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Interpelli e decreti del Ministero del Lavoro: mancano i chiarimenti

Le imprese ancora sono in attesa dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali che il legislatore ha richiesto per rendere operative alcune disposizioni di legge. Il riferimento specifico è relativo al contratto intermittente e alle attività stagionali. La mancanza di indicazioni, ed anche in alcuni casi di chiarimenti forniti con gli interpelli del Ministero del Lavoro, porta molte aziende a non poter utilizzare tali tipologie contrattuali, con impatti sul costo del lavoro e sulla produttività. Difficoltà che potrebbero essere superate con una maggiore attività e collaborazione tra i ministeri interessati.

In tema di interpretazioni della normativa in materia di lavoro, abbiamo una legge che ha istituito il diritto di interpello. In pratica, il Ministero del Lavoro dal 2004 è tenuto a rispondere ai quesiti presentati dagli Organismi associativi, dalle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dai Consigli nazionali degli ordini professionali. Diritto di interpello Si tratta dell’art. 9, del D.Lgs. n. 124/2004, che dispone la facoltà, alle organizzazioni suindicate, di presentare quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro. Detti quesiti devono essere vagliati dalla Direzione generale del Ministero del Lavoro, il quale deve fornire i relativi chiarimenti, sentiti anche gli enti previdenziali qualora interessati dal quesito. L’importanza delle risposte pervenute dal Ministero è evidente anche da quanto indicato nel secondo comma dello stesso art. 9, allorquando viene previsto che l'adeguamento alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili. Negli ultimi due anni (2020 e 2021) i chiarimenti forniti, con interpello, dal Ministero del Lavoro ammontano a quattro (l’ultimo risale al 10 giugno 2021). Quattro risposte a fronte di una normativa alquanto complessa che negli ultimi due anni ha subìto notevoli modifiche dovute principalmente al periodo emergenziale che stiamo vivendo. Ben diverso il comportamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha anch’essa una norma di legge che prevede il diritto di interpello. In questo caso parliamo dell’art. 11, della Legge n. 212/2000, che dispone la possibilità per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie. Nella seguente tabella è presente una comparazione tra le risposte alle istanze di interpello fornite dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate, negli ultimi 4 anni, per le materie di loro competenza.

AnnoMinistero del LavoroAgenzia delle Entrate
20187166
20196538
20201643
20213897
Eppure, il Ministero del Lavoro, nel corso degli anni, è stato sempre prolifico nel fornire chiarimenti sulla normativa, arrivando a rispondere anche a “ben” 82 interpelli in un anno (2009). Leggendo questa tabella verrebbe da pensare che in questi ultimi anni non ci sono interpretazioni da fornire, in quanto la normativa in materia di lavoro è talmente chiara che non necessita di chiarimenti. E invece, a parere di chi scrive, di qualche chiarimento qua e là, su come applicare la legislazione in materia di lavoro, ci vorrebbe. Si tratta di problemi interpretativi anche atavici che non sono mai stati affrontati e risolti, e che riguardano i contratti di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro risoluzione. Diciamo che la débâcle degli interpelli è avvenuta con la scissione dell’Ispettorato del Lavoro dal Ministero del Lavoro. Questa separazione è avvenuta nel 2017, anno di nascita dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e con essa la fine, all’interno del Ministero del Lavoro, della Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, deputata, fino a quel momento, a vagliare e rispondere agli interpelli pervenuti. La mancata attività del Ministero del Lavoro non riguarda esclusivamente le risposte agli interpelli in materia di lavoro ma anche l’emanazione di alcuni decreti ministeriali che il legislatore ha richiesto per rendere operative alcune disposizioni di legge. Quelli che seguono sono solo un paio di esempi. Contratto intermittente e attività stagionali in attesa di chiarimenti Per attivare un contratto intermittente la norma di riferimento (art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81/2015) obbliga l’azienda a verificare una di queste evidenze: a) che sia disciplinato dal contratto collettivo applicato dall'azienda (basta anche un contratto di secondo livello: territoriale o aziendale); b) che l'attività sia presente tra quelle attività discontinue previste da un decreto del Ministro del lavoro; c) ovvero che vi sia un requisito anagrafico in capo al lavoratore e cioè che il lavoratore abbia un'età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni. Sul punto b), il legislatore aveva demandato al Ministero del Lavoro l’emanazione di un decreto che individuasse le attività discontinue. Il Ministero, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016, dopo quasi un anno dalla vigenza della legge, in vece di predisporre il decreto in argomento ebbe l’idea di “riesumare”, se possiamo così dire, una tabella contenuta nel Regio decreto n. 2657 del 1923, ritenendo di aver risolto il problema delle attività discontinue sulle quali poter applicare il contratto intermittente. La criticità è che nel Regio decreto si parla di attività discontinue del 1923 (cent’anni fa), che non rappresentano le attività discontinue attuali. Questa mancanza porta molte aziende a non poter utilizzare questa forma contrattuale che rappresenta una tipologia flessibile particolarmente interessante. Vi sono attività effettivamente discontinue che, però, non sono contenute nel Regio Decreto, in quanto attività moderne, attuali, e non previste nel 1923. Per le aziende le alternative sono due: il lavoro autonomo occasionale oppure il lavoro irregolare. Un secondo decreto, atteso dal 2015, è quello relativo alle attività stagionali. Sempre il decreto legislativo 81 del 2015, al comma 2 dell’art. 21, considera stagionali quelle attività individuate: - dai contratti collettivi, - da un decreto del Ministero del Lavoro. Sono passati quasi sette anni dalla vigenza della legge ed il decreto ministeriale non è stato ancora emanato. Per fortuna (si fa per dire) che il legislatore avesse previsto questa inerzia del Ministero del lavoro, disponendo che «…Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525». A tutt’oggi, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini le attività stagionali, le aziende sono costrette a verificare la presenza di queste attività all’interno di un D.P.R. di 60 anni fa, non attinente alle esigenze attuali. Ciò va sicuramente a gravare sul costo del lavoro, in quanto l'azienda ha due alternative: assumere i lavoratori con un contratto ordinario a tempo determinato, il che porta ad applicare le consuete regole ivi previste senza alcuna esclusione; ovvero, deve accordarsi con i sindacati per stipulare un accordo aziendale che disciplini le attività stagionali, il che, se da un lato rappresenta la soluzione migliore in quanto il datore di lavoro individua in maniera puntuale le attività stagionali presenti nel proprio sito produttivo, dall'altro non permette l'esclusione di questi contratti dalla contribuzione maggiorata dell’1,40% e della contribuzione aggiuntiva, ad ogni rinnovo, dello 0,50%, previsti dalla Legge n. 92/2012. Conclusioni Concludo, ricordando che nel corso del Consiglio dei Ministri n. 23 del 10 giugno 2021, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha sottolineato l’importanza di una più celere adozione dei provvedimenti attuativi ai quali le norme di legge rinviano. Il Presidente ha illustrato un nuovo metodo operativo, con target specifici di decreti da adottare, a partire dai mesi di giugno e luglio 2021. Tra i criteri operativi, individuati per una più efficace attuazione delle disposizioni normative, è stata prevista l’istituzione, presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri, di appositi nuclei con il compito specifico di lavorare sul recupero dell’arretrato e sulla costante attuazione dei provvedimenti del Governo. Nel presentare questa innovazione il presidente Draghi ha affermato che l’adozione dei provvedimenti attuativi “deve essere un impegno prioritario per i ministri e le amministrazioni”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/03/21/interpelli-decreti-ministero-lavoro-mancano-chiarimenti

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