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Tassazione dei dividendi societari: la discutibile tesi dell'Agenzia delle Entrate

Con una precedente informativa (cfr. circolare n. 18F del 18/7/2022), avevamo ricordato che il prossimo 31 dicembre scadrà la disciplina transitoria relativa alla tassazione dei dividendi delle società di capitali: in pratica, fino al 31/12/2022, per gli utili maturati fino all’esercizio 2017, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni, quelle cioè che prevedevano l’assoggettamento a tassazione ordinaria – ma parziale – del dividendo percepito da un socio persona fisica, detentore di una partecipazione qualificata.

Si ricorda che la tassazione in misura parziale del dividendo, varia in funzione dell’anno di formazione dell’utile oggetto di distribuzione, come evidenziato nella seguente tabella:

Example of bad variable names

La suddetta disciplina transitoria è stabilita nell’art. 1, comma 1006, della Legge 205/2017, il quale recita testualmente: “… alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate … formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017”.

Secondo l’interpretazione letterale, quindi, ai dividendi deliberati entro il 31/12/2022 – indipendentemente dall’effettiva distribuzione – si applica il regime di tassazione parziale. Non ci dovrebbero essere dubbi.

L’Agenzia delle Entrate, invece, in una recente risposta ad interpello (il n. 454 del 16/9/2022) ha ritenuto che il regime transitorio di tassazione degli utili prodotti fino al 2017, si applica solo se entro il 31/12/2022 sia intervenuta non soltanto la delibera di distribuzione, ma anche l’effettivo pagamento; così che ad un dividendo deliberato entro il 31 dicembre, ma incassato ad esempio nel mese di gennaio 2023, si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Secondo l’interpretazione dell’AE il legislatore avrebbe fissato un periodo transitorio per salvaguardare il regime fiscale degli utili che si sono formati in periodi precedenti, rispetto all’introduzione del nuovo regime; terminato il periodo transitorio, si deve applicare il principio generale della tassazione per cassa, così che i dividendi percepiti dal 1/1/2023 devono essere tassati con la nuova ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

L’interpretazione innovativa dell’Agenzia delle Entrate comporta la necessità, entro il 31/12/2022, di valutare la distribuzione di utili pregressi, così da consentire al socio “qualificato” di usufruire del vecchio regime di tassazione, generalmente più conveniente.

Example of bad variable names

Considerando, cioè, un’aliquota marginale Irpef del 45,5% la tassazione ordinaria risulta pari al 18,2% per gli utili che concorrono a formare l’imponibile per il 40%.

La tassazione salirebbe al 22,62% per gli utili che concorrono a formare l’imponibile per il 49,72%.

Solo in presenza di utili che concorrono a formare l’imponibile per il 58,14% la tassazione secca del 26% sarebbe più conveniente di quella ordinaria (58,14% x 45,5% = 26,45%).

Il calcolo di convenienza deve ovviamente tenere in considerazione anche i vari scaglioni di reddito e la progressività delle aliquote, nonché il fatto che nel regime ordinario con la ritenuta del 26% il contribuente persona fisica non può scomputare eventuali deduzioni e/o detrazioni; il dividendo infatti non confluisce nella formazione del reddito complessivo.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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