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Green pass sui luoghi di lavoro: trattamento delle assenze

L’INPS, con la circolare n. 94 del 2022, torna ad occuparsi dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022, per fornire le ndicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.L’Istituto esamina gli effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’INPS.

Nella circolare n.94 del 2 agosto 2022, l’INPS illustra sinteticamente il quadro normativo di riferimento e i riflessi in materia previdenziale relativi all’applicazione delle previsioniin materia di green pass sui luoghi di lavoro e delle tutele in costanza di rapporto di lavoro quali malattia, maternità, permessi e congedo straordinario, riconosciute in capo ai lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele previdenziali INPS, nei casi di assenza dal lavoro per possesso, sino al 30 aprile 2022, della certificazione verde COVID-19.Trattamento dei periodi di assenza ingiustificata Il regime previdenziale dell’“assenza ingiustificata” deve essere distinto dalla sospensione del rapporto di lavoro prevista dalle disposizioni normative in relazione alle specifiche categorie di lavoratori, nonché eventualmente per il personale dipendente dei datoridi lavoro privati, ferme restando le conseguenze disciplinari in caso di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del c.d. green pass. Il rapporto di lavoro del lavoratore dipendente da datore di lavoro privato rimane in essere e riprenderà ad esplicare i suoi effetti dal giorno della cessazione della causa che ha determinato l’assenza ingiustificata o il periodo di sospensione (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro). Nelle ipotesi di sopravvenute valutazioni in merito alla non conformità delle certificazioni COVID-19 già acquisite da parte dei datori di lavoro, che determinino l’adozione di un provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, con ripetizione della retribuzione di spettanza del lavoratore, il datore di lavoro avrà diritto a inoltrare domanda di rimborso della corrispondente contribuzione. Di converso, nelle ipotesi di annullamento o revoca del provvedimento di assenza ingiustificata o di sospensione precedentemente adottato dal datore di lavoro, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso sarà tenuto all’assolvimo, con effetto retroattivo, della contribuzione non versata, oltre agli oneri accessori. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 02/08/2022, n. 94

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/03/green-pass-luoghi-lavoro-trattamento-assenze

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