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Imprese sociali: quali sono le verifiche da fare nel corso dell’attività ispettiva

Tutto pronto per l’avvio dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie nei confronti delle imprese sociali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato i modelli di verbale per lo svolgimento delle attività ispettive. Le imprese sociali saranno sottoposte alla vigilanza del Ministero mediante controlli ordinari (con cadenza annuale) e controlli straordinari. Il Ministero dispone inoltre i termini e le modalità di pagamento del contributo annuale per le spese relative alla vigilanza, il cui importo va determinato sulla base del fatturato dell’ente e varia da un minimo di 150 euro ad un massimo di 2.500 euro. In cosa consistono le verifiche dell’attività di vigilanza e quali sono i possibili esiti?

La revisione della disciplina in materia di impresa sociale (art. 15, D.Lgs. n. 112/2017) attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la funzione di controllo su tali enti al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge. L’esercizio delle funzioni ispettive sulle imprese sociali non costituite in forma di società cooperativa (per quelle costituite in forma di cooperativa la competenza è del Ministero delle imprese e del made in Italy) è demandato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell'Ispettorato. L’attività di controllo può essere svolta dal Ministero avvalendosi anche di enti associativi riconosciuti, a cui aderiscano almeno 1.000 imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e delle associazioni riconosciute dal Ministero ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 220/2002.

Oltre a definire le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, il decreto 29 marzo 2022 ha stabilito il contributo da porre a carico di tali enti per tale attività, ha individuato i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e previsto le forme di vigilanza di competenza del Ministero del lavoro.
Nelle ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di legge e di mancato adeguamento alle prescrizioni in caso di comportamenti illegittimi, verrà disposta la perdita della qualifica di impresa sociale con comunicazione al Registro imprese competente per territorio. Il decreto 14 febbraio 2023 di recente pubblicato in gazzetta ufficiale ha modificato l'art. 23, c. 1 e 7, decreto 29 marzo 2022 e ha approvato i modelli di verbale per l'effettuazione delle attività ispettive sulle imprese sociali. In cosa consiste l’attività di vigilanza I controlli sono di due tipologie: - ordinari, da parte dell'ispettorato e delle associazioni di imprese riconosciute e dal Ministero; - straordinari, esclusivamente a carico dell'ispettorato.
Per le imprese sociali non costituite in forma di società cooperative il Ministero demanda all’Ispettorato del Lavoro lo svolgimento delle funzioni ispettive nei loro confronti (chiaramente negli ambiti territoriali in cui siano presenti uffici dell’Ispettorato), mentre per quelle costituite in forma di società cooperativa la funzione ispettiva è attribuita al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
Il Ministero può avvalersi anche degli enti associativi riconosciuti e delle associazioni di cui all’art. 15, c. 3, D.Lgs. n. 112/2017, ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti.Controllo ordinarioIl controllo ordinario é disposto nei confronti delle imprese sociali almeno una volta all'anno dalle associazioni a cui l’ente aderisce o dall'Ispettorato (direttamente tramite propri funzionari o anche attraverso associazioni riconosciute ed autorizzate sulla base di apposite convenzioni) volti a verificare: - la gestione amministrativo-contabile; - l'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali; - l'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale; - il rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro; - il rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al governo dell'impresa.
Gli enti sottoposti al controllo sono tenuti a mettere a disposizione del controllore i libri sociali, le scritture contabili, ecc. (che devono trovarsi presso la sede dell’impresa e che il controllore ha facoltà di siglare al fine di impedirne alterazioni o manomissioni) e a fornire le informazioni ed i chiarimenti richiesti.
Il controllo dovrà svolgersi in presenza del legale rappresentante dell'impresa, deve essere avviato entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico e completato entro novanta giorni dal primo accesso, con la redazione del verbale in cui potranno essere inserite eventuali diffide. Agli esiti del controllo possono verificarsi le seguenti situazioni: - il verbale di avvenuto controllo viene redatto senza rilievi; - il verbale di avvenuto controllo presenta irregolarità: a) sanabili: il controllore diffida l'organo amministrativo dell'impresa sociale alla regolarizzazione delle anomalie riscontate nei termini compresi tra 30 a 90 giorni; b) non sanabili: su proposta del controllore il Ministero potrà richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e la liquidazione coatta dell'impresa sociale. In alternativa ai casi sopra esposti, inoltre, il controllore potrà proporre l'adozione del provvedimento di nomina di un commissario ad acta o di un provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa socialeControllo straordinarioIl controllo straordinario potrà essere disposto dal Ministero in seguito agli esiti dei controlli ordinari e/o in seguito ad esposti di soci, soggetti privati, pubblica amministrazione o in casi in cui si rende opportuno o necessario procedere a verifiche più approfondite in merito all’osservanza della normativa in materia di imprese sociali, delle norme statutarie dell’ente e della sussistenza dei relativi requisiti.
L’intento delle ispezioni straordinarie è quello di verificare l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussistenza dei requisiti e il regolare funzionamento dell’ente stesso, il regolare svolgimento delle attività, la consistenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività e passività.
Il Ministero, all’interno dell’atto con il quale dispone la necessità di compiere un’ispezione straordinaria, definisce anche il contenuto della stessa e gli intenti che si devono perseguire. L’attività ispettiva riguarda anche le imprese sociali aderenti alle associazioni, con unica eccezione che il soggetto deputato all’effettuazione è l’Ispettorato attraverso due o più dei suoi funzionari. Quali sono gli importi del contributo di vigilanza È previsto un contributo per le spese relative alla vigilanza a carico delle imprese sociali i cui importi, come riportato in tabella, variano in funzione del fatturato dell’ente.
In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 ed è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24.
Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo è dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese.
Contributo annuale per la vigilanza
FasciaFatturatoImporto del contributo
afino a 50 mila euro150 euro
bda 50.0001 a 250mila euro300 euro
cda 250.001 a 500mila euro600 euro
dda 500.001 a 1 milione di euro1250 euro
eoltre 1 milione di euro2500 euro
Chi effettua i controlli Fino al terzo anno dall'entrata in vigore del decreto (1° maggio 2025) sono iscritti nell'elenco pubblicato nel sito del Ministero del lavoro i soggetti che possono esercitare i controlli, esclusivamente: - dipendenti dell'Ispettorato o delle amministrazioni convenzionate, iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010; - dipendenti dell'Ispettorato, delle amministrazioni collegate e soggetti appartenenti alle associazioni, abilitati alle attività di revisione delle imprese cooperative di cui al D.Lgs. n. 220/2022.
In sede di prima applicazione della normativa, le associazioni di imprese sociali in forma non cooperativa possono chiedere di essere autorizzate a svolgere i controlli sulle imprese aderenti, trasmettendo al Ministero l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti e possono presentare entro trenta giorni da rilascio dell'autorizzazione il programma dei controlli per l'anno in corso.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/08/imprese-sociali-verifiche-corso-attivita-ispettiva

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