• Home
  • News
  • Semplificazione e digitalizzazione: quali sono le novità in arrivo per imprese e cittadini

Semplificazione e digitalizzazione: quali sono le novità in arrivo per imprese e cittadini

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti a favore di imprese e cittadini. In particolare, il provvedimento prevede la semplificazione delle disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro e per l’esercizio della professione di guida alpina. Viene prevista la riduzione dei termini per la dichiarazione di assenza e per quella di morte presunta, nonché snellite le norme e i procedimenti in materia di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, traduzioni giurate e permessi di costruzione su immobili vincolati. Viene, inoltre, delineato un ampliamento delle funzioni delle farmacie nella prospettiva di migliorare la medicina territoriale.

Il Consiglio dei Ministri, del 26 marzo 2024, ha approvato, tra i diversi provvedimenti, lo schema di disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese che si articola in 34 articoli. La semplificazione è un obiettivo del PNRR, ma anche un percorso necessario per guardare al futuro del nostro Paese, è stato sottolineato. Il piano di semplificazioni si pone l’obiettivo di introdurre 200 semplificazioni entro il 2024 e 600 complessivamente entro il 2026. L’obiettivo è quello di avere una Pubblica Amministrazione capace di erogare servizi a cittadini e imprese all'altezza delle loro aspettative nella convenzione che non può esserci buona crescita senza buona amministrazione. La semplificazione è un percorso necessario per rendere la PA più veloce ed efficiente, viene rimarcato e contribuire così allo sviluppo del Paese facendo in modo che la burocrazia si trasformi da ostacolo in opportunità. Quali sono le principali misure previste nel disegno di legge? Lavoro e impresa In materia di lavoro con riferimento alle disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro si interviene sull’art. 44 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2022, in cui si prevede che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aggiungendo ora anche “avvalendosi delle rispettive articolazioni territoriali” ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Si prevede poi il ruolo delle articolazioni territoriali anche nella non necessità della asseverazione con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa. In materia di turismo si semplifica la disciplina della professione di guida alpina facilitando l'accesso al primo grado della professione (aspirante guida) e il suo mantenimento nel tempo prevedendosi, tra l’altro, che l’iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni e il rinnovo è subordinato all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale. Si riconosce poi la possibilità alle strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di strade pubbliche ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli. Dichiarazione di assenza e di morte presunta Rilevante anche per gli effetti in materia successoria è poi la riduzione dei termini per la dichiarazione di assenza e per quella di morte presunta. Per quel che riguarda il primo profilo i presunti successori legittimi, e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente che ne sia dichiarata l'assenza decorso 1 anno dall'ultima notizia (rispetto agli attuali 2). Con riferimento alla dichiarazione di morte presunta si dimezza il termine dagli attuali 10 a 5. Ulteriore previsione è poi quella sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi Traduzioni giurate Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile. In tal caso, l’atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale Permesso di costruire immobili vincolati Per quel che riguarda gli immobili vincolati nel Testo Unico sull’edilizia viene aggiunto che qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso a costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi Nuovo ruolo per le farmacie Viene delineato un ampliamento delle funzioni delle farmacie nella prospettiva di migliorare la medicina territoriale. Si prevede per esempio la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. Si consente poi l’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali. Sarà poi possibile scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale, Per l’erogazione dei nuovi servizi i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L’erogazione dei servizi sanitari nei nuovi locali è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. Per consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/27/semplificazione-digitalizzazione-novita-arrivo-imprese-cittadini

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble