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Decreto "Aiuti-ter": aumento del sostegno per i costi energetici

Con il Decreto-legge 23/9/2022 n. 144 (c.d. Aiuti-ter), il Governo incrementa il sostegno alle imprese, per fronteggiare il rincaro dei costi di energia elettrica e di gas. Si tratta in particolare dell’estensione, anche ai mesi di ottobre e di novembre 2022, delle agevolazioni già concesse per i primi tre trimestri dell’anno, dai decreti n. 4/2022 (Sostegni-ter), n. 17/2022 (decreto Energia), n. 21/2022 (decreto Ucraina) e n. 115/2022 (Aiuti-bis).

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "ENERGIVORE" - Art. 1, comma 1

L’Art. 1, primo comma, del D.L. 144/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto MISE 21.12.2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” – Art. 1, comma 2

L’Art. 1, secondo comma, del D.L. 144/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, individuate dal decreto MITE 21.12.2021, di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L’agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” – Art. 1, comma 3

L’Art. 1, terzo comma, del D.L. 144/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, ma dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza, 16,5 kW), di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” – Art. 1, comma 4

L’Art. 1, quarto comma, del D.L. 144/2022 prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L’agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del mercato MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DI GAS / ENERGIA – Art. 1, comma 5

L’Art. 1, quinto comma, del D.L. 144/2022 prevede che qualora l’impresa non energivora / non gasivora, beneficiaria del credito d’imposta, si sia rifornita / si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, dal medesimo soggetto da cui si era rifornita nel terzo trimestre 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Di seguito, si riepilogano le misure dei crediti d’imposta riconosciuti dai vari decreti varati dal Governo, per fronteggiare i rincari dei costi energetici, con i relativi codici tributo.

Example of bad variable names

Si ricorda che il credito d’imposta in esame:

  • non è tassato ai fini Irpef / Ires / Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi, ex artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Non operano, inoltre, i seguenti limiti:

  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34 Legge n. 388/2000;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod.Redditi, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CEDIBILITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA

I crediti d’imposta maturati nei primi tre trimestri del 2022 sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2022; quelli maturati nei mesi di ottobre e novembre 2022, sono invece utilizzabili entro il 31.03.2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d’imposta possono essere ceduti, per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Sono possibili due ulteriori cessioni, successive alla prima, ma solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità sui dati e sulla documentazione attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritti ai crediti d’imposta, ad un soggetto abilitato ex art. 3, lett.

a) e b), DPR n. 322/1998 (es. dottore commercialista, consulente del lavoro) o ad un responsabile di un CAF imprese.

Il cessionario può utilizzare i crediti acquisiti, con le stesse modalità con cui li avrebbe utilizzati il cedente.

DICHIARAZIONE DEI CREDITI MATURATI

L’Art. 1, ottavo comma, del D.L. 144/2022 prevede che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus energetici sopra illustrati, inviino all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione relativa all’importo del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato. Un provvedimento dell’Agenzia definirà il contenuto della comunicazione.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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