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Congedi per formazione e istruzione del lavoratore: chi può chiederli e come gestirli

Specifiche misure di legge e disposizioni dei CCNL di settore permettono a chi studia e lavora di poter frequentare percorsi formativi e sostenere le relative prove d'esame. I relativi oneri sono posti totalmente a carico dei datori di lavoro che però possono disciplinare le modalità di gestione delle richieste. Ai permessi e congedi per la formazione si aggiunge anche la possibilità per il lavoratore che ne sta fruendo di richiedere, per la medesima motivazione, l’anticipazione del TFR. Quali regole devono seguire i datori di lavoro?

Il diritto dei lavoratori a completare, proseguire o migliorare la propria formazione rappresenta uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento e come tale prevede una serie di regole inderogabili, tra cui la spettanza di ore di permessi retribuiti per motivi di studio, i cui oneri retributivi e contributivi sono posti totalmente a carico dei datori di lavoro. Previsioni dello Statuto dei lavoratori Lo Statuto dei lavoratori, all’art.10, prevede che tutti i lavoratori studenti dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato, che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio (istruzione primaria, secondaria, qualificazione professionale) presso scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. La possibilità di usufruire di questo tipo di permesso retribuito riguarda due categorie di lavoratori: - a tempo indeterminato full time; - a tempo indeterminato part-time verticale o orizzontale, in proporzione all’orario di lavoro svolto. Inoltre, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari e che frequentano corsi professionali: - hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame; - non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali. Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti. La contrattazione collettiva ha poi recepito la norma generale mettendo a punto una disciplina dedicata del diritto allo studio secondo la quale sono spettanti 150 ore di permessi retribuiti, nell’arco di un triennio, per la frequenza dei corsi di studio in aggiunta a permessi retribuiti per tutti i giorni d’esame. Il diritto allo studio si articola, inoltre, su altre previsioni integrative: - la concessione dei permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame; - il diritto a carichi di lavoro e di una organizzazione oraria della prestazione che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

N.B. Le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per le necessità connesse alla preparazione degli esami e non per le necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari (colloqui con docenti, disbrigo pratiche di segreteria, etc.).
Previsioni della L. n. 53/2000 La legge n. 53/2000, all’art. 5, ha introdotto ulteriori agevolazioni per la formazione culturale e professionale dei lavoratori: i congedi per la formazione. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 300/70, uno speciale congedo per la formazione finalizzato al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea e alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il periodo di congedo non può essere superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, fruibili in via continuativa o in modo frazionato.
N.B. Il congedo da diritto alla conservazione del posto e non è retribuito.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I CCNL individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene disciplinando le ipotesi di differimento o di diniego e fissando i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni. Previsioni della contrattazione collettiva I vari CCNL di settore disciplinano invece in modo diverso: - le percentuali dei lavoratori in forza che possono contemporaneamente godere delle ore di permesso; - l’arco temporaneo entro cui usufruire delle stessa; - i giorni di permesso per la preparazione della prova d’esame. La generalità dei CCNL prevede 150 ore l’anno di permessi per il diritto allo studio in favore di ciascun lavoratore, concesse al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato. Nel caso di un corso con durata di 300 ore, ripartite su due anni solari, è possibile concedere anche 300 ore di permesso se, durante il secondo anno, il lavoratore rientri ancora tra i destinatari del beneficio, in base ai criteri di priorità. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non spettano le 150 ore di diritto allo studio. ma solo quelli spettanti per sostenere le prove d’esame. Potere di controllo del datore di lavoro Lo Statuto dei Lavoratori stabilisce che il datore di lavoro ha il diritto di richiedere al lavoratore, a comprova della legittima fruizione di tale categoria di permessi, la seguente documentazione: - dati del soggetto erogante la formazione (università, scuola o ente privato); - ore o giorni di permesso richiesti per seguire il corso o sostenere la prova d’esame; - attestato di frequenza che certifichi la concomitanza degli stessi con l’orario lavorativo. La documentazione può essere richiesta dal datore di lavoro tramite: - comunicazione scritta a mezzo posta tradizionale; - comunicazione scritta a mezzo posta elettronica; - specifica contenuta nel regolamento aziendale; - avviso affisso nei locali adibiti all’attività lavorativa. Anticipazione del TFR Il trattamento di fine rapporto può essere anticipato per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per la formazione. La legge prevede degli specifici requisiti necessari per poter chiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR, derogabili in meglio dalla contrattazione collettiva: - rapporto di lavoro presso il datore a cui si fa domanda per l'anticipo del TFR deve durare da almeno 8 anni; - la domanda deve essere effettuata in costanza del rapporto di lavoro. L’anticipazione del TFR: - non può superare il 70% di quello che sarebbe il TFR in caso di cessazione del rapporto lavorativo; - non può essere richiesto per più di una volta durante il rapporto lavorativo. l datore non può in ogni caso soddisfare richieste che risultino superiori annualmente al 10 per cento degli aventi titolo e in ogni caso in misura non superiore al 4 per cento del numero totale dei dipendenti. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/09/07/congedi-formazione-istruzione-lavoratore-chiederli-gestirli

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