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FATTURA ELETTRONICA ESTESA ALLE OPERAZIONI CON SAN MARINO DALL'1/10/2021

L’art. 12, D.L. n. 34/2019, (c.d. “Decreto Crescita”) ha esteso l’obbligo della fattura elettronica, ai rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.

L’attuazione della nuova disposizione è poi avvenuta mediante:

  • il D.M. 21.6.2021, entrato in vigore l’1/10/2021 (sostitutivo del precedente D.M. 24.12.1993), che introduce le regole in materia di fatturazione elettronica nelle operazioni da e verso San Marino, distinguendo tra:

- cessioni di beni verso San Marino;

-  acquisto di beni da San Marino con e senza addebito dell’imposta;

  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 211273 del 5 agosto 2021 con cui vengono fornite le regole tecniche per la gestione di tale adempimento, rinviando per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento n. 89757/2018 e successive modificazioni, che disciplina la fatturazione elettronica tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia;
  • il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 248717 del 29 settembre 2021 che modifica su alcuni aspetti il decreto n. 211273/2021 e recepisce il codice destinatario “2R4GTO8” reso noto dall’Ufficio Tributario di San Marino per la ricezione e lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di interscambio con l’Italia.

Entrata in vigore

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, dal 1° ottobre 2021 è possibile emettere la fattura elettronica via Sistema di Interscambio (di seguito SdI) che trasmette il documento all’Ufficio Tributario di San Marino per il successivo inoltro al cessionario/committente.

Per le sole cessioni di beni, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2022 (fatti salvi casi specifici di esclusione, come per i soggetti in regime forfettario e per le operazioni con cessionari soggetti privati), mentre nel periodo dall’1/10/2021 al 30/6/2022, gli acquisti e le cessioni possono essere documentati alternativamente in modalità elettronica o cartacea.

Ambito applicativo

L’estensione dell’obbligo di emissione delle fatture e delle note di variazione in formato elettronico, da trasmettere mediante lo SdI, riguarda le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e in particolare:

  • le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti/identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero di identificazione; tali cessioni sono assimilate alle esportazioni, non imponibili ex artt. 8 e 9, D.P.R. n. 633/72. E’ assimilato alle cessioni l’invio di beni a San Marino, mediante trasporto/spedizione e cura del soggetto passivo italiano o da terzi per conto suo;
  • acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici di San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti/identificati in Italia, per i quali sono utilizzabili le due procedure, alternative, a scelta delle parti; ossia il cedente sanmarinese può emettere fattura con IVA oppure senza l’indicazione dell’imposta.

In sostanza, tra le fattispecie sopra riportate sono compresi tutti i trasferimenti di beni dall’Italia a San Marino e viceversa, operati tra soggetti passivi d’imposta, anche se a titolo non oneroso, con esclusione di quelli finalizzati allo svolgimento di perizie, operazioni di lavorazione, manipolazioni usuali (se i beni sono successivamente spediti al committente), o al temporaneo utilizzo per l’esecuzione di prestazioni.

Tali operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 633/72 e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

Momento di effettuazione delle operazioni

Le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto/spedizione, all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o da San Marino.

Tuttavia, se gli effetti traslativi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Nel caso di trasferimenti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In tal caso, le operazioni devono essere annotate in un apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, D.P.R. n. 633/72, e la relativa causale deve essere indicata nel ddt.

In caso di emissione di fattura anticipata o di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l’operazione deve considerarsi effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

CESSIONI DI BENI

Fattura elettronica

Per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, la fattura e la nota di variazione emessa in formato elettronico deve essere trasmessa dallo SdI all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolare della fattura e comunicherà l’esito del controllo alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino. Quest’ultima, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, il servizio di consultazione, nel quale, oltre alla fattura emessa è possibile visualizzare anche l’esito del controllo operato dall’Ufficio Tributario di San Marino.

La non imponibilità ex artt. 8 e 9, D.P.R. n. 633/72 è subordinata al fatto che l’Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.

Nella fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

  • il numero identificativo del cessionario sanmarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
  • nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’Ufficio Tributario di San Marino: 2R4GTO8;
  • nel campo “natura” il codice “N3.3” (Non imponibile – cessioni verso San Marino).

Se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura elettronica, l’Ufficio Tributario di San Marino non convalida la regolarità, la cessione è da assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere la nota di variazione, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/72, senza che siano dovuti sanzioni ed interessi.

Seppur manchi ancora un chiarimento ufficiale, si ritiene che l’implementazione della fattura elettronica per le operazioni con San Marino consente di superare la presentazione del c.d. “esterometro”.

Fattura cartacea

I cedenti italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica e comunque durante il periodo transitorio, possono emettere la fattura in formato cartaceo. In tal caso la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all’acquirente.

La non imponibilità, in tal caso, è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

L’Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico il numero di partita iva e i dati anagrafici del cedente italiano, nonché il numero, la data e l’imponibile della fattura; entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana questi dati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.

