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Contratto di espansione e piano di esodo: come devono procedere i datori di lavoro

Il contratto di espansione è applicabile anche da datori di lavoro non imprenditori, purché in possesso del limite dimensionale delle 50 unità. E’ quanto chiarito dall’INPS nella circolare n. 88 del 2022, nella quale precisa, inoltre, che il nuovo limite dimensionale, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi e che, in detta ipotesi, l’accordo deve essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutti i datori di lavoro esodanti. Quali gli adempimenti per i datori di lavoro per i piani di prepensionamento?

L’INPS, con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni operative in materia di contratto di espansione, a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina dalla legge di Bilancio 2022, che ne ha disposto la proroga fino al 2023 e ha esteso l’applicabilità del contratto di espansione anche alle piccole imprese con almeno 50 dipendenti. Quali gli adempimenti per i datori di lavoro per i piani di prepensionamento? La novella normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2022, ha, infatti, previsto: - la proroga fino al 2023 di tale misura sperimentale; - l’estensione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di tale istituto anche alle imprese più piccole, purché con un organico di almeno 50 dipendenti. Come funziona il contratto di espansione Il contratto di espansione, istituito, in via sperimentale, dal decreto Crescita, è uno strumento di sostegno alle imprese interessate da processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Il contratto di espansione potrà essere utilizzato dalle aziende per: - modificare in modo strutturale i processi aziendali al fine di favorire il progresso e lo sviluppo tecnologico; - procedere ad una riqualifica delle competenze professionali del personale; - inserire nuovi profili professionali in organico anche in un’ottica di “ringiovanimento aziendale”; - accompagnare alla pensione in modo anticipato i lavoratori più anziani (con una sorta di incentivo all’uscita). Avvio della procedura e contenuti del contratto Il contratto di espansione è rivolto alle imprese in crisi che intendano avviare modifiche organizzative e produttive finalizzate all'innovazione tecnologica. I datori di lavoro interessati alla stipula di un contratto di espansione devono avviare una procedura di consultazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e/o in alternativa con le loro rappresentanze aziendali e/o con la rappresentanza sindacale unitaria. Raggiunta l’intesa, viene sottoscritto il contratto di espansione, che ha natura gestionale e deve necessariamente contenere: - il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; - la programmazione temporale delle assunzioni; - l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; - la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto di accompagnamento alla pensione. - la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio del prepensionamento, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore. Lavoratori destinatari dell’indennità mensile ll contratto di espansione permette ai lavoratori che si trovano a meno di 5 anni (60 mesi) dalla pensione, di uscire anticipatamente e di ricevere un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto, come stabilito dall’art. 41, comma 5bis del decreto legislativo n. 148/2015, modificato dalla legge di Bilancio. Il che sta a significare che detti lavoratori percepiranno un importo pari alla pensione (indennità), fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Con la circolare in commento, l’INPS ha precisato che per il biennio 2022-2023, l’indennità mensile di cui sopra è riconosciuta ai lavoratori dipendenti: - assunti con contratto a tempo indeterminato e iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS. - che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023. Diversamente, non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendano accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari (es. pensione anticipata per il personale viaggiante e/o per invalidità non inferiore all’80%). Richiamando il paragrafo 3.1. della circolare n. 48 del 2021, l’INPS rammenta che l’indennità non è neppure riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi, della pensione anticipata quota 100 e opzione donna entro il 31 dicembre 2022, nonché della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci. Datori di lavoro destinatari delle disposizioni L’INPS, mediante la circolare in oggetto, chiarisce che, in considerazione del fatto che la novella fa un generico riferimento al “datore di lavoro”, lo strumento del contratto di espansione deve intendersi applicabile anche da datori di lavoro non imprenditori, purché in possesso del limite dimensionale delle 50 unità. Nella circolare in oggetto, l’INPS precisa inoltre che il nuovo limite dimensionale è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi e che, in detta ipotesi, l’accordo deve essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutti i datori di lavoro esodanti. Presentazione del piano annuale di esodo Per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, i datori di lavoro possono indicare un solo piano di esodo annuale. Solo in caso di un numero particolarmente numeroso di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo in riferimento alla medesima annualità, con l’indicazione di due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro nello stesso anno. Per ogni piano di esodo, devono essere comunque indicati nel contratto di espansione: 1. il numero massimo dei lavoratori interessati; 2. la relativa data presunta di risoluzione dei rapporti di lavoro, che deve essere la medesima per tutti i lavoratori coinvolti. La data di risoluzione del rapporto di lavoro, in riferimento ad entrambe le annualità, non può essere successiva al rispettivo 30 novembre. Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro è tenuto a presentare la relativa domanda all’INPS, corredata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità, salvo che decida di effettuare il versamento in unica soluzione. Il datore di lavoro deve, altresì, presentare all’INPS: - la copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; - la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile”, disponibile sul sito dell’INPS, nella sezione “Moduli” sul sito istituzionale www.inps.it ; - la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”), disponibile nella sezione “Moduli” sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande di certificazione del diritto, che non possono essere superiori del 20% rispetto al numero dei lavoratori indicati nel contratto di espansione, in riferimento al piano di esodo annuale, devono essere presentate dal datore di lavoro con un anticipo di almeno 90 giorni dalla data di ingresso nella prestazione, attraverso il Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”). In corrispondenza della voce di menu “Certificazione dei lavoratori” si deve selezionare il piano di esodo di riferimento e, quindi, nella sezione “Caricamento codici fiscali” devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di accesso alla prestazione. L’INPS, provvederà alla definizione della domanda entro 15 giorni. Viene quindi rilasciata all’azienda, da parte dell’INPS, per ciascuna posizione, la lettera di certificazione che contiene le seguenti informazioni: - l’importo mensile lordo della prestazione; - la decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione; - la decorrenza della pensione che coincide con la scadenza dell’esodo; - il tipo di pensione alla scadenza della prestazione (vecchiaia/anticipata); - la data di raggiungimento dei requisiti, che coincide con l’obbligo di versare la contribuzione correlata (solo per le prestazioni finalizzate alla pensione anticipata). Riconoscimento anche tramite Fondi di solidarietà bilaterali La prestazione può essere riconosciuta anche tramite i fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti o in fase di costituzione, purché effettivamente operativi, senza l'obbligo modificare i relativi atti istitutivi e senza neppure dover adottare un’apposita deliberazione. L’indennità mensile e la correlata contribuzione riconosciute tramite i fondi mantengono le stesse caratteristiche. Anche in tale caso, il datore di lavoro, che ha sottoscritto il contratto di espansione in sede governativa, deve presentare una garanzia in relazione agli obblighi assunti, mediante fideiussione bancaria o pagamento in un’unica soluzione. L’INPS ha infine precisato sul punto che saranno istituiti conti di contabilità generale necessari a dare evidenza alla prestazione, nonché le codifiche utili per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma. 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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/08/27/contratto-espansione-piano-esodo-devono-procedere-datori-lavoro

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