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Contratti di lavoro: nuovi obblighi di informazione

E’ arrivata l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, delle nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. Il decreto legislative approvato in via definitive prevede inoltre l ‘ampliamento del campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard.

E’ stata approvata in data 23 giugno 2022 dal Consiglio dei ministri, in via definitiva la bozza di decreto legislativo che da attuazione alle norme attuative della direttiva Ue 1152 del 2019 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Le novità riguardano tutti i rapporti di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e, in generale, i rapporti “non standard”. Vengono adeguati all’ordinamento europeo gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilite nuove tutele minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti non standard, beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro. Obblighi informativi Viene ampliato il campo di applicazione soggettivo della disciplina in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, che viene esteso anche ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non standard (rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal committente anche tramite piattaforme, contratto di prestazione occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, etc.). Il decreto non si applica ai rapporti di lavoro autonomo, purchè non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; Contratto di lavoro Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. Sono inoltre previsti ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In caso di violazione degli obblighi informativi sono previste sanzioni fino a 1.500 euro a lavoratore. Periodo di prova Il periodo di prova dedotto in contratto non può essere superiore a sei mesi, fatte salve eventuali durate inferiori previste dai contratti collettivi. I datori, su richiesta scritta del lavoratore, hanno 60 giorni di tempo per fornire le informazioni richieste e scongiurare l’irrogazione di pesanti sanzioni economiche. a contrattazione collettiva a determinare la durata del periodo di prova entro il limite massimo di sei mesi. Ciò è previsto affinché il lavoratore non prolunghi eccessivamente una situazione di insicurezza lavorativa dovuta proprio all’eccessiva durata del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso o di relativa indennità. Divieto di licenziamento Sono vietati il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dalle nuove norme.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2022/06/24/contratti-lavoro-obblighi-informazione

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