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La Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197): le principali novità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 (S.O. n. 43) è stata pubblicata la Legge 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dal 1° gennaio 2023.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità in essa contenute che riteniamo di maggiore interesse per i clienti dello Studio, riservandoci ulteriori approfondimenti su specifici temi, con separate circolari.

BONUS ENERGIA 1° TRIM. 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, vengono riconosciuti (con incremento) anche per il primo trimestre 2023. Ferme restando le condizioni previste, ovvero il confronto con il costo sostenuto (in questo caso) nel quarto trimestre 2019 (vedi, dal ultimo, la circolare Studio Marchetti n. 22 del 3/10/2022), i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

  • 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile ai fini Irap;
  • sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salvo che per quelli ceduti a soggetti “vigilati” che possono essere ceduti altre due volte;
  • possono essere quantificati, a richiesta, dagli stessi fornitori di energia elettrica o di gas, qualora siano ancora gli stessi del 2019.

SUPERBONUS 110%

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del “superbonus” di cui all’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 176/2022 (decreto Aiuti- quater, in corso di conversione in legge).

In particolare, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti, fino a 4 unità, nonché dalle persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio e per interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta alle spese sostenute entro il 31.12.2025, nelle seguenti misure: 110% fino al 2022; 90% fino al 2023; 70% fino al 2024; 65% fino al 2025;

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023, non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA;
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali
    • la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata prima del 19.11.2022 e a condizione che la CILA sia stata presentata entro il 2022;
    • la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 e a condizione che la CILA sia stata presentata entro il 25.11.2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali entro il 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

ALIQUOTA IVA GAS METANO

Sulle fatture emesse per i consumi effettivi o stimati di gas metano per usi civili e industriali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, l’IVA sarà applicata con l’aliquota del 5%.

ONERI DI SISTEMA BOLLETTE ENERGIA

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica, l’ARERA annullerà per il primo trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema, applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

In relazione al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 viene previsto:

  • l’incremento da 65.000 a 85.000 del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime, nel caso di superamento in corso d’anno del limite di 100.000 euro di ricavi o compensi.

Il nuovo limite di ricavi e compensi di 85.000 euro si deve verificare sulla base di quelli dell’anno precedente; ad esempio, un professionista che nel 2022 ha percepito compensi per un totale di 75.000 euro, può applicare il regime forfettario nel 2023.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita da regime si verifica nell’anno successivo a quello in cui si sono persi i requisiti di accesso e di permanenza o si è verificata una causa di esclusione, si prevede ora l’esclusione immediata dal regime forfettario se in corso d’anno i ricavi o compensi superano la soglia di 100.000,00 euro; in tal caso, ai fini delle imposte dirette il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie, mentre l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% sulla quota di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato quest’ultimo del 5%.

L’applicazione della flat tax incrementale è irrilevante ai fini del calcolo degli acconti per il 2024, nel senso che quale imposta del periodo precedente si deve assumere quella che si sarebbe determinata senza l’agevolazione.

La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni, benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria.

DETASSAZIONE DELLE MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme che i clienti destinano ai lavoratori a titolo di liberalità (le mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e riversate agli stessi lavoratori:

  • costituiscono reddito di lavoro dipendente;
  • sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5% (salvo rinuncia scritta del lavoratore) entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno.
  • sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto

La disposizione si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i lavoratori con un reddito non superiore a 50.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

Per i premi erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della Legge 208/2015 è ridotta dal 10% al 5%.

AMMORTAMENTO FABBRICATI NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali, utilizzati dalle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di consumo è elevata al 6% per gli anni dal 2023, al 2027.

ALIQUOTA IVA PELLET

Per l’anno 2023 l’aliquota IVA per le cessioni di pellet è stabilita nel 10% in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

ALIQUOTA IVA PRODOTTI PER L’INFANZIA

E’ introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

ALIQUOTA IVA PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati all’igiene femminile, diversi da quelli compostabili e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.

DETRAZIONE IVA CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

E’ prevista la detrazione dall’Irpef (fino a concorrenza del suo ammontare) del 50% dell’importo corrisposto a titolo di IVA in relazione all’acquisto, entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

PROROGA MISURE A FAVORE ACQUISTO CASA UNDER 36

Sono prorogate le misure a favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

In particolare:

  • è prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, da parte di giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, giovani di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • è prorogata al 31.12.2023 la data limite per la stipula di atti di acquisto della prima casa di abitazione, da parte di soggetti con meno di 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro, al fine di beneficiare: dell’esenzione dalle imposte d’atto (registro e ipo-catastali) e di un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta, nonché dell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui.

TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP

Viene prorogata anche per il 2023 l’esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell’Irpef.

