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Minimali e massimali di retribuzione 2023: nuovi valori, calcoli e modalità di regolarizzazione

Per i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato sono stati rideterminati i minimali e massimali di retribuzione per il 2023. Lo ha reso noto l’INPS con la circolare n. 11 del 1° febbraio 2023. I datori di lavoro sono tenuti ad applicarli sin dal mese di gennaio e qualora non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare la loro posizione, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 maggio 2023. Il rispetto dei minimali, infatti, è fondamentale anche ai fini del rilascio del DURC. Quali sono i nuovi valori applicabili? Come deve procedere il datore di lavoro?

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 11 del 1° febbraio 2023, con cui provvede all’annuale aggiornamento dei minimali e massimali di contribuzione per tutte le categorie di lavoratori subordinati. Nell'anno 2022, infatti, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%. Minimali retributivi Il minimale giornaliero di retribuzione imponibile aumenta ancora per il 2023, attestandosi a 53,95 euro. I minimali di retribuzione pubblicati annualmente dall’INPS rappresentano la retribuzione imponibile di garanzia per il lavoratore, al di sotto della quale il versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti occupati a tempo pieno si considera non regolare anche ai fini del DURC. Retribuzione imponibile ai fini previdenziali Per individuare il minimale giornaliero di retribuzione imponibile, di cui deve tenere effettivamente conto il datore di lavoro per il versamento dei contributi, bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, il quale stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

N.B. Anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
Inoltre, in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, senza che il datore di lavoro abbia aderito a nessuno di essi, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Cosa deve fare il datore di lavoro Per determinare l’imponibile contributivo, il datore di lavoro deve procedure come segue: 1) mettere a raffronto la retribuzione effettiva con quella individuate dai minimali di legge e contrattuali: se superiore allora la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva, se inferiore ai minimali di legge, ai fini del versamento dei contributi, l’imponibile contributivo deve essere adeguata a questi ultimi; 2) indicare in Uniemens il valore calcolato come minimale di contribuzione.
N.B. Il rispetto del minimale di retribuzione giornaliera non è dovuto in presenza di trattamenti previdenziali. Pertanto, non si è tenuti al rispetto del minimale in caso di erogazione di prestazioni per cassa integrazione, malattia, maternità, infortunio ecc.
3) Per i lavoratori a tempo parziale, il minimale è orario e si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l'importo così ottenuto con il numero delle ore settimanali previste contrattualmente per il tempo pieno. Se il lavoratore è retribuito a mensile e lavora con settimana corta, le giornate da considerare sono sempre sei, mentre se è retribuito ad ore, il sabato non lavorativo deve essere escluso.Esempio di calcoloOrario standard: 40 ore settimanali: euro 53,95 x 6 /40 = 8,09 euro. Orario standard: 36 ore settimanali: euro 53,95 x 5/36 = 7,49 euro.Importi in busta paga fiscalmente esenti (limite massimo)
IndennitàImporto massimo esente
Indennità sostitutiva vitto e alloggio€ 4
Buoni vitto e alloggio (elettronici)€ 8
Fringe benefit€ 258,23
Trasferta intera Italia (giornaliera)€ 46,48
Trasferta intera Italia 2/3 (giornaliera)€ 30,99
Trasferta intera Italia 1/3 (giornaliera)€ 15,49
Trasferta intera Italia (giornaliera)€ 77,47
Trasferta intera Italia 2/3 (giornaliera)€ 51,65
Trasferta intera Italia 1/3 (giornaliera)€ 25,82
Indennità trasferimento Italia€ 1.549,37
Indennità trasferimento estero€ 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti € 2.065,83
Retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1% E’ prevista un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2023, in 52.190,00 euro, l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.349,17 euro, da arrotondare a 4.349,00 euro. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Contrib1PerCento”, “ImponibileCtrAgg”, “ContribAggCorrente”. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi”. Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento “Contrib1PerCento”. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell’elemento “Contributo”. Massimale contributivo annuo a) Dipendenti privatiIl massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l'anno 2023, a 113.519,64 euro, che arrotondato all’unità di euro è pari a 113.520,00 euro. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento “Denuncia Individuale”, “DatiRetributivi”, “DatiParticolari”, “EccedenzaMassimale”, “ImponibileEccMass”, “ContributoEccMass”. b) Dipendenti pubbliciIn denuncia “ListaPosPA”, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento “Imponibile” della gestione pensionistica e della Gestione credito dell’elemento “E0” deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento “ImponibileEccMass” della gestione pensionistica e della Gestione credito. Nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell’elemento “Imponibile” della gestione pensionistica e della Gestione credito. Regolarizzazione buste paga di gennaio I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023, non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare la loro posizione, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 maggio 2023. A tal fine, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti). L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento “DatiRetributivi”, “Contribuzione Aggiuntiva”, “Regolarizz1PerCento”, “RecuperoAggRegolarizz”. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 01/02/2023, n. 11

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/02/minimali-massimali-retribuzione-2023-valori-calcoli-modalita-regolarizzazione

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