• Home
  • News
  • Detassazione delle mance: come si applica l’imposta sostitutiva del 5%

Detassazione delle mance: come si applica l’imposta sostitutiva del 5%

Nuova modalità di tassazione delle mance percepite dal personale impegnato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande. Lo prevede la legge di Bilancio 2023, in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR, con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale. La disposizione a favore dei lavoratori settore turistico-alberghiero, con reddito dell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. Permangono tuttavia dei dubbi sull’effettività della disposizione qualora la gestione delle mance non avvenga tramite sistemi di pagamento tracciabili, in quanto potrebbe rendere complessa l’attività del sostituto d’imposta.

La legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) interviene sul regime fiscale applicabile alle mance riconosciute al personale impegnato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande introducendo un innovativo sistema impositivo e riconoscendone la “naturale imponibilità”.Ascolta il podcast Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: quali sono le novità per il 2023 Principio di onnicomprensività Al riguardo, l’art. 51, comma 1 del TUIR afferma il principio di onnicomprensività a mente del quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro dipendente. Tale principio è pertanto idoneo ad attrare a tassazione anche le mance sopra menzionate. Tuttavia, la questione ha formato oggetto di dibattito in passato in quanto secondo una certa tesi le mance diverse da quelle erogate ai croupiers delle case di gioco (per i quali esiste una specifica disciplina fissata dall’art. 51, comma 2, lett. i) del TUIR) sarebbero da considerarsi esenti. Sul punto, si segnala la posizione della Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 26510 del 2021 ha espressamente affermato che “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”. Pertanto, dal punto di vista teorico, nessun dubbio può sussistere in merito alla tassabilità delle liberalità che i clienti di determinati esercizi commerciali lasciano ai dipendenti degli stessi. Qualche dubbio potrebbe sussistere sugli obblighi di sostituzione d’imposta; se l’attuale formulazione dell’art. 51, comma 1 - come anche chiarito dalla circolare n. 326/97 - qualifica pacificamente come reddito di lavoro dipendente anche eventuali somme corrisposte da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, meno chiari risultano essere i relativi obblighi di sostituzione d’imposta (considerando, ad esempio, che il datore di lavoro potrebbe non essere a conoscenza di tali erogazioni). Detassazione delle mance nella legge di Bilancio 2023 L’art. 1, commi da 58 a 62 della L. n. 197/2022 ha introdotto una nuova modalità di tassazione delle mance in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 51 del TUIR. Dal punto di vista soggettivo, si fa riferimento ai dipendenti del settore privato operanti presso strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Oggetto di agevolazione sono le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici che, salvo rinuncia scritta del dipendente, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Inoltre, le somme in parola sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Da ultimo, la quota parte di reddito sottoposto ad imposta sostitutiva deve essere considerata per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando le relative norme facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali. Considerazioni finali Dal punto di vista teorico sicuramente la norma deve essere accolta con favore in quanto appare quantomai oneroso applicare la tassazione ordinaria alle liberalità lasciate dai clienti ai dipendenti dei citati settori. Rimane qualche dubbio sulla concreta applicabilità della norma che sembra perfetta allorquando la gestione delle mance avvenga (come accade in altri Paesi) tramite sistemi di pagamenti elettronici, mentre rimane dubbia nel caso di pagamenti cash. Una sfida sarà l’implementazione di procedure volte a garantire una adeguata rendicontazione degli importi corrisposti dato che, come visto, la detassazione ha dei limiti quantitativi. Inoltre, non necessariamente il datore di lavoro è a conoscenza delle somme che il cliente lascia al proprio dipendente; ci si chiede, pertanto, se sussista un obbligo di comunicazione da parte di quest’ultimo per consentire al datore di adempiere i propri obblighi di sostituzione d’imposta. Va ad ogni modo rilevato come la norma intervenga su entrambi i lati del cuneo fiscale in quanto alla detassazione si affianca anche la totale decontribuzione e la non concorrenza alla formazione del TFR delle somme erogate a titolo di mance. Ciò potrebbe contribuire ad una piena emersione delle somme in questione. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/24/detassazione-mance-applica-imposta-sostitutiva-5

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble