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Decreto Aiuti-Quater. Fringe benefit: esenzione fino a 3.000 euro

Con il decreto Aiuti quater il legislatore interviene nuovamente in ambito welfare innalzando a 3.000 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit ai dipendenti nel corso del 2022.

Nello specifico, l’art. 3, comma 10 del decreto in esame, modifica il decreto Aiuti-bis, che aveva già innalzato, per il solo anno 2022, il valore dei fringe benefit esenti da tassazione da 258,23 a 600,00 euro annui e aveva ampliato l’ambito di applicazione della disciplina, includendo nei fringe benefit l’erogazione di somme e i rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. (vedi nostra circolare informativa n. 14L- 2022 del 24 ottobre 2022).

Il Decreto Aiuti-quater si limita ad incrementare temporaneamente fino a 3.000,00 euro (non si tratta infatti di un intervento strutturale), per il solo periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione per i fringe benefit.

Diventa determinante la data del 12 gennaio 2023, infatti entro tale giorno i datori di lavoro potranno erogare somme per utenze domestiche ovvero mettere a diposizione dei lavoratori voucher (come il buono spesa o il buono carburante) a prescindere dal fatto che il servizio venga effettivamente fruito in un momento successivo. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che a questi fini rileva il momento di assegnazione/rimborso del benefit/spesa, cioè quello in cui esce dalla disponibilità del soggetto erogatore per entrare in quella del soggetto percettore, a prescindere dall’effettivo utilizzo da parte di quest’ultimo.

Tale aspetto limita notevolmente lo spazio di manovra delle aziende nella pianificazione di interventi Welfare a medio lungo termine e impatta sulla gestione dei conguagli fiscali di fine anno 2022 da parte delle aziende.

Ad esempio, essendo la soglia di 3.000,00 euro decisamente alta, i dipendenti che normalmente non avevano plafond per i benefit di modico valore (tipicamente i lavoratori assegnatari di autovettura aziendale ad uso promiscuo senza riaddebito) ora potrebbero giovarsi dell’incremento del limite e vedersi restituire imposte e contributi trattenuti in più, in virtù della disposizione ordinaria che prevedeva la non esenzione dei fringe benefit al superamento della soglia massima di 258,23 euro annue.

Dunque, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef e non sono soggetti a contributi previdenziali.

Si evidenzia che il costo è a totale carico del datore di lavoro, in quanto non è previsto un rimborso da parte dello Stato.

SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI ESENZIONE E RELATIVA TASSAZIONE

In caso di superamento del tetto massimo dell’importo esente, l’intero ammontare di fringe benefit è sottoposto a tassazione e contribuzione, quindi non solo la parte eccedente.

La disciplina applicabile, infatti, resta quella dell’articolo 51, comma 3 del TUIR e la deroga a tale comma, introdotta per l’anno 2022, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalle norme.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

AMBITO SOGGETTIVO DEL NUOVO LIMITE DEI FRINGE BENEFIT

In merito ai soggetti che possono usufruire, nel 2022, dell’allargamento della non concorrenza reddituale dei fringe benefit fino a 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ricomprende anche i titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, quindi tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi, nonché i percettori di borse di studio, i tirocinanti ecc. in quanto il reddito degli stessi viene determinato secondo le regole dell’art. 51 del TUIR.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità in capo al datore di lavoro di corrispondere i fringe benefit in esame anche ad personam, senza alcun obbligo di corrisponderli alla generalità dei dipendenti o a loro categorie omogenee.

AMBITO OGGETTIVO DEL NUOVO LIMITE DEI FRINGE BENEFIT

Nel calcolo del plafond di esenzione vanno considerati i buoni spesa, i buoni carburante, i premi delle polizze extra professionali, i cesti natalizi, le auto aziendali concesse in uso promiscuo, i fabbricati dati in uso o in locazione ai dipendenti, i prestiti e i mutui concessi a tassi agevolati, al netto di eventuali addebiti specifici al dipendente.

Riguardo all’allargamento del welfare al rimborso delle utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti di seguito riepilogati:

  1. le spese devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indicati nell’art. 12 del TUIR (coniuge o parte di unione civile, figli, altri familiari individuati dall’art. 433 del codice civile, anche se non fiscalmente a carico del richiedente) a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio e a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il documento comprovante la spesa deve essere intestato al lavoratore, o a un suo familiare ex art. 12 del TUIR;
  2. rientrano nell’agevolazione anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengano ripartite fra i condomini, per la quota che rimane a carico del lavoratore quale condomino. In questo caso, è necessario che il lavoratore alleghi un prospetto di riparto redatto dall’amministratore del condominio, dove si specifichi, la quota rimasta a carico del soggetto che richiede l’agevolazione;
  3. in ipotesi di immobile in locazione, rientrano nell’agevolazione anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), in quanto non volturate al locatario, purché nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa;
  4. le spese rimborsate possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022 e il rimborso avvenga entro il 12 gennaio 2023 in applicazione del principio di cassa allargato.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE

Per il benefit consistente nel rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione giustificatrice della spesa rimborsata (copia delle fatture).

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegata copia della carta d’identità), con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Tale dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare le spese e quindi:

  • il numero della fattura e l’intestatario (se diverso dal lavoratore, anche il rapporto intercorrente con quest’ultimo);
  • la tipologia di utenza;
  • l’importo pagato;
  • la data e le modalità di pagamento.

Tutta la documentazione di supporto dovrà essere conservata dal lavoratore per consentire l’eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, al fine di evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che le medesime fatture non siano già state rimborsate, totalmente o parzialmente, né dal datore di lavoro a cui si richiede il rimborso né da altri.

COMPATIBILITA' CON IL "BONUS CARBURANTE - DECRETO UCRAINA"

Con riferimento all’ulteriore misura dei buoni benzina del cosiddetto decreto Ucraina che non concorrono a formare il reddito nel limite complessivo annuo di 200,00 euro, la norma istitutiva, (art. 2 del D.L. n. 21/2022 convertito in legge n. 51 del 20.05.2022), ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli lavoratori dipendenti (sono pertanto esclusi dal beneficio i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR).

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/E/2022, ribadisce che l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante - Decreto Ucraina” pari a 200 euro.

Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51, comma 3 del TUIR, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo di imposta 2022, dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di:

Example of bad variable names

Per entrambe, il superamento della relativa franchigia esente, comporterà la tassazione ordinaria e l’assoggettamento a contributi previdenziali INPS sull’intero importo erogato.

Lo Studio Associato Marchetti rimane a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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