IMU: ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI

Sono esenti da IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per i quali:

  • è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici;
  • per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

Sono riaperti i termini per:

  • l’assegnazione / cessione agevolata ai soci di beni immobili (eccetto quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;
  • la trasformazione in società semplice, di società di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L’agevolazione consiste:

- nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate, cioè sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo riconosciuto fiscalmente;

- nell’imposizione sostitutiva dell’11% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.

Per gli immobili il valore normale può essere sostituito dal valore catastale. Ai fini delle imposte indirette sono previste la riduzione alla metà delle aliquote dell’imposta di registro, nonché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le operazioni devono essere effettuate entro il 30.9.2023.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

E’ stata riaperta la possibilità di estromettere l’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, così da farlo transitare dalla sfera imprenditoriale a quella personale, con un’imposizione ridotta.

Possono beneficiarne gli imprenditori che erano in attività al 31.10.2022 e che lo sono ancora all’1.1.2023 e che possiedono immobili strumentali, sia per natura che per destinazione.

L’agevolazione consiste nell’assoggettamento della plusvalenza all’imposta sostitutiva dell’8% e nella possibilità di determinare la plusvalenza assumendo il valore catastale dell’immobile, anziché il suo valore normale.

L’estromissione deve essere effettuata entro il 31.5.2023.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Sono di nuovo riaperti i termini per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie, con l’estensione del suo ambito di applicazione anche alle azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Prorogati anche i termini per la rivalutazione di terreni, agricoli e edificabili.

Si ricorda che la facoltà di rivalutazione è riservata alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali.

La perizia di stima deve essere asseverata entro il 15.11.2023.

L’imposta sostitutiva è pari al 16%.

AFFRANCAMENTO POLIZZE DI ASSICURAZIONE

E’ prevista la possibilità di affrancare i redditi accumulati nelle polizze di assicurazione, ovvero la differenza tra il valore della polizza al 31.12.2022 e i premi versati, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

La norma si applica alle polizze vita che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione); sono esclusi i contratti del ramo III (c.d. unit linked). Il regime agevolato si attiva su richiesta del contraente e l’imposta sostitutiva è versata dall’impresa di assicurazione entro il 16.9.2023 utilizzando la provvista fornita dallo stesso contraente.

I contratti di assicurazione per i quali è esercitata l’opzione non possono essere riscattati prima dell’1.1.2025.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DAI SOGGETTI PRODUTTORI DI ENERGIA

E’ richiesto un contributo di solidarietà a carico dei soggetti che esercitano attività di produzione di energia, se almeno il 75% dei ricavi dell’esercizio 2022 deriva da tale attività.

Il contributo è pari al 50% della quota di reddito che eccede, per almeno il 10% la media dei redditi dei quattro periodi d’imposta precedenti il 2022. Se la media è negativa, si assume un valore pari a zero.

Il contributo va versato entro il 30.6.2023.

CONTRASTO ALL’APERTURA DI PARTITE IVA FITTIZIE

Sono rafforzati i controlli conseguenti alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, all’esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte e professione e l’assenza di profili di rischio.

Nel caso di cessazione dell’attività, la partita IVA può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto, quale imprenditore individuale, lavoratore autonomo o legale rappresentante di società, associazione o ente, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o garanzia bancaria, della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI

Viene introdotta una definizione agevolata degli “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.

In luogo delle sanzioni ridotte ad un terzo, cioè al 10% si applica la sanzione del 3%.

Il pagamento può essere dilazionato fino al 20 rate trimestrali.

SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

E’ introdotta una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31.10.2022.

Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, Irap e Iva e che non incidono sulla liquidazione e sul versamento del tributo. La sanatoria si perfeziona con il versamento di una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, nonché con la rimozione di irregolarità e omissioni.

Non possono essere sanate le mancate comunicazioni di attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero, né le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Le violazioni diverse da quelle indicate al punto precedente, riguardanti le dichiarazioni presentate relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate entro il 31.3.2023 con il pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate, né le dichiarazioni omesse.

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Viene prevista una definizione agevolata per l’acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati ma ancora impugnabili al 1.1.2023, nonché per quelli notificati entro il 31.3.2023, tramite il pagamento delle sanzioni ridotti a 1/18, in luogo dell’ordinaria riduzione a un terzo.

E’ ammesso il pagamento delle somme dovute in un massimo di 20 rate trimestrali, cui si applicano gli interessi legali.

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, possono essere definite su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Per valore della controversia si intende l’importo del tributo accertato, senza interessi e senza sanzioni.

Se l’Agenzia è risultata soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte. Se l’Agenzia è risultata soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte.

Se il processo pende in Cassazione e l’Agenzia è risultata soccombente in entrambi i gradi precedenti, si paga il 5% delle imposte.

