Acausalità del rinnovo di contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi, assimilandolo così alla disciplina della proroga. Novità per i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. Previsione, in relazione al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. Sono i principali interventi previsti dalla legge di conversione del decreto Lavoro. Non varia, invece, la durata complessiva dei rapporti a termine, pari a 24 mesi.
In sede di conversione in legge del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023) sono state introdotte importanti novità, ulteriori rispetto alla modifica delle causali, che hanno abrogato quelle introdotte dal decreto Dignità.
La nuova norma introduce pertanto tre novità che interessano i contratti a termine, anche in somministrazione, atteso il richiamo normativo dell’art. 34, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 81/2015.
Acausalità del contratto a termine
Con la legge di conversione del decreto Lavoro, viene prevista l’acausalità del rinnovo di contratto a tempo determinato se il termine complessivo non eccede i 12 mesi, assimilandolo alla disciplina in tal senso della proroga.
| E’ bene sempre ricordare che il rinnovo si differenzia dalla proroga. Il primo interviene dopo la scadenza del precedente contratto, la proroga interviene quando ancora il precedente contratto non è scaduto. |
Quindi con la modifica introdotta, il contratto può essere
prorogato e
rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.
Non viene variata dalla norma la
durata complessiva dei rapporti a termine di
24 mesi, ovvero la diversa durata prevista dalla contrattazione collettiva.
Nessuna modifica è stata altresì introdotta circa il
contributo addizionale dello 0,5% a carico del datore di lavoro dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine così come previsto dall’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012 e s.m.i..
Criteri di calcolo dei 12 mesi
La seconda ed importante novità riguarda i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. La legge di conversione fissa, a tale riguardo, una
regola transitoria che avrà un grande impatto: ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati i soli contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del D.L n. 48/2023. Pertanto, per tutti i rapporti a termine (anche a scopo di somministrazione) il calcolo della soglia dei 12 mesi deve considerare solo i periodi di lavoro intervenuti
dal 5 maggio 2023.
La norma introduce, quindi, un
azzeramento del contatore, considerato che, a decorrere dal 5 maggio 2023, possono essere stipulati nuovi contratti a termine o può esserne disposta la proroga senza considerare, al fine del raggiungimento dei 12 mesi e della conseguente necessità di inserire una causale, la durata dei rapporti a termine sottoscritti prima di tale data.
Questo vale solo per il limite dei 12 mesi e non - per quanto sopra detto- per quello relativo alla durata complessiva di 24 mesi (o diversa previsione prevista dalla contrattazione collettiva), in ordine al quale continuano a computarsi anche i periodi lavorati in forza di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Lavoro.
Lavoratori in somministrazione
In relazione al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il
limite quantitativo percentuale del
20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con
contratto di lavoro in apprendistato.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in
mobilità di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, di soggetti
disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con tale modifica si estende anche alla somministrazione a tempo indeterminato quanto già previsto per la somministrazione a tempo determinato, armonizzando la disciplina che deroga all’applicazione del limite percentuale di utilizzo nel caso di somministrazione all’utilizzatore di specifiche categorie di lavoratori.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/21/contratti-termine-somministrazione-3-novita-datori-lavoro