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Decreto Ucraina - Bonus carburante ai dipendenti per l'anno 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, n. 67 il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina". Il decreto, in vigore dal 22 marzo 2022, affronta i seguenti argomenti: contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi dell’energia; sostegni alle imprese; presidi a tutela delle imprese nazionali; accoglienza umanitaria. Tra le misure in materia lavoro, si segnala la previsione di un bonus benzina ai dipendenti.

Bonus carburante ai dipendenti

Per l'anno 2022, il valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

L’art. 2 del decreto n. 21/2022 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare buoni benzina del valore di 200,00 euro, per ogni lavoratore dipendente. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. N. 917/1986) e per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorreranno a formare reddito anche ai fini contributivi.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene che il valore dei buoni benzina nel limite di 200,00 euro, sia aggiuntivo rispetto al limite di 258,00 euro previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR e non vada ad intaccare tale limite.

Si ricorda che se il limite di 258,00 annui viene superato nel corso del periodo d’imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito. La verifica della soglia di esenzione va fatta tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente trattenuti nel corso dello stesso periodo di imposta.

Si ritiene pertanto fondamentale andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel Libro Unico del Lavoro. Al fine di tenere distinti nel cedolino paga i valori, si consiglia di utilizzare le voci "buono benzina ai sensi dell’art.2 DL 21-2022” e “buono benzina/buono spesa ai sensi dell’art.3 del TUIR”.

Per quanto riguarda i beneficiari del nuovo buono, in analogia con i beni e servizi fino a 258,23 euro, stante l’espresso richiamo nella norma all’art. 51 comma 3 e il mancato richiamo alla erogazione alla “generalità di dipendenti o categorie di essi” utilizzato dal legislatore per i beni e servizi di welfare aziendale come requisito essenziale per l’esenzione fiscale e previdenziale, si ritiene che l’erogazione possa essere riconosciuta anche al singolo lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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