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Sgravio contributivo lavoratrici madri: esempi di calcolo e criteri di cumulabilità

L’applicazione dello sgravio contributivo spettante alle lavoratrici che rientrano dal congedo di maternità è collegata alla corretta individuazione della data di effettivo rientro in servizio, che non sempre coincide con quella di fine congedo obbligatorio. Inoltre, in quanto misura di riduzione del cuneo fiscale, il beneficio è cumulabile con gli sgravi, nella misura dello 0,8% e dell’1,2%, già previsti per la generalità dei lavoratori subordinati. Alcuni esempi di calcolo consentono di individuare le corrette modalità di gestione da parte dei datori di lavoro.

Lo sgravio destinato alla fruizione da parte delle lavoratrici madri si pone come una misura di riduzione del cuneo fiscale in favore delle donne che rientrano in servizio al termine della fruizione del congedo di maternità obbligatorio. L’agevolazione si applica, infatti, a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga entro il 31 dicembre 2022, e consiste nella riduzione, in misura pari al 50%, dei contributi previdenziali posti a carico della dipendente. Per la materiale applicazione dell’esonero contributivo il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione 0U”. La domanda deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. L’INPS, nel messaggio n. 4042 del 2022, ha chiarito che gli accadimenti che determinano il posticipo del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice (ad esempio, ferie, malattia, permessi retribuiti), se intervengono senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, comportano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Data effettiva di rientro in servizio: esempi di calcolo Qualora invece la lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione. Le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro, come ad esempio congedo, ferie, malattia o permessi, determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui parte l’esonero.

N.B. Questi periodi devono seguire il congedo obbligatorio senza alcun giorno di interruzione. I periodi, quindi, devono essere continuativi.
Qualora, invece, la lavoratrice dovesse rientrare a lavoro dopo l’astensione obbligatoria per poi usufruire di congedi facoltativi (di qualunque tipo), l’esonero sarà applicato a partire dalla data del primo rientro effettivo.Esempio 1Fine congedo obbligatorio: 18 ottobre 2022 Congedo parentale: dal 19 ottobre 2022 al 7 novembre 2022 Fruizione ferie: dal 9 al 14 novembre 2022. Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 novembre 2022 = sgravio spettante per 12 mesi Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale). Applicazione dell’esonero: dal 15 novembre 2022 al 14 novembre 2023.Esempio 2Fine congedo obbligatorio: 18 ottobre 2022 Congedo parentale: dal 19 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022 Fruizione ferie: dal 16 al 7 gennaio 2023. Rientro effettivo nel posto di lavoro: 8 gennaio 2023 = sgravio non spettanteEsempio 3Fine congedo obbligatorio: 18 luglio 2022 Congedo parentale: dal 19 luglio al 14 settembre 2022 Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022 = sgravio spettante per 12 mesi Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022 Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022 Applicazione dell’esonero dal 15 settembre 2022 al 14 settembre 2023. Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio in trattazione, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro. Cumulo agevolazioni L’INPS ha inoltre ricordato che lo sgravio in questione è cumulabile: - con altre agevolazioni previste in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro; - con l’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (arti. 1, comma 121 Legge di Bilancio 2022) e con il taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto Aiuti bis, nella misura dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. La procedura di cumulo si sviluppa come di seguito indicato: - sia la riduzione del 50% sulla contribuzione a carico della lavoratrice madre che l'esonero dello 0,8% (e 2%) si applicano sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/12/sgravio-contributivo-lavoratrici-madri-esempi-calcolo-criteri-cumulabilita

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