• Home
  • News
  • CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO, PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA, PROROGA TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI, ZONE A COLORI

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO, PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA, PROROGA TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI, ZONE A COLORI

Decreto riaperture n. 52 del 22.04.2021 convertito in legge n. 87 del 17.06.2021

DPCM del 17.06.2021

Ordinanza Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021

Il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore del 23 luglio 2021:

- disciplina l’utilizzo del “Green Pass” a decorrere dal prossimo 6 agosto;

- dispone la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021;

- ripristina fino al 31 ottobre 2021, le tutele previste per i lavoratori fragili;

- definisce nuovi criteri per la “colorazione” delle regioni.

Di seguito una sintesi delle novità presenti nel decreto.

GREEN PASS OBBLIGATORIO

A decorrere dal 6 agosto 2021 sarà possibile partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 “Green Pass”, comprovanti:

1. almeno una sola dose vaccinale Sars-CoV-2;

2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2;

3. l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2.

Ambito di applicazione

Questa documentazione sarà richiesta per poter accedere ai seguenti servizi e attività:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (compresi bar, pasticcerie, pub e gelaterie) per consumo al tavolo al chiuso;

• Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

• Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

• Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

• Sagre e fiere, convegni e congressi;

• Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

• Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

• Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

• Concorsi pubblici.

La Certificazione verde Covid-19 non è necessaria per accedere nei centri commerciali, parrucchieri, estetiste, strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast, etc.), stabilimenti balneari, bar e ristoranti all’aperto, consumazione al bancone, piscine all’aperto, etc. I gestori però dovranno valutare la capienza degli spazi e garantire il distanziamento di almeno 1 metro ai tavoli tra i non conviventi.

Si ricorda che il “Green Pass” è già necessario per partecipare ad eventi pubblici e feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (anche se svolte all’aperto), spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione” e per accedere alle residenze per anziani e alle sale d’attesa dei pronto soccorso, entrare nei reparti ospedalieri e per far visita ai familiari ricoverati.

Dall’obbligo della Certificazione Verde Covid-19 sono esclusi i soggetti under 12 e i soggetti in possesso di una certificazione medica che attesta l’incompatibilità della vaccinazione Covid-19 con il proprio stato di salute.

ATTIVITA’ DI VERIFICA

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con “Green Pass”, mediante la lettura del QR-code contenuto nella Certificazione (digitale o cartacea), utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19”. Sarà sufficiente scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo dedicato all’ingresso del locale, anche privo di connessione internet. L’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.

Non tutti i lavoratori possono richiedere il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’articolo 13 del DPCM del 17.06.2021, consente ai titolari di imprese, tenuti alla verifica del green pass, di delegare con atto formale l’operazione a un incaricato. La nomina deve essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.

PRIVACY

L’art. 13 del DPCM del 17.06.2021, precisa, inoltre, che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. L’applicazione “VerificaC19” consente di verificare la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale applicazione effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate.

SANZIONI

In caso di violazione dell’obbligo di verificare il possesso del Green Pass, può essere irrogata una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Si precisa che ad oggi, il “Green Pass” non è richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa. Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass, ma

deve venire a conoscenza del giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente.

TEMPISTICHE PER IL RILASCIO E DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

Nei casi di vaccinazione:

a) per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva;

b) per la seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (9 mesi) dalla data di somministrazione;

c) nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (9 mesi).

L’Unione Europea considera validi per il “Green Pass” solo i vaccini approvati dall’Ema, anche se i singoli stati possono prevedere delle deroghe.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

COME SI ACQUISISCE LA CERTIFICAZIONE

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra i canali digitali e i canali fisici.

La disponibilità della Certificazione viene comunicata all’interessato tramite email o SMS, con un codice per scaricarla.

Canali digitali

- App Immuni: consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS. Il QR-code potrà essere salvato nel proprio dispositivo mobile (tablet o smartphone) e mostrato all’occorrenza, senza necessità di connessione ad Internet;

- App IO: gli utenti dell’app IO che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare e scaricare la propria Certificazione. Anche in questo caso, sarà possibile salvare il QR-code nel proprio dispositivo mobile (tablet o smartphone).

- Piattaforma nazionale - DGC- www.dgc.gov.it/web/: è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS.;

- Fascicolo sanitario elettronico della propria Regione: accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione. L’autenticazione può avvenire tramite identità digitale (SPID/CIE), tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al codice fiscale dell’assistito e ai dati della Tessera Sanitaria dello stesso. L’intermediario potrà stampare la Certificazione cartacea con il QR-code o inviarlo ad un indirizzo mail indicato dall’interessato.

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA e DEL LAVORO AGILE IN MODALITA’ SEMPLIFICATA

Considerato il protrarsi della diffusione del Covid-19, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il lavoro agile, le modalità semplificate di comunicazione al dipendente e al Ministero del Lavoro erano già state prorogate al 31 dicembre 2021 dall’art. 11 della legge n. 87 del 17.06.2021.

LAVORATORI FRAGILI

E’ stata prorogata per ulteriori quattro mesi, fino al 31 ottobre 2021, la tutela prevista dell’art. 26, comma 2-bis della legge 27/2020, per i dipendenti con certificazione dello stato di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o relative terapia salvavita, nonché i disabili gravi, di continuare a svolgere l’attività in smart working, potendo essere eventualmente adibiti a mansioni differenti, purché nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure di svolgere attività di formazione professionale.

Non è stata prorogata, invece, la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, di assentarsi dal lavoro, equiparando tale periodo di tempo al ricovero ospedaliero e il non conteggio dello stesso ai fini del periodo di comporto, qualora non sia possibile lo smart working. Quest’ultima forma di tutela è dunque scaduta il 30 giugno 2021.

ZONE A COLORI

Dall’entrata in vigore del DL n. 105/2021, ai fini della “colorazione” delle regioni (bianca, gialla, arancione e rossa), non sarà più presa a riferimento esclusivamente l’incidenza dei contagi, ma verranno presi in considerazione anche i seguenti parametri:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Di seguito il riepilogo dei nuovi parametri per la determinazione del passaggio da una zona all’altra.

Example of bad variable names

Lo studio rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble