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Impignorabilità delle pensioni: nuovo limite minimo

Nella circolare n. 38 del 2023, l’INPS stabilisce una nuovo limite di impignorabilità delle pensioni e detta specifiche regole in merito ai procedimenti esecutivi “pendenti”. E’ stato infatti rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale. E’ stato inoltre previsto il limite minimo di 1.000 euro.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 3 aprile 2023, con riferimento alla previsione per la quale e somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. Novità introdotte E’ stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale. E’ stato inoltre previsto il limite minimo di 1.000 euro. Decorrenza del nuovo limite di impignorabilità Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”. La disposizione in esame non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Istituto è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese. Procedimenti esecutivi pendenti Gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare: a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore della novella in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute; b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 03/4/2023, n.38

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/04/impignorabilita-pensioni-limite-minimo

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