Se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura cartacea, il cedente italiano non riceve dal cessionario l’esemplare della fattura vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio stesso e, per conoscenza, alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e se entro i 30 giorni successivi, non l’ha ancora ricevuta, è tenuto ad emettere nota di variazione, ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/72, senza che siano dovuti sanzioni ed interessi ed assoggettare la cessione ad IVA.

Si segnala, infine, che a seguito del venir meno dell’efficacia del D.M. 24.12.1993, dovrebbe cessare dall’1/10/2021 anche l’obbligo di presentazione dell’elenco Intrastat per le cessioni in regime di non imponibilità a San Marino, adempimento dal quale risultano comunque esentati i cedenti che non hanno rapporti commerciali con Stati UE.

ACQUISTI DI BENI

Premesso che come per le cessioni, nella fase transitoria, le operazioni di acquisto di beni da San Marino sono documentate, su base facoltativa, mediante fattura elettronica, il D.M. 21.6.2021 disciplina gli adempimenti a carico degli operatori, distinguendo a seconda che la fattura emessa dal cedente di San Marino sia elettronica o cartacea e preveda l’addebito o meno dell’IVA.

Fattura elettronica

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le cessioni di beni spediti/trasportati in Italia, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita all’acquirente italiano.

Differenti poi sono gli adempimenti a seconda che la fattura elettronica sia con addebito dell’imposta o senza addebito dell’imposta.

FE elettronica con addebito dell’IVA

In caso di emissione della fattura con l’addebito dell’IVA, l’imposta viene versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni provvede a riversare le somme alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino e a trasmettere alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi. L’esito del controllo viene reso noto telematicamente sia all’Ufficio Tributario di San Marino che al cessionario, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale solo a partire da tale momento è legittimato a esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all’Ufficio di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.

FE elettronica senza addebito dell’IVA

Se il cedente sammarinese emette fattura senza indicazione dell’IVA dovuta, l’acquirente italiano al quale la fattura è recapitata tramite lo SdI deve assolvere l’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, con il meccanismo del reverse charge.

A tal fine, il cessionario italiano è tenuto a:

• indicare l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche, vale a dire con codice tipo documento “TD19”, a meno che l’Agenzia non preveda uno specifico “Tipo documento” da utilizzare;

• annotare il documento di acquisto nel registro delle vendite e in quello degli acquisti secondo le modalità e i termini ordinari. Tale meccanismo può essere operato solo dopo che il cessionario italiano a preso atto dell’esito positivo del controllo effettuato dalla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, attraverso i servizi di consultazione del portale “Fatture e corrispettivi”.

Fattura cartacea con addebito dell’IVA

Se la fattura cartacea indica l’IVA dovuta dal cessionario, il cedente sammarinese deve:

• emettere la fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia la partita IVA del cessionario italiano;

• presentare all’Ufficio Tributario di San Marino le predette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e a consegnare al medesimo ufficio la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA dovuta.

L’Ufficio Tributario di San Marino provvede ad acquisire i dati relativi alle singole fatture, a presentare gli elenchi riepilogativi ed entro 15 giorni versa le somme ricevute alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e gli trasmette i tre esemplari delle fatture ricevute e le tre copie degli elenchi riepilogativi.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:

• controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e comunica l’esito all’Ufficio di San Marino;

• restituisce al predetto Ufficio l’originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei relativi elenchi, nonché una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco / a calendario e la firma del titolare/funzionario delegato;

• trattiene una copia delle fatture, quale titolo dell’avvenuta riscossione del tributo.

A conclusione, il cedente sammarinese trasmette all’acquirente italiano la fattura originale restituita dall’Ufficio Tributario di San Marino e opportunamente vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino chiede all’Ufficio di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.

Infine, il cessionario italiano annota la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’IVA.

Fattura cartacea senza addebito dell’IVA

In caso di emissione della fattura cartacea da parte del cedente sammarinese senza addebito dell’IVA, quest’ultimo deve:

• emettere la fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia la partita IVA del cessionario italiano;

• presentare all’Ufficio Tributario di San Marino i due esemplari di fattura accompagnati da un elenco riepilogativo in due copie;

• trasmettere al cessionario italiano uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’Ufficio di San Marino con l’apposizione del timbro circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.

Il cessionario italiano:

• assolve l’imposta mediante reverse charge, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

• annota la fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti secondo le modalità ed i termini ordinari, esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta.

Il cessionario italiano che non ha ricevuto la fattura di acquisto o ha ricevuto una fattura irregolare deve provvedere all’emissione della fattura stessa o alla sua regolarizzazione entro i 30 giorni successivi decorrenti trascorsi 4 mesi dal momento in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla fattura irregolare (art. 6, c. 9-bis del D. Lgs. n.471/97).

ALTRE DISPOSIZIONI

Cessione di beni nei confronti di soggetti privati

Le cessioni di beni nei confronti di soggetti privati sammarinesi, ad eccezione:

 delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

 delle vendite a distanza

sono assoggettate ad IVA in Italia con applicazione dell’aliquota ivi prevista.

Prestazioni di servizi

Come già sopra riferito, la fattura elettronica per i servizi resi/ricevuti da San Marino resta facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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