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Decreto Covid-19: le misure per la cessazione dello stato di emergenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022.

Di seguito si riportano le misure di interesse per i datori di lavoro.

OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

  • L’ obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro è prorogato al 30 aprile 2022.

E’ prorogato al 30 aprile 2022 anche il termine entro il quale i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati se comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o ne risultano privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Durante il periodo di assenza ingiustificata, tali lavoratori non subiscono conseguenze disciplinari e mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.

  • Per i lavoratori che hanno più di 50 anni di età resta l’obbligo del vaccino anti Covid fino al 15 giugno 2022, ma dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, gli stessi possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base, ottenuto anche con tampone negativo nelle ultime 72 ore se molecolare o 48 ore se antigenico.
  • Dal 1° maggio 2022 viene abolito definitivamente il green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
  • Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l’obbligo vaccinale resta fino al 31 dicembre 2022.

GREEN PASS BASE

Dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti muniti del c.d. green pass base (ossia da vaccinazione, guarigione o test) possono accedere ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

La stessa certificazione base è richiesta per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Sono esenti dal suddetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1°aprile al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, solo i soggetti in possesso del c.d. green pass rafforzato (ossia da vaccinazione o guarigione) possono accedere ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA

  • A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.
  • A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Le modalità attuative dei suddetti provvedimenti sono definite con circolare del Ministero della Salute.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La mascherina resta obbligatoria al chiuso, escluse le abitazioni private, fino al 30 aprile 2022.

Fino alla medesima data resta l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al fine di fruire di alcuni servizi e attività, tra i quali mezzi di trasporto, funivie chiuse, cinema, teatri e competizioni sportive.

Per i lavoratori (compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari), sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche, non essendo dunque necessario l’utilizzo della mascherina FFP2, fermo restando i casi in cui vi è un obbligo, come nel caso dei contatti stretti sottoposti al regime di autosorveglianza.

SMART WORKING

Il decreto prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 del regime semplificato per lo smart working.

La proroga concerne la possibilità di usufruire della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in assenza degli accordi individuali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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