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Testo Unico imposte sui redditi e previdenza: dalla deducibilità dei contributi alla tassazione dei rendimenti

Il Testo Unico sulle imposte sui redditi, in pubblica consultazione fino al 13 maggio 2024, provvede al riordino di riferimenti normativi relativi alla previdenza complementare. In particolare, viene confermato che sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5164,57 euro i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare. Si conferma poi che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Quali sono le altre indicazioni?

Tra i 9 Testi Unici posti in pubblica consultazione fino al 13 maggio 2024 dall’Agenzia delle Entrate, coerentemente all’art. 21, comma 1, della legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale quello sulle imposte sui redditi provvede anche ad un riordino di riferimenti normativi relativi alla previdenza complementare. L’intervento conferma sostanzialmente l’impianto vigente. Quali sono le previsioni? La deducibilità dei contributi Sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Sono deducibili anche i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). Più nello specifico sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5164,57 euro i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare. Viene ancora ricordato come per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti l’ammontare dei 5164,57 euro, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Per i contributi versati nell’interesse dei familiari a carico si conferma che spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. Viene ancora confermato come ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. La tassazione dei rendimenti Si conferma poi che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 252/2005, e per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 20%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. Le prestazioni Le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 e al D.Lgs. n. 252/2005, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 sono soggette ad imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno eccedente di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9%. Le misure compensative Si confermano poi le misure compensative per le aziende per il conferimento del Tfr. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4% dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/25/testo-unico-imposte-redditi-previdenza-deducibilita-contributi-tassazione-rendimenti

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