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Nuovo divieto di licenziamento e CIG Covid: una vera “moratoria”

Il protrarsi del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il ricorso alla cassa integrazione guadagni sono sempre più interdipendenti e continuano ad intrecciarsi con regole di non sempre facile comprensione. Il decreto legge n. 99 del 2021 si affianca infatti alle norme del decreto Sostegni bis che hanno consentito alle imprese industriali e dell’edilizia di accedere, fino al 30 giugno 2021, alla cassa integrazione ordinaria causa Covid-19. Va però ben compreso lo scopo delle nuove norme, destinate a fronteggiare perduranti situazioni di particolare difficoltà economica come nel settore tessile, delle confezioni e del pellame. Qual è quindi la funzione “moratoria” che ha dettato il varo del nuovo blocco dei licenziamenti e del ricorso alla cassa integrazione?

L’articolo 4 del decreto-legge 99 del 30 giugno 2021 aggiunge una “coda” alle norme che hanno consentito alle imprese industriali e dell’edilizia di accedere, fino al 30 giugno 2021, alla cassa integrazione ordinaria causa Covid-19 e si affianca a quanto già previsto per queste imprese dal decreto Sostegni bis (D.L.73 del 2021). Il quadro normativo attuale Per valutare l’impatto delle nuove disposizioni è pertanto utile riprendere quanto previsto dall’articolo 40 del D.L.73, il cui comma 3 consente ai datori di lavoro privati, destinatari degli interventi di CIGO ex dlgs.148/2015, che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 senza versare, fino al 31 dicembre 2021, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo dlgs.148/2015. I datori di lavoro che si avvalgono di questa facoltà non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (salvo i casi di deroga) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.L’articolo 4 in esame aggiunge al D.L. 73/2021, dopo l’articolo 40, l’articolo 40-bis in base al quale ai datori di lavoro di cui sopra che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 senza il pagamento del contributo addizionale. Funzione “moratoria” del nuovo blocco L’intervento intende fronteggiare anche le situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, che spesso riguardano imprese che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali a cui avrebbero diritto ed è finanziato entro un limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021. La misura ha, quindi, soprattutto una funzione di moratoria tant’è che ai datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale di cui sopra ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021. Restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 ed è preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 604 del 1966. La particolare situazione del settore tessile, confezioni e pelle Sempre con un occhio rivolto al perdurare della crisi economica che investe alcuni settori più di altri, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 99 del 30 giugno 2021 consente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, di presentare per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del D.L.18/2020, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 senza il pagamento del contributo addizionale. In questo periodo sono preclusi i licenziamenti per GMO e l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 28 febbraio 2020. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/07/02/divieto-licenziamento-cig-covid-vera-moratoria

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