Decreto Aiuti-Bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 è stata pubblicata la legge n. 142 del 21 settembre 2022 di conversione del decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022), recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Di seguito si illustrano le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE - ART. 12

Il decreto Aiuti-bis potenzia il welfare aziendale, innalzando, solo per l’anno 2022, il limite di esenzione dei fringe benefits da 258,23 a 600 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi. Rispetto agli anni precedenti, c’è un’ulteriore novità: viene previsto che nel limite di esenzione, oltre ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas).

La soglia di 600 euro è ora un limite complessivo che include anche erogazioni in cash (dirette o a rimborso) e non solo il valore di quanto corrisposto in beni e servizi.

L’erogazione in denaro, utile ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale, si riferisce solo ed esclusivamente al “pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme erogate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato (es. fatture delle utenze).

Si tratta di un’agevolazione applicabile a tutto il 2022, quindi con effetto retroattivo, potendo il datore di lavoro rimborsare tutte le bollette del 2022.

I fringe benefits, fino a un controvalore nominale di euro 600,00 per ciascun dipendente e su base annua, sono esenti da oneri fiscali e previdenziali. Qualora il valore concesso fosse superiore a 600,00 euro, esso concorre interamente a formare il reddito imponibile e sarà quindi sottoposto alla relativa disciplina fiscale e previdenziale. Pertanto, poiché in molte situazioni aziendali la “soglia dei fringe benefit” è già in tutto o in parte utilizzata in precedenti, oppure contestuali, rapporti di lavoro (es. autovettura concessa al lavoratore in uso promiscuo, pacco regalo in occasione del Natale, etc.) il datore di lavoro ha l’onere di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della soglia ancora disponibile.

La concessione dei fringe benefits può essere prevista anche per singoli dipendenti, non essendo richiesta la loro concessione alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi.

L’elevazione a 600 euro del limite del valore dei beni e dei servizi esclusi dalla formazione del reddito, non esclude la possibilità, per il medesimo lavoratore, di beneficiare del “bonus carburante – Decreto Ucraina” pari a 200 euro.

I due benefici, infatti, sono autonomi e la fruizione dell’uno non osta all’utilizzo dell’altro, nel rispetto delle rispettive franchigie (600 e 200 euro), come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 27/E del 14 luglio 2022.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - ART. 20

Il decreto Aiuti-bis prevede, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore già previsto nella misura dello 0,80% dall’art. 1, comma 121 L. 234/2021.

Pertanto, dalla mensilità di luglio 2022, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti si attesterà al 2% (0,80% + 1,2%).

Si ricorda che l’esonero in questione si applica per l’anno 2022 a tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali non superi il limite complessivo di 2.692 euro.

Come ribadito dall’Inps con messaggio n. 3499/2022, il limite mensile di euro 2.692,00 deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, dei ratei di tredicesima. Nel caso in cui i ratei di tredicesima fossero erogati mensilmente, l’accesso alla riduzione contributiva sarà possibile fino alla retribuzione complessiva di euro 2.916,00, corrispondenti a 2.692,00 più 224,00 (2.692,00 : 12).

Lo sconto sulla contribuzione dovrà essere riconosciuto in tutti i mesi in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali del lavoratore non supererà la soglia indicata; nel caso in cui si verifichi lo sforamento, al lavoratore non competerà alcuna riduzione.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso del mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro. Pertanto, in tali ipotesi, il massimale di retribuzione imponibile da considerare sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

A decorrere dal cedolino paga di ottobre 2022 sarà riconosciuto l’incremento dell’1,2% dell’esonero contributivo; gli arretrati per il periodo da luglio 2022 a settembre 2022 potranno essere corrisposti nei cedolini paga di ottobre, novembre e dicembre 2022 in funzione del rilascio degli aggiornamenti del software paghe.

PROROGA LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA - ART. 25-BIS

La legge di conversione in esame all’art. 25 bis, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working in modalità semplificata, ossia senza l’accordo individuale stipulato ai sensi degli artt. 18-21 della legge n. 81/2017.

