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Una tantum part-time verticale: riesame delle istanze 2021

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1379 del 2023 che fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. Si tratta dell’indennità una tantum di 550 euro spettante ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.

L’INPS interviene con il messaggio n. 1379 del 13 aprile 2023 in materia di indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021. L’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi. Richieste di riesame delle domande respinte Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 120 giorni, a decorrere dal 13 aprile 2023, al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione. La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione”. in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato. Requisito occupazionale Un ulteriore requisito è che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – a esclusione di quelli a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui - alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum - sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferior a sei mesi. Inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. In presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Lavoratori dello spettacolo Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, quindi, sette settimane sono quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni. I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapport di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 13/04/2023, n. 1379

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/14/tantum-part-time-verticale-riesame-istanze-2021

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