di un’ulteriore indennità pari a euro 1.600,00.

In particolare, tale prestazione viene erogata alle seguenti tipologie di lavoratori,

• lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

• lavoratori intermittenti;

• lavoratori autonomi occasionali;

• lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari.

• Lavoratori dello spettacolo.

L’INPS precisa che, i lavoratori che hanno già fruito delle indennità previste dal “decreto Sostegni 1”, non devono, presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di 1.600,00 euro, ma la stessa sarà erogata dall’INPS ai beneficiari, con le modalità indicate dagli interessati per le indennità già erogate.

E’ previsto altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di 1.600,00 euro, a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità del richiamato decreto Sostegni 1, la cui domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021.

Art. 38 – SOSPENSIONE DEL MECCANISMO DI RIDUZIONE DELLA NASPI

L’indennità di disoccupazione NASPI è ridotta in misura pari al 3%, ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.

Il decreto Sostegni bis, ha previsto fino al 31 dicembre 2021, che per le prestazioni NASPI in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa la suddetta riduzione.

Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021, è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione della citata riduzione.

Dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente applicazione il meccanismo di riduzione della NASPI. Pertanto per le prestazioni in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble