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Professionisti: sanzioni non dovute per la mancata iscrizione alla Gestione separata fino al 2011

L’INPS ha recepito il principio, espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2022, in riferimento all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata degli iscritti agli albi professionali privi dell’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale. Nella circolare n. 107/2022, l’Istituto ha precisato che il versamento è dovuto ma senza l’applicazione delle sanzioni civili fino all’anno di imposta 2011. In particolare, il professionista che versa alla Cassa autonoma la sola contribuzione integrativa professionale non può essere esentato dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che ha invece la finalità di garantire una copertura previdenziale.

La Corte Costituzionale con la sentenza 104 del 22 aprile 2022, ha stabilito che sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo. L’insorgenza dell’obbligo previdenziale per i liberi professionisti L’art. 2, co. 26 della l. n. 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, presso l'INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché' non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49 del TUIR. Con il successivo D.L. n. 98/2011, conv. con modifiche in l. n. 111/2011, il legislatore ha voluto dare una interpretazione autentica sull’obbligo gravante in capo ai professionisti, stabilendo (art. 18, co. 12) che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio: - non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali; - ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996. Chiarisce, infine, che sono fatti salvi quei versamenti contributivi già effettuati alla Gestione Separata. Versamento contributivo agli enti che sono individuati nelle Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.lgs. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.lgs. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI). Con la norma di interpretazione autentica, pertanto, si è stabilito che: - l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS riguarda solo i liberi professionisti privi delle rispettive casse di previdenza ovvero i professionisti con cassa di previdenza, qualora, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile; - i versamenti effettuati fino all’entrata in vigore della norma rimangono validi, senza alcuna possibilità di rivalsa. L’intervento della Corte Costituzionale sul delimitare l’ambito di applicazione. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 22 aprile 2022, n. 104, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore". Più in generale e con particolare riferimento alla posizione dei liberi professionisti, la Corte infatti ha chiarito che il solo versamento del “contributo integrativo”, non crea una vera e propria posizione previdenziale - a differenza dell’obbligo al versamento del “contributo soggettivo” - ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico - solidaristico, con la conseguenza che le attività libero professionali sono sottratte all’obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una Cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 o di quelli successivamente costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996. Chiarisce infatti la Corte che il rapporto tra il sistema previdenziale delle Casse autonome e quello della Gestione separata INPS non si pone in modo alternativo tra loro, ma complementare. La circolare INPS n. 107/2022 Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative a seguito della posizione della Corte. In particolare, secondo l’Istituto i principi espressi dalla Corte Costituzionale possono essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011, con la quale l’Istituto aveva comunicato l’obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra gli altri: 1. i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali; 2. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza; 3. i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Ricorda l’Istituto che già dal 2017 la Cassazione si era più volte espressa sulla legittimità dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per quei professionisti che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo previdenziale alle Casse autonome professionali; il tutto alla luce del fatto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata nasce come attuazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, desumibile dagli articoli 35 e 38 della Costituzione, che obbliga lo Stato a prevedere che a ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia collegata un’effettiva tutela previdenziale. La conseguenza è che il professionista che versa alla Cassa autonoma la sola contribuzione integrativa professionale non può essere esentato dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che ha invece la finalità di garantire una copertura previdenziale. Mancata applicazione delle sanzioni civili La Corte è intervenuta sull’illegittimità dell’applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000 con riferimento alla posizione di quei professionisti che, ai sensi dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 (convertito in l. n. 111/2011) devono essere iscritti alla Gestione Separata. In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma, di interpretazione autentica, estende sì la tutela previdenziale ma l’estensione deve essere operata dal momento dell’entrata in vigore della norma, escludendo pertanto l’obbligo di iscrizione e di versamento alla GS e il pagamento delle sanzioni civili per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011. L’esclusione delle sanzioni civili per effetto di tale pronuncia avverrà d’ufficio, senza necessità di presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati e con successivo messaggio l’Istituto renderà note le modalità operative per le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute per effetto della sentenza in oggetto. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/10/06/professionisti-sanzioni-non-dovute-mancata-iscrizione-gestione-separata-2011

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