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Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: il riferimento alla norma agevolativa, anche nei DDT

La Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) – prima – e la Legge 178/2020 (Finanziaria 2021) – poi – hanno introdotto il credito d’imposta per le spese sostenute a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi; credito d’imposta che ha sostituito le precedenti deduzioni dal reddito imponibile, meglio conosciute come “super-ammortamento” e “iper-ammortamento” (cfr. circolare Studio Marchetti n. 7 del 1/2/2021).

La Finanziaria 2022 (Legge 234/2021) ha ulteriormente prorogato l’agevolazione fino al 2025, seppure riducendone la misura percentuale, mentre il recentissimo “decreto Aiuti” (D.L. 50/2022) l’ha incrementata per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel 2022.

Entrambe le disposizioni (sia la Finanziaria 2020, che la Finanziaria 2021), stabiliscono che le imprese beneficiarie dei bonus sono obbligate a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la determinazione del costo agevolabile. Per tale finalità è previsto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge (cfr. circolare Studio Marchetti n. 36 del 9/11/2020).

In una recente risposta ad un interpello, la n. 270 del 18/5/2022, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il parere che anche i documenti di trasporto assolvono la funzione di dimostrare il sostenimento dell’investimento; per cui anche i DDT devono indicare il riferimento alle disposizioni agevolative, al pari delle fatture.

In buona sostanza, sia le fatture di acquisto / leasing, che i documenti di trasporto, devono contenere il riferimento alla legge in base alla quale si usufruisce del credito d’imposta. Nel caso degli investimenti che beneficiano dell’agevolazione di cui alla Legge 160/2019, il riferimento è l’art. 1, commi da 184 a 194; nel caso degli investimenti che beneficiano dell’agevolazione di cui alla Legge 178/2020, il riferimento è l’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter.

La mancata indicazione della norma agevolativa, determina la revoca dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, nel recente parere, richiama l’interpello n. 438 del 2020, nel quale era stato chiarito che il contribuente può sanare la mancanza, effettuando l’annotazione sul documento, anche quello in formato elettronico, procedendo alla stampa del documento medesimo e apponendo la dicitura in maniera indelebile. In alternativa, si può anche emettere un documento integrativo in formato elettronico, una sorta di autofattura, da trasmettere allo SdI e da conservare insieme all’originale. Ovviamente, tale regolarizzazione deve essere operata, da parte dell’impresa beneficiaria, prima che siano avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

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