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Premi di risultato e welfare aziendale: come utilizzarli per ridurre il cuneo fiscale?

Ridurre il cuneo fiscale per aumentare il potere di acquisto e, conseguentemente, rilanciare l’economia, soprattutto in presenza di crisi sistemiche. E’ l’intento perseguito dal Governo con la legge di Bilancio 2022, che potrebbe vedere un successivo intervento con l’approvazione, al prossimo Consiglio dei Ministri, di un nuovo decreto Aiuti. Ma oltre alle misure, strutturali o temporanee, previste dal legislatore, anche i datori di lavoro hanno a disposizione strumenti aziendali per ridurre il prelievo fiscale e previdenziale per il lavoratore. Al fine di aumentare il delta tra la retribuzione lorda e il relativo corrispettivo netto possono essere utilizzati i premi di risultato e gli strumenti di welfare aziendale. In quale modo?

Il tema della riduzione del cuneo fiscale, ovvero il prelievo contributivo e fiscale che “grava” sulle retribuzioni percepite dai lavoratori, è un tema sempre di stretta attualità. Ogni anno, in sede di pubblicazione della legge di Bilancio per l’anno successivo, viene messo al centro dell’agenda politica la riduzione del cuneo fiscale come principale misura per aumentare il potere di acquisto e conseguentemente rilanciare l’economia. Ma oltre alle misure, strutturali o temporanee, previste dal legislatore, quali sono gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per ridurre il prelievo fiscale e previdenziale per il lavoratore al fine di aumentare il “delta” tra retribuzione lorda e il relativo corrispettivo netto? La legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ha attuato delle misure rilevanti per ridurre il carico fiscale e previdenziale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, è stato previsto:

Campo di applicazioneMisura adottata
Aliquote IRPEFRimodulazione delle aliquote fiscali IRPEF con soppressione dell'aliquota del 41%, la seconda aliquota è stata abbassata dal 27% al 25%, la terza aliquota dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 € (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 €). i redditi sopra i 50.000 € vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 €).
Rivisitazione delle “altre detrazioni”Rivisitazione del meccanismo delle “altre detrazioni” disciplinate dall’art. 13 TUIR con un impianto finalizzato ad attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo
Trattamento integrativo/bonus IRPEF 2022Riscrittura” delle regole di calcolo del trattamento integrativo il cui importo massimo viene previsto in 1.200 euro per redditi complessivi fino a 15.000 euro annui e in misura minore (pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda) anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
Le misure per la riduzione del cuneo vanno ad impattare anche nel versante previdenziale in quanto, ma solo per il 2022, viene previsto uno sconto dell’aliquota INPS a carico del lavoro dello 0,80% per i lavoratori con un reddito mensile fino a fino a 2.692 euro lordi al mese ovvero 35.000 annui. Dalle anticipazioni emerse, il prossimo decreto aiuti, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri in settimana, prevederebbe (il condizionale è d’obbligo) l’estensione dello sconto contributivo ad una platea più ampia di lavoratori, al fine di mitigare gli effetti del costo energia e dell’aumento dell’inflazione. Ma al di fuori delle politiche previste a livello legislativo, quali potrebbero essere le eventuali misure che i datori di lavoro possono adottare? Premio di risultato Viene prevista l’applicazione di una tassazione sostitutiva IRPEF al 10% sull’ammontare dei premi di risultato, intendendo per tali quelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e che trovano la fonte istitutiva da accordi collettivi aziendali e territoriali. La norma prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali del 10% per i percipienti di reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente fino a 80.000 euro annui e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. Il limite agevolabile è complessivo per singolo contribuente e per ciascun periodo d’imposta e pertanto ai fini della verifica del suo raggiungimento del limite devono essere computati tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati (qualora siano stati oggetto di scambio con il premio in denaro), ancorché siano erogati da diversi datori di lavoro o in base a contratti diversi o con riguardo a differenti momenti di maturazione. Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva, si ricorda che non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto ma è indispensabile che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio: la durata è rimessa alla contrattazione di secondo livello (annuale o infrannuale o ultrannuale) dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo considerato. Si ricorda infine che tra le condizioni richieste ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva si prevede che i contratti territoriali e aziendali siano depositati entro 30 giorni (termine ordinatorio) dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni dello stesso decreto. Misure di welfare aziendale È indubbio che il welfare aziendale, inteso come l’insieme di benefici e prestazioni erogato ai dipendenti nell’intento di integrare la componente meramente monetaria della retribuzione sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa rappresenta la formula privilegiata di abbattimento sostanzialmente totale del cuneo fiscale. L’esenzione fiscale (e contributiva) rappresenta però una eccezione rispetto al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente ed è subordinato al rispetto di criteri rigidi previsti dalla norma. Ai sensi infatti dell’art. 51 del TUIR, ogni somma e valore in genere riconosciuti dal datore di lavoro al lavoratore nel corso dell’anno sono da considerarsi reddito da lavoro dipendente da assoggettare ad imposizione fiscale (e contributiva per gli effetti dell’armonizzazione stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997), ad eccezione di quei valori che, tassativamente, la legge (art. 51, comma 2) esclude da imposizione fiscale, totalmente o parzialmente. Si tratta in particolare di: 1. contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro (o dal lavoratore) ad enti aventi esclusivamente fine assistenziale «in conformità adisposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, ... per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 (lettera a); 2. somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (lettera d-bis); 3. utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale” per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (lettera f); 4. somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis); 5. somme e prestazioni per l'assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lettera f-ter) 6. erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico (lettera h). Con riferimento ai valori esclusi da imposizione fiscale (e contributiva) è necessario precisare che non è sufficiente che il bene/servizio offerto rientri nelle fattispecie di cui al comma 2, ma è necessario che gli stessi siano offerti o messi a disposizione alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee. Si ricorda che: 1. con il termine categorie omogenee il legislatore ha voluto riferirsi alla generica disponibilità di opere, servizi o somme ecc. verso un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle predette “utilità”; 2. il mancato rispetto nell’individuazione dei destinatati (tutti i lavoratori o categorie di essi) fa sì che somme/beni o servizi offerti siano considerati ad personam, facendo venire meno il beneficio dell’esenzione fiscale e contributiva; 3. l’eccezione al principio di onnicomprensività dal reddito di lavoro dipendente dei beni e servizi di welfare, è subordinato al fatto che questi siano offerti o messi a disposizione dei lavoratori da parte del datore di lavoro; con il termine offerta o messa a disposizione, sembrerebbe il legislatore stabilire un concetto di gratuità e non corrispettività dell’offerta, che sarebbe pertanto svincolata da qualsiasi controprestazione lavorativa richiesta al lavoratore. A tal proposito si ricorda che lo scambio premio – welfare è regolamentato dalla norma sul premio di risultato che prevede la possibilità di convertire, in tutto o in parte e a scelta del lavoratore, il premio di risultato soggetto a imposta sostitutiva al 10% in beni e servizi di welfare. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2022/04/20/premi-risultato-welfare-aziendale-utilizzarli-ridurre-cuneo-fiscale

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