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Assegno Unico e Universale dal 1° marzo 2022

Il decreto legislativo n.230 del 21 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, istituisce a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico.

L’assegno unico e universale sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica identificata dall’ISEE.

L’INPS con messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge possono presentare domanda, in modalità telematica, all’INPS per il riconoscimento dell’assegno unico e universale. A tal fine, l’Istituto ha reso disponibile sul proprio portale istituzionale la procedura per la richiesta.

Si precisa che, tale domanda ha validità annuale, pertanto dovrà essere presentata ogni anno.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DEL RICHIEDENTE

L’assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, (da intendersi 20 anni e 364 giorni) in presenza di una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale.
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età e la misura è concessa a prescindere dalle predette condizioni.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE pe soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo di 6 mesi;
  • essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

MISURA DELL' ASSEGNO

L’importo dell’assegno è individuato e modulato in base ai diversi livelli ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e alle diverse tipologie di nucleo familiare:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo massimo di 175 euro mensili spettante in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo dell’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti è previsto un importo massimo di 85 euro mensili spettante in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’importo dell’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Maggiorazioni

Il decreto legislativo prevede le seguenti maggiorazioni in base al livello ISEE per:

  • ciascun figlio successivo al secondo;
  • ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore a 21 anni;
  • entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro.

Inoltre, sono previste delle maggiorazioni fisse:

  • per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • per i nuclei familiari con quattro o più figli;
  • figli con disabilità maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età.

Infine, allo scopo di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, è stata istituita una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico per le prime tre annualità (2022, 2023 e 2024), spettante soltanto alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro e già beneficiarie degli assegni per il nucleo familiare.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELL' ASSEGNO

La domanda di assegno unico e universale è presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

Si precisa che, i figli maggiorenni, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, con le medesime modalità e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

La domanda telematica può essere presentata:

  • dal portale web dell’INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • mediante gli istituti di patronato.

L’INPS ha chiarito che la domanda per l’assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’assegno temporaneo (D.L. n. 79/2021).

L’assegno unico è riconosciuto con la seguente decorrenza:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dal mese di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”

In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

In tal caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

EROGAZIONE DELL' ASSEGNO

L’assegno è corrisposto dall’INPS tramite accredito su IBAN o bonifico domiciliato.

L’Istituto con messaggio n. 4748/2021 ha precisato che il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, ma quest’ultimo ha la possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

Allo scopo del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:

  1. “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”;
  2. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
  3. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

Si precisa che l’importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile.

MISURE ABROGATE E PROROGA AL 28.02.2022 DELL' ASSEGNO TEMPORANEO

In conseguenza dell’introduzione dell’assegno unico universale dal 1° marzo 2022 sono abrogati:

A) 1° gennaio 2022:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (Bonus mamma domani);
  • il Fondo per il sostegno alla natalità (cd. Bonus bebè);

B) 1° marzo 2022:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (l’assegno resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio);
  • l’assegno ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • le detrazioni per carichi di famiglia (tali detrazioni si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni).

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Sono state prorogate dal 31.12.2021 al 28.02.2022 le disposizioni in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare.

NUCLEI FAMILIARI PER I QUALI CONTINUA AD ESSERE OPERATIVO L'ANF

L’assegno al nucleo familiare continua ad essere operativo nei seguenti casi:

  • nuclei familiari senza figli e senza componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili;
  • nuclei familiari senza figli in cui sia presente almeno uno dei coniugi inabile e nessun altro componente inabile e nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote in cui solo il richiedente sia inabile;
  • nuclei familiari senza figli ma con componenti (fratelli, sorelle o nipoti) inabili.

Per le tipologie sopra indicate, la domanda per l’assegno dev’essere presentata ogni anno, con le vecchie modalità, ed ha validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - SPESE PER I FIGLI ANCORA DETRAIBILI

Con un intervento di raccordo il Decreto Sostegni Ter, chiarisce che nel 2022 i genitori potranno comunque detrarre le spese mediche, scolastiche ecc. sostenute per figli fino a 21 anni, benché per gli stessi non spettino più le detrazioni IRPEF per figli a carico.

INFORMATIVA AI DIPENDENTI

L’INPS congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto l’allegata informativa di dettaglio relativa all’assegno unico e universale invitando le aziende a dare ampia informativa ai dipendenti e a pianificare l’adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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