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Lavoratori in paesi extraUE: determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024

L’INPS, con la circolare n. 49 del 2024, provvede alla determinazione per l’anno 2024 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. L’Istituto fornisce altresì le istruzioni per le eventuali regolarizzazioni contributive.

Nella circolare n. 49 del 25 marzo 2024, l’INPS fornisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024 Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2024, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012). Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. Casi particolari La retribuzione individuata può subire delle variazioni in caso di: - passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; - mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista”, o per passaggio di qualifica; - maturazione nel corso dell’anno di compensi variabili. In questo caso, ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, occorre provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si determinerà un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere a un’operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. Regolarizzazioni contributive L’eventuale regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare; Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità: - devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 25/03/2024, n. 49

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/26/lavoratori-paesi-extraue-determinazione-retribuzioni-convenzionali

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