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Maternità a rischio lavoratrici dipendenti e autonome: quali sono le regole per la domanda e il calcolo dell’indennità

Nuove regole e revisione dei requisiti di accesso alle tutele previste per la maternità anticipata delle lavoratrici dipendenti e autonome. E’ quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 105/2022 e definito con successivi interventi di prassi dall’INPS, con i quali ha chiarito, per le lavoratrici autonome i criteri di regolarità contributiva e di sospensione dell’attività da rispettare per la spettanza della nuova indennità integrativa. L’obiettivo delle norme è il raggiungimento di un ottimale equilibrio vita-lavoro per le donne che lavorano e diventano madri. Quali sono le regole specifiche per le varie categorie di lavoratrici? Come si presenta la domanda? Qual è l’indennità prevista?

Il D.Lgs. n. 105/2022 che, entrato in vigore dal 13 agosto dello scorso anno, si pone quale strumento legislativo per favorire l’ottimizzazione della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. A partire dal 13 agosto, anche le lavoratrici autonome possono fruire dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio. Interdizione lavoratrice dipendentea) Interdizione anticipata L’interdizione anticipata dal lavoro può essere riconosciuta in presenza di: - condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli; - attività pericolosa, faticosa o insalubre. La richiesta di maternità anticipata può essere avanzata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro. Nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della lavoratrice in gravidanza e del suo bambino, il datore di lavoro è tenuto preliminarmente a verificare se è possibile adibirla ad altre mansioni. In caso contrario la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, entro 7 giorni dalla ricezione della relativa documentazione, emette un provvedimento che costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro e ne definisce la decorrenza.

N.B. I giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione che prosegua fino al settimo mese dopo il parto.
Nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata/post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è infatti prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.b) Astensione anticipataL’astensione anticipata per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose è invece richiesta direttamente dalla lavoratrice all’Asl. La domanda dev’essere corredata dal certificato medico di gravidanza, attestante le condizioni dell’interessata.Entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione vale il principio del silenzio assenso. In caso di provvedimento di diniego, invece, i motivi devono essere comunicati tempestivamente alla lavoratrice, la quale ha la possibilità di presentare, entro i dieci giorni successivi, ulteriori documenti ed osservazioni. Nell’ipotesi di conclusione positiva dell’istruttoria, l’interdizione anticipata dal lavoro decorre dalla data di inizio dell’assenza della lavoratrice.
N.B. In caso di lavoratrice assunta con contratto part-time presso più datori di lavoro deve essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati.
Interdizione lavoratrice autonoma L'indennità per interdizione anticipata spetta anche alle lavoratrici autonome appartenenti alle seguenti categorie: - artigiani e commercianti, - coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, - pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alla gestione INPS di riferimento. In caso di complicanze della gravidanza, le lavoratrici possono richiedere l’indennità di maternità anche per il periodo precedente ai due mesi dalla data del parto, previo accertamento medico della ASL che verifichi gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (INPS, messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023). L’indennità spetta nella misura dell’80% della retribuzione giornaliera e viene pagata dall’INPS. Il riconoscimento è previsto solo nel rispetto della regolarità contributiva. Presentazione della domanda La domanda si trasmette attraverso: - il sito istituzionale INPS, accedendo con SPID (almeno di secondo livello), CIE o CNS; - il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); - i patronati e altri intermediari abilitati. E’ necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda”, selezionando la voce di menu “Acquisizione domanda - Congedo di maternità/paternità - Autonomi” e spuntando, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.
N.B. Le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all’Istituto il certificato di gravidanza, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Retroattività dell’istanza La domanda può essere presentata anche in relazione a periodi antecedenti la data di presentazione della stessa, purchè non anteriori al 13 agosto 2022. Tutela economica I periodi di interdizione anticipata della lavoratrice in forza sono economicamente coperti grazie all’indennità INPS, prevista per il congedo obbligatorio ordinario, ovvero, l’80% della retribuzione media globale giornaliera (RMG), moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di congedo. Per il calcolo della RMG si fa riferimento al periodo di paga mensile o quadri-settimanale scaduto ed immediatamente precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Ad essere indennizzate dall’INPS sono tutte le giornate comprese nel periodo di assenza, eccezion fatta per: - le festività cadenti nei periodi di maternità e le domeniche, nel caso degli operai; - le festività cadenti di domenica, per gli impiegati. Durante tutto il periodo di astensione indennizzabile, le lavoratrici autonome hanno diritto a percepire un contributo pari all’80 per cento della retribuzione giornaliera, che viene stabilita ogni anno dalla legge secondo il tipo di attività svolta. L’indennità spettante relativa ai periodi di maternità anticipati è la stessa calcolata per i periodi ordinari, a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice.
LavoratriceRetribuzioneIndennità di maternità
Artigiana o commerciante49,91 euro39,93 euro
Coltivatrice diretta, colona o mezzadra44,40 euro35,52 euro
Pescatrice27,73 euro22,18 euro
N.B. La misura è concessa nel rispetto della regolarità contributiva, ma non è fatto alcun obbligo di sospensione dell’attività lavorativa. Considerato che i due mesi antecedenti la data del parto sono definibili solo dopo la nascita del figlio, si precisa che se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo indennizzabile di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria.
Esempio di calcoloAccertamento medico ASL: astensione 10 settembre - 10 novembre 2023 Parto: 1° dicembre 2023 Periodo indennizzabile di maternità: dal 1° ottobre 2023 al 28 febbraio 2024. Periodo indennizzabile di maternità anticipata: dal 10 al 30 settembre 2023.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/14/maternita-rischio-lavoratrici-dipendenti-autonome-regole-domanda-calcolo-indennita

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