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Opzione donna 2023: chi può accedervi e con quali requisiti

L’Inps, con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle categorie di lavoratrici destinatarie della pensione anticipata agevolata Opzione donna. La legge di Bilancio 2023 ha profondamente modificato il trattamento pensionistico agevolato che offre, in cambio del ricalcolo dell’assegno con sistema interamente contributivo, la possibilità di uscire dal lavoro con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria previsti dalla Legge Fornero. Quali sono le modalità per accedere all’opzione e le categorie beneficiarie?

È una stretta non indifferente, quella che ha interessato la platea delle potenziali beneficiarie di Opzione donna: l’art. 1 co. 292 della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha infatti profondamente modificato questo trattamento pensionistico agevolato, che offre, in cambio del ricalcolo dell’assegno con sistema interamente contributivo, la possibilità di uscire dal lavoro con requisiti nettamente inferiori a quelli previsti per la pensione anticipata e di vecchiaia ordinaria cd. Fornero (art. 24 DL 201/2011).Consulta la Guida IPSOA Opzione donna 2023: a chi spetta e come chiederla In base alla nuova disciplina, il pensionamento con Opzione donna è ora riservato a sole tre categorie di destinatarie: caregiver, ossia coloro che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità (art.3 co. 3 L. 104/1992), invalide dal 74% e lavoratrici o licenziate da imprese in crisi. L’Inps, con circolare n. 25 del 6.3.2023, ha delineato in modo preciso quali sono i requisiti da soddisfare in merito all’appartenenza alle categorie beneficiarie del trattamento pensionistico agevolato. Requisiti Ricordiamo innanzitutto quali sono i requisiti generali richiesti per l’Opzione donna, in base alla legge di Bilancio 2023: - raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022; - compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età; il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni, con 2 o più figli, ed a 59 anni di età con un figlio solo; il requisito anagrafico è sempre ridotto a 58 anni per le lavoratrici o licenziate da imprese in crisi; - attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.; le finestre di attesa osservate, pari a 12 o 18 mesi, non si applicano alle lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alle quali si applica la cd. finestra unica di accesso, collocata rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno; tuttavia, tali lavoratrici devono possedere i requisiti connessi all’appartenenza alle categorie tutelate alla data di presentazione della domanda di pensione; gli stessi requisiti non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.DecorrenzaLa decorrenza della pensione non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell’Ago (iscritte presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, ex Ipost o ex FS). Categorie beneficiarie: condizioni specifiche In merito alla necessaria appartenenza alle categorie tutelate per poter beneficiare dell’Opzione donna, l’Inps, nella citata circolare 25/2023, ha illustrato in modo dettagliato le condizioni da soddisfare. Caregiver La categoria delle cd. caregiver è costituita dalle lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi: - il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/1992); - in alternativa, un parente o un affine di secondo grado convivente, ma soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (si tratta delle patologie a carattere permanente indicate dall’art. 2, co. 1, lett. d), n. 1, n. 2 e n. 3, del D.I. 278/2000) o siano deceduti o mancanti (si fa riferimento a ogni condizione giuridicamente assimilabile all’assenza, compresi divorzio e separazione legale, purché continuativa e debitamente certificata dall’Autorità giudiziaria o da altra pubblica Autorità).

Secondo i chiarimenti dell’Inps, il requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza: in coerenza con l’orientamento espresso con la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).
I sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi, mentre lo status di persona con disabilità grave si considera acquisito alla data dell’accertamento riportata nel verbale di riconoscimento (art. 4 L. 104/1992), o dalla data dell’eventuale sentenza o del decreto di omologa (salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità grave da una data anteriore). Invalide civili Tra le potenziali beneficiarie dell’Opzione donna vi sono anche coloro che risultano invalide civili in misura pari o superiore al 74% (deve sussistere il riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%). Lavoratrici o licenziate da imprese in crisi La terza categoria di destinatarie dell’Opzione è costituita dalle lavoratrici o licenziate da imprese in crisi. Per la precisione, deve trattarsi di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, o attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006). In merito alle lavoratrici dipendenti, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al momento della presentazione della domanda di pensione; per coloro il cui rapporto risulta cessato, il licenziamento deve essere stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Queste ultime lavoratrici non devono poi aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento. L’Inps provvederà, ad ogni modo, a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa i dati relativi alle imprese di riferimento. Cristallizzazione dei requisiti Grazie al beneficio della cd. cristallizzazione dei requisiti, le lavoratrici che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2022 possono accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile, ferma restando la sussistenza delle condizioni relative alla categoria di appartenenza alla data di presentazione della domanda. Domanda di pensione Con il messaggio Inps 467/2023, l’Istituto ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione Opzione donna, come modificata dall’art.1, co. 292, L. 197/2022. All’interno del par. 4 della Circ. 25/2023, l’Inps ha inoltre illustrato i dati da indicare e la documentazione da allegare a tale domanda, comprovanti l’appartenenza alle categorie beneficiarie del trattamento pensionistico agevolato (quali, ad es., il verbale rilasciato dalle commissioni sanitarie competenti in materia di accertamento dell’invalidità civile), nonché le specifiche relative alle autodichiarazioni richieste. L’Istituto ha infine ricordato che la domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna può essere oggetto di rinuncia, secondo i criteri di carattere generale in materia di domanda di pensione (Circ. Inps n. 15 del 22.1.1982). Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/08/opzione-donna-2023-accedervi-requisiti

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