Altra semplificazione, applicabile fino al 31 dicembre 2022, riguarda l’obbligo di comunicazione dello smart working al Ministero del Lavoro, che potrà essere effettuata nella forma prevista nella fase emergenziale dall’art. 90, comma 3, DL n. 34/2022, con la sola indicazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e dei lavoratori e del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Tale previsione consente di derogare alle nuove modalità di comunicazione in vigore dal 1° settembre 2022, (Rif. nostre circolari informative nn. 12L-2022 e 13L-2022 dello scorso agosto) rese operative dal DM n. 149 del 22 agosto 2022, che prevedono la possibilità di inviare sia singolarmente che in modalità massiva la comunicazione di smart working con indicata anche la data di sottoscrizione dell’accordo individuale. L’accordo deve essere conservato per un periodo di cinque anni dalla stipula. In fase di prima applicazione, l’invio della comunicazione in modalità massiva viene differito al 1° novembre 2022 per permettere l’adeguamento dei servizi informatici.

In considerazione del fatto che la legge (art. 23 Legge n. 81/2017) non prevede un termine entro il quale trasmettere la comunicazione, si invita, in via prudenziale, ad inviare la stessa almeno il giorno precedente l’inizio del lavoro agile, anche se il Ministero, con comunicato del 26 agosto 2022, prevede che la comunicazione telematica deve essere inviata entro il termine di cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile.

Riepilogando, la modalità ordinaria continua ad essere utilizzata da parte dei datori di lavoro che hanno sottoscritto dal 1° settembre 2022 accordi individuali di smart working con obbligo di comunicazione, solo in fase di prima applicazione, differito al 1° novembre 2022.

La modalità semplificata è invece utilizzabile dal 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore dalla legge di conversione del D.L. n. 115/2022) fino al 31 dicembre 2022 dai datori di lavoro che si avvalgono dello smart working in assenza di accordo individuale.

Example of bad variable names

PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI FRAGILI E I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI MINORI DI ANNI 14  - ART. 23-BIS

La legge di conversione in esame dispone la proroga del diritto al lavoro agile fino al 31 dicembre 2022 per i lavoratori fragili e i genitori con figli minori di anni 14.

Di conseguenza i fragili potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, previa richiesta al datore di lavoro, eventualmente con l’assegnazione a una mansione differente ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

Per lavoratore fragile si intende:

  • il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita,
  • ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Per i genitori con figli under 14 invece, la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2022 è subordinata al fatto che l’altro genitore lavori e non sia interessato da sospensione o cessazione dell’attività e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

ESTENSIONE PLATEA BENEFICIARI INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO - ART. 22

L’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91 del 15.07.2022), è estesa ai seguenti soggetti:

a) Lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e in forza nel mese di ottobre 2022, che siano stati destinatari di eventi, con indennità mensile erogata entro il limite di euro 2.692,00 (comma 121 dell’art. 1 della legge 234/2021), con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS (solo a titolo di esempio: congedo di maternità, cassa integrazione, ecc.) che non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,80%.

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022.

L’indennità sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, con la retribuzione del mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore:

  • di non aver beneficiato dell’indennità di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del citato D.L. n. 50/2022;
  • di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino al 18.05.2022.

I datori di lavoro potranno compensare le somme anticipate a titolo di indennità una tantum, con la denuncia contributiva UniEmens di ottobre 2022, tramite mod. F24 in scadenza il 16 novembre 2022.

b) pensionati con decorrenza entro l’1.07.2022 (in precedenza entro il 30 giugno 2022) e reddito personale, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;

c) dottorandi e assegnisti di ricerca, i cui contratti risultino attivi al 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;

d) collaboratori sportivi che abbiano beneficiato di almeno una delle indennità emergenziali previste dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (art. 96 L. 27/2020, art. 98 L 77/2020, art. 12 L. 126/2020, art. 17 e 17-bis L. 176/2020, art. 10, L. 69/2021, art. 44 L. 106/2021).

Lo Studio Associato Marchetti rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito.

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