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Rivalutazione partecipazioni e terreni. Prossima scadenza: 15 novembre 2022

L’articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l’ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • partecipazioni in società non quotate;
  • terreni agricoli ed edificabili.

da parte di persone fisiche, per operazioni estranee all’attività di impresa.

Il versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine, prorogandolo dal 15 giugno al 15 novembre 2022.

Pertanto, sulla base di quest’ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando il 14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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