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Indennità una tantum di 150 euro: erogazione nella busta paga del mese di novembre 2022

Il Decreto Legge n. 144/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-ter”) ha introdotto una nuova e ulteriore indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori, con requisiti leggermente differenti rispetto al bonus di 200 euro erogato con la mensilità di luglio scorso.

L’INPS, con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e Messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione in busta paga del bonus ai lavoratori dipendenti e il successivo recupero degli importi anticipati dal datore di lavoro.

BENEFICIARI DELL' INDENNITA' UNA TANTUM

L’indennità spetta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
  • Lavoratori domestici;
  • Pensionati e percettori di altri trattamenti previdenziali;
  • Disoccupati;
  • Collaboratori coordinati e continuativi e dottorandi di ricerca;
  • Lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile;
  • Lavoratori autonomi e liberi professionisti;
  • Percettori di indennità Covid.

REQUISITI PER L' ACCESSO ALL' INDENNITA' E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

LAVORATORI DIPENDENTI

Hanno diritto all’indennità una tantum i lavoratori dipendenti:

  • con rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre 2022;
  • aventi nella mensilità di novembre 2022 una retribuzione imponibile previdenziale non superiore all’importo di 1.538 euro.

L’indennità sarà corrisposta con la mensilità di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022, previa dichiarazione rilasciata dal lavoratore dipendente di:

1) non essere titolare di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi o sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

2) non essere parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che nella mensilità di novembre 2022 sono interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integralmente a carico INPS (a titolo di esempio: congedo parentale, congedo straordinario per assistenza ai disabili, cassa integrazione, etc.). In questo caso, l’Istituto chiarisce che si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, ossia la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che danno origine ad un accreditamento figurativo.

L’indennità in questione non potrà essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto, quale ad esempio l’aspettativa non retribuita.

L’indennità è erogabile una sola volta, anche in caso di titolarità di più rapporti di lavoro, ed è riconosciuta nella misura intera anche nel caso di orario di lavoro a tempo parziale.

La nuova indennità:

  • non costituisce reddito ai fini fiscali;
  • non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L’importo erogato in busta paga sarà compensato dal datore di lavoro attraverso la denuncia mensile contributiva INPS del mese di novembre 2022, tramite mod. F24 in scadenza il 16 dicembre 2022.

ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI

  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

Il pagamento da parte dell’Inps, sarà residuale, a domanda, in favore unicamente dei lavoratori che non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022 da un datore di lavoro, ove spettante.

In questo caso, l’Istituto subordinerà l’erogazione dell’indennità alle condizioni che i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti abbiano svolto, nell’anno 2021, la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano conseguito nello stesso anno, un reddito non superiore a 20.000 euro.

  • Lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022, sarà l’INPS a corrispondere l’indennità di 150 euro in via automatica nel mese di novembre 2022.

  • Liberi professionisti e Collaboratori

Tra i destinatari del bonus una tantum rientrano anche i lavoratori autonomi, i soggetti titolari di Partita IVA e i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, purché non titolari di trattamenti pensionistici diretti alla medesima data.

Possono presentare la domanda all’INPS o alla Cassa di Previdenza per l’erogazione del bonus:

- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi di ricerca, iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

- i lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie a condizione che per l’anno 2021 risulti l’accredito di almeno un contributo mensile;

- i lavoratori autonomi e professionisti con partita Iva, i commercianti e gli artigiani che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000,00 euro.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2022, unitamente alla richiesta dell’una tantum di 200 euro prevista dal decreto “Aiuti” – DL 50/2022 per i richiedenti che abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d’imposta 2021.

Lo Studio Associato Marchetti rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito.

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