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Tassazione dei dividendi societari: fino al 31/12/2022 si applicano le vecchie regole

Il prossimo 31 dicembre scadrà la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili “ante 2018” beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che hanno redditi di importo limitato.

L’attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) ha uniformato la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per quelli derivanti dal possesso di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate: quando il percettore è una persona fisica che non agisce nell’esercizio d’impresa, il prelievo è fisso ed è pari al 26%.

Pertanto, in base a tale disciplina, i dividendi risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione.

Trattandosi di ritenuta a titolo d’imposta, il prelievo è definitivo ed è operato direttamente dalla società che distribuisce i dividendi.

La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo per i casi di soci di società con redditi di importo limitato – la tassazione sostitutiva, in genere, comporta un prelievo più significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere una parte del dividendo al reddito complessivo, come previsto dalle vecchie regole – la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito una disciplina transitoria:

  • alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires, formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2017 e deliberate entro il 31/12/2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

Da notare che la disciplina transitoria richiede che sia assunta la delibera entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma non richiede che le riserve siano anche materialmente distribuite entro tale data; i dividendi possono quindi essere materialmente erogati anche successivamente.

Ma qual era la disciplina previgente?

Fino al 31/12/2017, la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, a favore di persone fisiche non esercenti attività d’impresa, risultava distinta in base alla caratura della partecipazione:

  • per il socio titolare di una partecipazione “qualificata”, cioè rappresentativa di una quota del capitale sociale superiore al 25% oppure che dava diritto ad esprimere un voto in assemblea superiore al 20%, la tassazione avveniva facendo concorrere una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nella dichiarazione dei redditi) come da tabella che segue
Example of bad variable names
  • per il socio titolare di partecipazione “non qualificata”, che non raggiunge cioè i limiti del punto precedente, la tassazione è applicata mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26% applicata al momento del pagamento del dividendo; per tali soggetti, quindi, nulla è variato.

La stratificazione degli utili è riportata nel prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi.

Esempio:

Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015.

Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un’aliquota Irpef marginale del 25% - scaglione di reddito fino a 28.000 euro (per semplicità si trascurano le addizionali).

A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:

- tassazione ordinaria --> 26

- tassazione con la disciplina transitoria --> reddito imponibile 49,72 a cui applicare l’aliquota marginale del 25% -->  12,43

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d’impresa, in quanto non si applica la ritenuta a titolo d’imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria, così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale, in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio e quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione.

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine (ora) di 30 giorni, con corresponsione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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