• Home
  • News
  • Canali di pensionamento al femminile: requisiti e condizioni per il 2023

Canali di pensionamento al femminile: requisiti e condizioni per il 2023

La proroga di Opzione donna nella versione riveduta e corretta dalla legge di Bilancio permette il pensionamento alle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva e almeno 60 anni di età, purché accettino il ricalcolo dell’assegno con regole integralmente contributive. Il requisito di età si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Diversamente dai precedenti rinnovi la misura evolve in senso più selettivo, rivolgendosi a tre categorie di bisogno: caregivers, invalide e licenziate. Quali sono invece le altre modalità di pensionamento nel 2023 per le lavoratrici?

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) tra le misure finalizzate ad agevolare temporaneamente l’accesso al pensionamento prima dei requisiti ordinari per vecchiaia e anzianità, in attesa della revisione organica del sistema verso regole di pensionamento più flessibili e finanziariamente sostenibile, prevede, oltre a quota 103 e al rinnovo dell’Ape sociale, all’art. 1 comma 292 anche il rinnovo di Opzione donna. Con riferimento a tale modalità di pensionamento anticipato va evidenziato come a differenza delle precedenti proroghe (opzione donna ha natura ancora sperimentale) si introducono rilevanti novità legate alle condizioni personali/familiari delle optanti. Come si è evoluta nel tempo E’ utile, attingendo allo specifico Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, ripercorrere in sintesi la evoluzione che tale canale di exit strategy previdenziale ha avuto nel corso del tempo. Va ricordato Opzione donna è stata introdotta come misura sperimentale dall’art. 1, comma 9, della L. n. 243/2004 che prevedeva la possibilità per le lavoratrici che avessero maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. n. 201/2011 (Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'Opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. L'art. 1, commi 222 e 223, della L. n. 232/2016 (legge di Bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere all’Opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. n. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010). Successivamente, l'art. 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'Opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. Il suddetto termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 336, della L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e, da ultimo, al 31 dicembre 2021, dall’art. 1, comma 94, della L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022). Come si legge nelle Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria generale dello Stato, complessivamente, dalla relativa introduzione, si stima che le disposizioni regolanti “opzione donna”) hanno consentito e consentano l’accesso al pensionamento a circa 180.000 lavoratrici Come funzionerà La legge di Bilancio estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato Opzione donna, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: - assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; - abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile; - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Si mantiene poi lo schema di funzionamento precedente delle finestre mobili con la necessità di attendere 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome. Così come ricorda il Dossier parlamentare resta fermo quanto previsto dall’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997, richiamato dall’art. 16 del D.L. n. 4/2019, in forza del quale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. In sede di prima applicazione, per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. Resta poi fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame Le altre modalità di pensionamento al femminile Ampliando l’orizzonte di osservazione ad una visione più ampia del pensionamento al femminile è utile riportare i recenti dati Istat secondo cui le donne sono la maggioranza sia tra i titolari di pensioni (55%) sia tra i beneficiari (52%), ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici. In media, l’importo di una pensione di una donna è più basso rispetto a quello riservato agli uomini per lo stesso tipo di pensione (11mila contro 17mila) e i redditi mediani percepiti dalle donne sono inferiori del 28% rispetto a quelli degli uomini (14.529 contro 20.106 euro). La disuguaglianza di genere, viene sottolineato, è influenzata principalmente dalla minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e spesso da carriere discontinue e quindi da storie contributive più brevi e frammentate, caratterizzate anche da un differenziale retributivo generalmente svantaggioso. Quali sono poi le altre modalità di pensionamento nel 2023 per le lavoratrici? Va ricordata in primo luogo la canonica pensione di vecchiaia i cui requisiti sono rappresentati da 67 anni di età e 20 anni di contributi. Vi è poi la pensione anticipata per cui per le donne sono necessari 41 anni di anzianità contributiva e 10 mesi con la applicazione della finestra mobile trimestrale. E’ utile ancora ricordare l’Ape sociale che, pur non essendo una misura previdenziale in senso tecnico, consente in ogni modo una uscita anticipata dal mercato del lavoro con un reddito ponte che accompagna economicamente il percettore al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia. Occorre avere 63 anni di età e appartenere ad una delle categorie tutelate, a specifiche condizioni, vale a dire disoccupati, invalidi, caregivers con 30 anni di contribuzione e addetti a specifiche mansioni gravose con 36 anni di contribuzione. Va ricordata anche la presenza di una agevolazione specifica per il segmento femminile con il requisito contributivo he viene ridotto di dodici mesi per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/10/canali-pensionamento-femminile-requisiti-condizioni-2023

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble