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Il precariato nella PA dopo la legge di conversione del decreto PNRR 2

Due sono gli strumenti per superare il precariato nella PA: uno per convertire i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, l’altro finalizzato a bandire procedure selettive riservate per il personale titolare di rapporti di lavoro flessibile. La prima categoria di “precari” ha visto già differire al 31 dicembre 2023 il termine per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori con almeno 3 anni di servizio al 31 dicembre 2022. Per la seconda categoria, il termine per bandire le procedure di reclutamento era rimasto fermo al 31 dicembre 2022. La legge di conversione del decreto PNRR 2 supera la disparità di trattamento ampliando il termine per bandire le procedure di reclutamento ed estendendo a fine 2024 anche il termine per maturare il requisito di anzianità.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 è stata pubblicata la legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022), recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con importanti riflessi sulle procedure di superamento del precariato nella pubblica amministrazione. Due strumenti per superare il precariato nella PA Come è noto non solo agli operatori, l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ha introdotto un importante strumento per il superamento del precariato nella pubblica amministrazione. In realtà gli strumenti sono due: - uno destinato a convertire i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato; - l’altro finalizzato a bandire procedure selettive riservate per il personale titolare di rapporti di lavoro flessibile purchè in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla norma. La prima categoria di “precari” (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017) ha visto già differire al 31 dicembre 2023 il termine per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che abbiano o avranno maturato almeno tre anni di servizio alla data del 31 dicembre 2022. Al contrario, per la seconda categoria (art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017) ossia i lavoratori titolari dei soli rapporti di lavoro flessibile, il termine per bandire le procedure di reclutamento speciale era rimasto fermo al 31 dicembre 2022 e, come per i precari a stabilizzazione cosiddetta “diretta”, gli stessi avrebbero dovuto maturare il requisito di anzianità entro la medesima data (31 dicembre 2022). Rapporti di lavoro flessibile: più tempo reclutamento e anzianità A superare la disparità di trattamento, è giunto in soccorso l’emendamento al decreto PNRR 2, inserito in sede di conversione in legge: l’emendamento prevede testualmente, all’art. 3, comma 4-bis, quanto segue: “All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024". L’emendamento, quindi, amplia non solo il termine entro cui bandire le procedure di reclutamento per i precari titolari solo di rapporti di lavoro flessibile ma estende anche il termine per la maturazione del requisito di anzianità di lavoro innalzandolo al 31 dicembre 2024. La legge di conversione del decreto PNRR 2 è stata approvata entro la deadline semestrale del 30 giugno, così da rimanere nel calendario stabilito con l'Unione europea per ricevere a luglio la tranche di finanziamenti da 24,1 miliardi di euro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/26/precariato-pa-legge-conversione-decreto-pnrr-2

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