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Sospensione dell’attività imprenditoriale anche per le microimprese: a quali condizioni

La microimpresa che occupa un lavoratore “in nero” e viola norme prevenzionistiche può incorrere nella sospensione dell’attività imprenditoriale. A chiarirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 162 del 2023. In particolare, si tratta delle violazioni indicate nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81 del 2008, ivi compresa la mancanza del documento di valutazione dei rischi o della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione che, da sole, sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo. A seguito delle nuove indicazioni dell’INL quali potrebbero essere gli impatti a livello ispettivo per le microimprese? Quali sono le sanzioni previste per l’inosservanza del provvedimento?

E’ possibile adottare il provvedimento di sospensione anche nei confronti di una microimpresa che ha violato le norme prevenzionistiche. Lo afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la nota n. 162 del 24 gennaio 2023, ha chiarito un dubbio che caratterizzava la disciplina cautelare contenuta nell’art. 14 del TUSL.Ascolta il podcast Sospensione dell’attività d’impresa: in quali casi e con quali sanzioni Di lavoro e sul lavoro in Italia si continua purtroppo a morire, nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri, nei magazzini, sui mezzi di trasporto, nelle strutture ospedaliere, per strada. Con alcune misure contenute nel D.L. n. 146/2021 (conv. in Legge n. 215/2021), il Legislatore ha tentato di arginare questa strage. Il provvedimento è intervenuto in primo luogo con importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), ma anche con significativi investimenti in risorse umane e strumentali. Fra le novità introdotte dal decreto Fiscale, una delle più significative è rappresentata dalla revisione del provvedimento interdittivo di sospensione dell’attività imprenditoriale. Finalità del provvedimento Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha natura cautelare ed ha lo scopo di contrastare e reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Difatti, l’assunto da cui parte il legislatore è che l’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta. Soggetti assegnatari del potere di sospensione Sono legittimati a adottare il provvedimento in questione: - il personale ispettivo dell’INL (compresi i carabinieri del NIL), tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro accertati, adesso, in tutti i settori produttivi (difatti il D.L. n. 146/2021 ha previsto l’estensione delle competenze del personale ispettivo dell’INL); - il personale delle Aziende sanitarie locali, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e contemporaneamente limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi. Presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione L’art. 14 del TUSL attualmente prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze: a) impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa; b) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. Gravi violazioni prevenzionistiche A proposito di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Legge n. 215/2021 ha previsto che il provvedimento cautelare vada adottato ogniqualvolta venga accertata una delle tredici violazioni-presupposto tassativamente previste nel riformulato Allegato I del TUSL. Violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (Allegato I, D.Lgs. n. 81/2008)

Tipologia di violazioneQuando scatta il provvedimentoCondizioni per la revoca del provvedimento
Mancata elaborazione del DVRIl provvedimento può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR; In aggiunta al provvedimento di sospensione, la mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (cfr. art. 29, co. 1 TUSL eccetto aziende per le quali è previsto soltanto la pena dell’arresto).- Elaborazione ed esibizione del DVR; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500
Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischiSe il DVR non è presente sul luogo di lavoro (v. art. 29, co. 4 TUSL), il provvedimento cautelare verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. In tal caso, se il documento viene prodotto con “data certa” antecedente al provvedimento interdittivo, il personale ispettivo provvederà all’annullamento del provvedimento di sospensione impartito (ferma restando la contestazione della sanzione amministrativa da 2.457,02 a 8.108,14 euro prevista dall’art. 55, co. 5, lett. f);Revoca non necessaria
Prevenzione incendi, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazioneIl provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (v. art. 46, co. 2, TUSL);- Redazione ed esibizione del PEE; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500;
Mancata formazione ed addestramentoIl provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei seguenti casi previsti dal TUSL: - Art. 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro); - Art. 77, co. 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito); - Art. 116, co. 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi); - Art. 136, co. 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi); - Art. 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi);- Dimostrazione quantomeno della prenotazione della formazione; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato; - In ogni caso il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileIl provvedimento va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLS (cfr. art. 17, co. 1 lett. b); artt. 31 e 32 del TUSL);- Esibire la documentazione che attesta la costituzione del SPP (interno o esterno) e la nomina del RSPP; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione piano operativo di sicurezzaIl provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96, co. 1 lett. g) del TUSL, il POS (art. 89, co. 1 lett. h); N.B.L’obbligo di redazione del POS non è previsto in caso di “mere forniture di materiali o attrezzature” (art. 96, co.1 bis TUSL; es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere);- Elaborare ed esibire il POS; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'altoLa sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto (e non anche nel caso in cui i lavoratori, pur provvisti, non li abbiano utilizzati);- Fornitura ai lavoratori di idonei DPI; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato;
