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Anticipazione TFR o TFS: domanda e gestione del pagamento

Con il messaggio n. 430 del 2023, l’INPS fornisce alcune istruzioni operative relative alla norma che istituisce la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS e del TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Le domande possono essere presentate a partire dall’1 febbraio 2023.

L’INPS, nel messaggio n. 430 del 30 gennaio 2023, si occupa della nuova prestazione di anticipazione del Trattamento di fine servizio (TFS) e del Trattamento di fine rapporto (TFR) a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, Gestione), che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). L’Istituto fornisce le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione. Requisiti di accesso Possono richiedere l’anticipazione del TFR o TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione non ancora interamente erogata per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili. L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS o TFR possa essere corrisposto. Anticipazione TFS e TFR La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento. Sull’anticipazione è applicato un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione. La somma corrispondente sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS o TFR, in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS o TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge. Presentazione della domanda La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul portale istituzionale. Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 30/01/2023, n. 430

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/01/31/anticipazione-tfr-tfs-domanda-gestione-pagamento

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