Se il contribuente è risultato soccombente, in primo o in secondo grado, oppure in entrambi i gradi di giudizio, le imposte accertate vanno pagate per intero, fruendo dello stralcio di sanzioni e di interessi.

Nel caso in cui il ricorso sia pendente in primo grado, si versa il 90% dell’imposta.

La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda entro il 30.6.2023 e con il pagamento del dovuto, al netto di quanto già versato in pendenza di giudizio.

E’ ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali, cui si applicano gli interessi legali.

Entro il 10.7.2023 il contribuente ha l’onere di depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; il processo sarà così dichiarato estinto.

Gli enti territoriali (Comuni, Regioni, Camere di Commercio) possono deliberare entro il 31.3.2023 l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie.

CONCILIAZIONE DELLE LITI PENDENTI

In alternativa alla definizione agevolata di cui al punto precedente, le controversie pendenti possono essere definite, entro il 30.6.2023, raggiungendo un accordo conciliativo che l’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni dovute a seguito dell’accordo, sono ridotte a 1/18 del minimo.

I versamenti devono avvenire entro i venti giorni successivi alla stipula dell’accordo e si possono rateizzare in 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali.

STRALCIO DEI RUOLI FINO A 1.000 EURO

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro al 1.1.2023 (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione, da parte di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Enti pubblici previdenziali, nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

La cancellazione non è prevista per le somme riferite al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti penali di condanna.

Per quanto riguarda le somme dovute a Enti diversi da quelli sopra indicati, lo stralcio opera limitatamente agli interessi e alle sanzioni, dovendo essere comunque pagati gli importi riferiti al capitale e al rimborso delle spese.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al Codice della Strada, diverse da quelle tributarie o contributi previdenziali, lo stralcio non opera.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Viene introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, riferita ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022.

Sarà possibile estinguere il debito pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per procedure esecutive e notifica; saranno stralciati gli importi riferiti a sanzioni, interessi e aggi.

Possono essere estinti anche i debiti riferiti a carichi per la cui definizione era già stata attivata una precedente rottamazione, poi divenuta inefficace.

La domanda di adesione va presentata entro il 30.4.2023 e il pagamento va eseguito entro il 31.7.2023, in unica soluzione, oppure in un massimo di 18 rate trimestrali; la prima e la seconda rata devono essere obbligatoriamente pari al 10% del totale. Si applicano gli interessi del 2% annuo.

Non possono essere rottamati i ruoli riferiti:

  • a risorse proprie dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute per il recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni a seguito di condanna penale;
  • sanzioni per violazione del Codice della Strada.

A seguito della presentazione della domanda di rottamazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né possono essere proseguite quelle precedentemente avviate;
  • il debitore non è considerato inadempiente;
  • è possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

La rottamazione si perfeziona con l’integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti; pertanto, in caso di inadempimento, viene meno il beneficio dello stralcio di sanzioni, interessi e aggi.

AUMENTO LIMITI DI RICAVI PER CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Sono incrementati i limiti dei ricavi per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata. A decorrere dal 2023, il regime semplificato è adottato “naturalmente” qualora i ricavi dell’anno precedente non siano risultati superiori a:

  • 500.000,00 euro (ex 400.000,00) per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 800.000,00 euro (ex 700.000,00) per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

La modifica dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata, si riflette anche sulla possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali, anziché mensili.

BONUS MOBILI

Viene aumentato, da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa del c.d. “bonus mobili” per le spese sostenute nell’anno 2023.

LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

E’ aumentato a 5.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del denaro contante; è quindi ora possibile effettuare trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, fino a 4.999,99 euro.

LEGGE SABATINI

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di sei mesi (quindi, da 12 a 18 mesi) del termine per l’ultimazione degli investimenti, per i contratti stipulati dal 1.1.2022 al 30.6.2023.

CREDITO D’IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

CREDITO D’IMPOSTA QUOTAZIONE PMI

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, incrementando l’importo massimo di spesa da 200.000 a 500.000 euro.

CERTIFICAZIONE ATTIVITA’ R&S

Viene stabilito che le certificazioni sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di design e innovazione estetica, possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate.

Di fatto, le condizioni di accesso alla certificazione sono ampliate, poiché prima l’esclusione riguardava anche il caso in cui fossero iniziati gli accessi, le ispezioni, le verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente avesse avuto formale conoscenza.

BONUS PSICOLOGO

Viene aumentato a 1.500 euro il limite di utilizzo del “bonus psicologo” cioè il contributo introdotto dal D.L. 228/2021 in favore di “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio- economica, che siano nella condizione di beneficare di un percorso psicoterapeutico”.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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