Mancanza di protezioni verso il vuotoLa sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti;Predisporre idonee protezioni verso il vuoto; Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dallarelazione tecnica di consistenza del terrenoLa sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.- Predisporre adeguate armature di sostegno; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.- Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiIl provvedimento verrà adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. - Predisporre idonee misure organizzative e procedurali in conformità con la vigente normativa tecnica; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Il provvedimento verrà adottato in assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento;- Adottare idonee ed efficienti misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale); - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloIl provvedimento verrà adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei relativi dispositivi (a prescindere dal soggetto che abbia concretamente posto in essere la condotta);- Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amiantoIl provvedimento verrà adottato in caso di omessa comunicazione preliminare relativa all’esecuzione di lavori che comportano il rischio ad esposizione all’amianto;- Trasmissione della comunicazione all’organo di vigilanza; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 3.000
La riforma, inoltre, ha opportunamente rimosso il pleonastico presupposto della “reiterazione” delle gravi violazioni commesse. Conseguentemente, come pure afferma l’INL nella circolare n. 3/2021, dal 2021 è sufficiente l’accertamento di una delle suddette violazioni per consentire, al personale ispettivo dell’Agenzia al pari di quello delle ASL, l’adozione del provvedimento cautelare per violazione delle norme sulla salute e sicurezza nell’ambito di tutte le attività produttive. I soggetti destinatari Sotto il profilo soggettivo, questo provvedimento è destinato essenzialmente nei confronti dei datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.. Conseguentemente, esso non potrà essere adottato: - q carico dei datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. c.c.; - nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che non svolga un’attività imprenditoriale); - a carico delle ONLUS; sul punto va chiarito che l’esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/1991, svolgono comunque un’attività imprenditoriale; - nei confronti delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; - a carico dei partiti politici; - per le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi Sempre in ordine all’ambito applicativo, il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti essere l'unico occupato dall'impresa (microimpresa). In tali circostanze il personale ispettivo, in via cautelare, dovrà disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quando il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche sotto il profilo prevenzionistico.
AttenzioneAl riguardo l’Ispettorato nazionale del lavoro, in risposta ad un quesito posto dall’Ispettorato interregionale del lavoro di Roma e dopo aver sentito il parere del Ministero del Lavoro, ha chiarito che l’immunità non riguarda la microimpresa nella quale sia occupato un dipendente in “nero” e che, allo stesso tempo, integri una delle gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008, ivi compresa la mancanza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) o della nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che, da sole, sono sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento interdittivo. L’eccezione, pertanto, è riferibile soltanto alla microimpresa che occupi lavoratori irregolari (INL, nota n. 162 del 24/01/2023). Questa interpretazione restrittiva non mancherà di fare discutere. Sino ad oggi, difatti, si riteneva pacificamente che la volontà del legislatore fosse quella di escludere in radice le “microimprese” dal campo di operatività del provvedimento cautelare in questione, a prescindere dal tipo di violazione-presupposto accertata. In concreto, si consideri che il datore di lavoro che impiega un solo lavoratore in “nero” è quasi impossibile che abbia redatto un DVR o che abbia nominato un RSPP a meno che, in precedenza, non avesse già adempiuto a questi obblighi in ragione della presenza di dipendenti regolarmente assunti. Queste violazioni prevenzionistiche, difatti, sono conseguenti proprio alla violazione principale rappresentata dall’impiego irregolare dell’unico lavoratore in forza. Pertanto, alla prova dei fatti, il provvedimento di sospensione nei confronti della microimpresa troverà adesso sistematica applicazione. Per di più, una volta accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, il