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L'emissione della fattura agli esportatori abituali

Con la Finanziaria 2021 - Legge n. 178/2020 - sono stati introdotti meccanismi di controllo e di blocco delle dichiarazioni d’intento che risultano emesse in modo irregolare (cfr. circolare Studio Marchetti n. 5-2021 del 25/1/2021).

Con il Provvedimento n. 293390/2021 del 28/10/2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato le modalità operative per l’attuazione di detto presidio antifrode ed in particolare, per l’invalidazione delle lettere d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento; il Provvedimento dà inoltre indicazioni sulle modalità di emissione delle fatture elettroniche nei confronti degli esportatori abituali, al fine di favorire l’effettuazione dei controlli.

I CONTROLLI

Le attività di analisi e di controllo delle dichiarazioni d’intento emesse, sono effettuate incrociando le informazioni in esse contenute, con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Sono valutati gli elementi di rischiosità, desumibili dalla posizione fiscale del contribuente (anomalie nell’adempimento di obblighi dichiarativi o di versamento), oppure derivanti dalle operazioni effettuate che concorrono alla formazione del “plafond”.

Se dall’analisi emergono irregolarità, le dichiarazioni d’intento emesse vengono invalidate; al soggetto emittente, l’Agenzia delle Entrate invia un comunicazione a mezzo Pec, che riporta il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata e le motivazioni, nonché l’Ufficio cui rivolgersi per ricevere informazioni e per presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

L’Ufficio, controllati i documenti presentati, qualora riscontri l’errata invalidazione, procede in autotutela, nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione, alla rimozione del blocco.

L’emersione di irregolarità nell’analisi delle dichiarazioni d’intento emesse, comporta anche l’inibizione del contribuente a trasmetterne di nuove, che pertanto saranno scartate. Solo a seguito della positiva verifica della documentazione presentata dal contribuente, l’Ufficio procede alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni.

L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il Provvedimento del 28/10/2021 contiene anche le modalità di emissione – con effetto dall’1/1/2022 – della fattura elettronica, nei confronti di un esportatore abituale, per le operazioni non imponibili di cui all’art. 8, primo comma, lett. c) del DPR n. 633/1972.

In particolare è richiesto di riportare nella fattura:

  1. nel campo “Natura”, il codice N3.5Non Imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  2. nel blocco “Altri dati gestionali
    • nel campo “Tipo dato”, la dicitura “INTENTO”;
    • nel campo “Riferimento testo”, il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre e da una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo), separata dalla prima dal segno “-“ o dal segno “/”;
    • nel campo “Riferimento data”, la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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