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Decreto salva infrazioni: in GU la legge di conversione

La legge di conversione del decreto salva infrazioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il D.L. n. 69/2023 recava disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Le disposizioni sono nate dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Esse intendono quindi a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del Paese.

La legge 10 agosto 2023, n. 103 recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 69/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 ed è entrata in vigore l’11 agosto 2023. Le disposizioni sono nate dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Esse intendono quindi a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del Paese. Tra le modifiche effettuate in sede di conversione in legge, emergono le seguenti: - in tema di crisi d’impresa, viene stabilito che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio; b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata; - la legge, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024; - la legge prevede un inasprimento in tema di sanzioni in materia di contratto di trasporto, di informazioni e biglietti, di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli, di sicurezza, di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni, di meccanismo per la gestione dei reclami, di qualità del servizio e di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti, stabilendo che, in caso di inosservanza degli obblighi previsti, il gestore di infrastruttura, il gestore della stazione, il tour operator e il venditore di biglietti siano soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Copyright © - Riproduzione riservata

Legge 10 agosto 2023, n. 103, Gazzetta Ufficiale 10/08/2023 n. 186

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/21/decreto-salva-infrazioni-gu-legge-conversione

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