personale ispettivo, in qualità di Ufficiale di P.G., dovrà sanzionare penalmente il datore di lavoro e notiziare l’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 347 C.p.p.: - per omessa elaborazione del DVR previsto dall’art. 29, co. 1 del D.Lgs. 81/2008 punita con l’arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 55, co. 1, lett. a), TUSL), violazione prescrivibile ex art. 301 del TUSL stesso; - per la mancata designazione del RSPP prevista dall’art. 17, co. 1, lett. a), invece, che comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 55, co. 1, lett. b) TUSL), violazione prescrivibile ex art. 301 del TUSL stesso. Alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia sorgono, però adesso, ulteriori dubbi: è possibile adottare il provvedimento di sospensione anche nei confronti dell’imprenditore autonomo privo di dipendenti che, tuttavia, commette una delle gravi violazioni previste nell’Allegato I del TUSL? E’ il caso, ad esempio, dell’artigiano che viene trovato intento a svolgere lavori in quota senza le necessarie protezioni anticaduta (impalcature, parapetti, tavole ferma piede, ecc.) o senza dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. D’altronde, a questo punto è chiaro che l’adozione delle misure cautelari per garantire la salute e sicurezza sul lavoro vada estesa a tutti i lavoratori, a prescindere dall’inquadramento e dalla dimensione aziendale. Con l’occasione, un chiarimento anche in questo senso, forse, sarebbe stato opportuno.
Ambito oggettivo Il provvedimento di sospensione ha una efficacia spaziale limitata. La circolare n. 3/2021, nel richiamare i precedenti orientamenti ministeriali, ribadisce come esso vada adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa. Tuttavia, la sospensione potrà essere ulteriormente limitata. Difatti, il provvedimento può essere alternativamente adottato in relazione all’attività lavorativa svolta da singoli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia: - omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3, All. I); - omesso di fornire i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6, All. I). In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro conservando, comunque, tutti i diritti patrimoniali e previdenziali. Decorrenza del provvedimento Gli effetti interdittivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. L’INL evidenzia come, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato. Come conseguenza dell’adozione del provvedimento, il decreto continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione verrà comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti. Revoca del provvedimento. Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni: a) regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. A tal proposito l’INL, richiamando alcuni precedenti orientamenti del Ministero del lavoro, ha ribadito che, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed in attesa della visita medica, ai fini della revoca potrà comunque ritenersi sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa a condizione che, i lavoratori interessati, non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità; relativamente, invece, agli obblighi di formazione e informazione, l’Agenzia ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore; b) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I; d) in caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: - euro 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; - euro 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari; e) in caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I. L’INL ha chiarito che, qualora siano state riscontrate più violazioni-presupposto per l’adozione del provvedimento, l’importo che il datore di lavoro dovrà pagare per chiedere la revoca del provvedimento sarà dato dalla somma di quanto previsto per ciascuna fattispecie. Per punire ancor più severamente i trasgressori incalliti, un’ulteriore novità introdotta dal D.L. n. 146/2021 prevede che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. La mancanza, purtroppo, di una banca dati nazionale da consultare in tempo reale, limita attualmente questa ipotesi soltanto ai casi di diretta conoscenza all’interno di ciascuna sede territoriale. Si rammenta che, su istanza di parte, è sempre possibile pagare le suddette somme in due soluzioni. Il datore di lavoro, difatti, può richiedere di pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato. Inosservanza del provvedimento Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito: - con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda). Ricorso avverso il provvedimento di sospensione Avverso i provvedimenti adottati dal personale ispettivo INL per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso entro trenta giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nei successivi trenta giorni. Contro l’eventuale inerzia dell’organo adito, il ricorrente potrà comunque continuare a contare sulla maturazione del silenzio-accoglimento. Inspiegabilmente il nuovo testo dell’art. 14 non indica, invece, quale sia l’organo amministrativo competente a ricevere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Parrebbe quindi che, in tali ipotesi, per far valere le proprie ragioni, il datore di lavoro possa unicamente proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, il più oneroso e complesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR territorialmente competente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/06/sospensione-attivita-imprenditoriale-microimprese-condizioni

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