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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori: il Ministero del Lavoro smentisce l’INL (finalmente)

Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Dunque, non a torto, su IPSOA Quotidiano del 13 novembre 2017, avvertimmo ispettori e imprese che, a proposito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori, “l’Ispettorato Nazionale del lavoro incorre in uno sconfortante malinteso”. A qualche anno di distanza, la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 20 ottobre 2022, ci dà ragione. Nel 2017, infatti, osservammo che, con la lettera Circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, l’allora Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’intento di fornire indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria del medico competente”, aveva operato un artificioso distinguo tra “tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria” e “i casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.)”. E che si era preoccupato di indicare la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 81/2008 con riguardo alla prima categoria di casi, e la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 81/2008 con riguardo alla seconda categoria. Con il risultato di essere incorso in un imbarazzante malinteso. Perché la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente è obbligatoria soltanto nei casi tassativamente previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. E nel novero di tali casi non rientra quello “in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria”. Nessun dubbio - avevamo aggiunto - che l’art. 18, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008 (il datore di lavoro e i dirigenti, “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”) detti una norma tanto trascurata quanto fondamentale. E tuttavia una norma di per sé inidonea a rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti dall’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Il fatto è che l’art. 5 Statuto dei Lavoratori vieta gli accertamenti sanitari sui lavoratori da parte del datore di lavoro, e che a questo divieto deroga l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, norma, dunque, applicabile ai soli casi espressamente e tassativamente previsti. Se ne è resa conto ora la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro nell’Interpello n. 2/2022. Questo il pressante quesito posto alla Commissione:“se l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41”. E la Commissione, dopo aver riepilogato le norme disponibili, perviene a questa conclusione: “le citate disposizioni preved(o)no precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria de(ve) essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”. Dunque, pur senza criticare esplicitamente la Circolare n. 3/2017, l’interpello n. 2/2022 riconduce la sorveglianza sanitaria del medico competente nel quadro dell’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/19/sorveglianza-sanitaria-lavoratori-ministero-lavoro-smentisce-inl-finalmente

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