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FINANZIARIA 2023. La definizione agevolata degli "avvisi bonari"

Nell’ambito della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato, le somme dovute dai contribuenti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, cioè le somme risultanti dai c.d. “avvisi bonari”.

Una delle metodologie utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza degli adempimenti posti in essere dai contribuenti è quella del controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate, per correggere eventuali errori materiali o di calcolo, nonché per verificare che i versamenti dovuti siano stati effettuati tempestivamente. Se da tali controlli emerge un’imposta dovuta, l’esito è comunicato al contribuente, o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.

La comunicazione è chiamata in gergo, “avviso bonario”, perché non costituisce un atto di accertamento, ma semplicemente un invito al contribuente a fornire chiarimenti sulla situazione riscontrata o a sanare l’irregolarità riscontrata ed evitare così l’iscrizione a ruolo delle somme che l’Agenzia ritiene dovute. La regolarizzazione si attua con il versamento delle somme entro 30 giorni dal ricevimento (90 giorni in caso di avviso telematico), con la sanzione ridotta ad un terzo, cioè al 10% anziché al 30%.

Vediamo cosa prevede la Finanziaria 2023 su questa materia, con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 13/1/2023.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Le somme dovute, risultanti dagli “avvisi bonari” relativi agli anni 2019, 2020 e 2021:

  • già recapitati al contribuente all’1/1/2023, ma il cui termine di pagamento non è ancora scaduto;
  • recapitati successivamente all’1/1/2023;

possono essere definite in via agevolata con il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni in caso di avviso telematico):

  • delle imposte / contributi, dovuti;
  • degli interessi / somme aggiuntive;
  • della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 10%) calcolata sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione, oppure in forma rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. E’ tollerato un lieve inadempimento, cioè:

  • un ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento delle somme dovute;
  • una carenza, non superiore al 3% e in ogni caso a € 10.000 nel versamento delle somme dovute o di una rata;
  • il tardivo versamento di una rata (non la prima) entro il termine di versamento della successiva.

ESEMPIO 1 : un contribuente ha ricevuto un avviso bonario relativo al mod. Redditi 2020, periodo d’imposta 2019, per un’imposta non versata di € 100 ed un versamento tardivo di € 400; la comunicazione, trasmessa a mezzo Pec è stata ricevuta il 19.12.2022. Questi gli esiti comunicati:

Example of bad variable names

In caso di definizione agevolata, l’importo da versare viene rideterminato nel modo seguente:

Example of bad variable names

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione; in caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RATEAZIONI IN CORSO AL 1° GENNAIO 2023

La Legge di Bilancio 2023 dà la possibilità di definire in modo agevolato anche le somme dovute a seguito di “avvisi bonari” riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per i quali all’1/1/2023 sia in corso un pagamento rateale, ovviamente alla condizione che i pagamenti siano regolari e che non sia intervenuta una causa di decadenza.

In questo caso l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31/12/2022; il pagamento rateale prosegue nei termini ordinari.

ESEMPIO 2 : un contribuente ha ricevuto un avviso bonario relativo al mod. Redditi 2018, periodo d’imposta 2017, per un’imposta non versata di € 4.000 ed un versamento tardivo di € 2.400; la comunicazione, trasmessa a mezzo Pec è stata ricevuta l’1.4.2022. Questi gli esiti comunicati:

Example of bad variable names

Il contribuente ha scelto di pagare in 8 rate trimestrali, con il seguente piano:

Example of bad variable names

Al 31/12/2022 risultano pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di € 1.875.

Per determinare il debito residuo all’1/1/2023 su cui calcolare le sanzioni in misura agevolata del 3% occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati fino al 31/12/2022, in proporzione alle singole voci dell’avviso bonario; si procederà cioè nel modo seguente:

Example of bad variable names

Si può ora rideterminare le sanzioni in misura agevolata, sull’importo residuo da versare, come segue:

Example of bad variable names

Il debito residuo, con le sanzioni ricalcolate al 3%, pari a € 2.845 può essere ripartito nelle restanti rate previste nell’originario piano di rateazione, alle relative scadenze. Gli interessi sono calcolati nella misura del 3,5% annuo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione dell’avviso bonario (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione).

Di seguito, il nuovo piano di rateazione.

Example of bad variable names

ESTENSIONE DEI PIANI DI RATEAZIONE

La disciplina originaria relativa alle modalità di pagamento delle somme dovute, risultanti dagli “avvisi bonari”, prevedeva il versamento in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importi, ovvero di 20 rate trimestrali se l’importo dovuto era superiore a 5.000 euro.

La Finanziaria 2023 ha uniformato in 20 rate trimestrali, il numero massimo di versamenti in cui può essere ripartita la somma dovuta e ciò anche per le rateazioni in corso all’1/1/2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Lo Studio Associato Marchetti resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti in merito.

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